Sentenza n. 11729/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento - degli atti del concorso pubblico a 1139 posti, su base circoscrizionale, a tempo indeterminato, per il profilo professionale di Assistente, Area funzionale Seconda, fascia retributiva F2, nei ruoli del personale del Ministero della Difesa, già pubblicato dallo stesso Ministero della Difesa in data 28 agosto 2023, con domande di partecipazione in scadenza alla data del 27 agosto 2023, ivi espressamente includendo ogni atto procedimentale e, in via espressa, ogni valutazione infra - ed extra-procedimentale, anche con riguardo agli atti di predisposizione delle domande di cui alle prove scritte, ai verbali di correzione delle prove, agli atti di relativa valutazione, ed agli atti di pubblicazione dei relativi esiti, ivi compresa la parte in cui l''''odierno ricorrente non è stato ritenuto idoneo, con particolare riferimento alla mancata ammissione del ricorrente alla prova orale del Concorso medesimo, la cui prova scritta – oggetto di contestazione – è stata sostenuta dal ricorrente in data 7 dicembre 2023 con riferimento al profilo di Assistente Tecnico per l''''Elettronica, l''''Optoelettronuica e le Telecomunicazioni (Codice concorso FT53), a causa della presenza di una erronea risposta al quesito n. 49, e dunque avverso a) il provvedimento contenente l''''elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso con riferimento al profilo di Assistente Tecnico per l''''Elettronica, l''''Optoelettronuica e le Telecomunicazioni (Codice concorso FT53), più specificatamente non pubblicato dal Ministero della Difesa (provvedimento impugnato anche se sono ignoti gli estremi di protocollo) nella parte in cui non include il nominativo del ricorrente, b) l''esito della prova scritta dello stesso ricorrente, per essergli stato attribuito un punteggio totale di 20,5 punti a fronte di 21 utili per il superamento della prova (cfr. esito prova Bianchi- Allegato 4 – provvedimento impugnato); c) il questionario relativo alla prova scritta, per la parte contenente la risposta al quesito n. 49 come di seguito formulato “Qualsiasi antenna è in grado di funzionare”, per come redatto dalla Commissione esaminatrice e sottocommissione, il quale reca la risposta corretta n. 3 “Sia come antenna ricevente che trasmittente” a fronte della correttezza della risposta n. 2 “Come antenna ricevente ma non trasmittente”, e dunque gli atti della Commissione con cui sono stati predisposti i quesiti e/o approvata la griglia delle risposte ai quesiti medesimi; d) il sistema di correzione automatico delle risposte, i verbali della Commissione che hanno approvato i quesiti e le risposte, i verbali di correzione della prova scritta, tutti a riguardo della erroneità della risposta al quesito n. 49 in argomento i cui estremi di protocollo risultano ignoti e non conosciuti, oltre che per quanto di necessità dei quadri di riferimento redatti dalla Commissione o sottocommissione, di ogni altro atto presupposto – ivi compreso il Bando di Concorso nonché - ogni ulteriore atto, pregresso e/o presupposto, anche infra-provvedimentale, o successivo e/o consequenziale ed in generale ogni atto provvedimentale, conosciuto e/o sconosciuto, emesso in danno del ricorrente; - con preliminare richiesta, come da formulata istanza, di idonea misura cautelare monocratica e anche collegiale; - di istanza istruttoria di nomina di verificatore;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti della prova scritta e mancata ammissione alla prova orale del concorso per 1139 posti presso il Ministero della Difesa, con contestazione della risposta indicata come corretta al quesito n. 49
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli atti del concorso pubblico per 1139 posti di Assistente, con riferimento al profilo di Assistente Tecnico per l'Elettronica, l'Optoelettronica e le Telecomunicazioni, contestando il punteggio di 20,5 punti conseguito nella prova scritta, inferiore alla soglia di 21 punti necessaria per l'ammissione alla prova orale. La contestazione riguardava in particolare il quesito n. 49, formulato nei termini «Qualsiasi antenna è in grado di funzionare», per il quale la Commissione aveva indicato come corretta la risposta secondo cui l'antenna può funzionare «sia come antenna ricevente che trasmittente», mentre il ricorrente sosteneva la correttezza della risposta secondo cui può funzionare «come antenna ricevente ma non trasmittente». Sono stati impugnati anche l'elenco degli ammessi alla prova orale, il sistema di correzione automatica, i verbali della Commissione e gli atti di predisposizione e valutazione delle domande, con richiesta cautelare e di nomina di un verificatore.
La decisione
Nel corso del giudizio il ricorrente ha depositato una dichiarazione con cui ha manifestato di non avere più interesse a coltivare il ricorso. Il TAR, preso atto della sopravvenuta carenza di interesse, ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a., senza esaminare nel merito la legittimità del quesito n. 49, della griglia di correzione, del punteggio attribuito o della mancata ammissione alla prova orale. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale della definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- La dichiarazione con cui il ricorrente manifesta di non avere più interesse a coltivare il giudizio determina la sopravvenuta carenza di interesse e conduce alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso, senza esame dei motivi di merito.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può compensare integralmente le spese di lite quando l'esito del giudizio lo giustifichi.
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