Sentenza del 03/04/2019 n. 1979 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Ricorso avverso cartelle di pagamento - inammissibilità del ricorso notificato unicamente a mezzo pec - violazione art. 16 comma 4 DPR n° 68/2015 sulla esclusione notifica ricorso previsto dall'art. 16 D. lgs 546/92 - fondatezza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado è stata ritenuta corretta. Poiché il ricorso era stato notificato tramite PEC in una Regione e in un periodo nei quali il Processo Tributario Telematico non era ancora attivo, la notificazione è stata considerata non idonea a instaurare validamente il giudizio. Ne è derivata l’inammissibilità del ricorso e l’inoppugnabilità della sentenza sul relativo punto.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato le cartelle di pagamento notificando il ricorso introduttivo esclusivamente tramite posta elettronica certificata. Tuttavia, alla data della notifica, il Processo Tributario Telematico non era ancora operativo nella Regione Lazio. Le modalità telematiche erano state inizialmente disciplinate per le Commissioni tributarie di Toscana e Umbria e sono divenute operative nelle restanti Regioni, inclusa la Regione Lazio, soltanto dal 15 luglio 2017. Pertanto, la notificazione via PEC non rispettava le modalità processuali allora applicabili.
Norme richiamate
Art. 16, comma 4, DPR n. 68/2015
La disposizione è richiamata nel quadro delle regole tecniche relative alle comunicazioni e notificazioni telematiche; la validità della notifica telematica presuppone tuttavia che il relativo processo telematico sia effettivamente operativo presso l’ufficio giudiziario competente.
Art. 16, D.lgs. n. 546/1992
La norma disciplina le comunicazioni e notificazioni nel processo tributario. Nel caso esaminato, la notificazione telematica del ricorso non è stata ritenuta utilizzabile prima dell’attivazione del Processo Tributario Telematico nella Regione Lazio.
Decreto del Direttore generale delle finanze 4 agosto 2015
Il decreto ha definito le regole tecniche per la costituzione telematica delle parti nei processi tributari inizialmente individuati, tra cui quelli davanti alle Commissioni tributarie della Toscana e dell’Umbria.
Massime di principio
- La validità di un ricorso tributario notificato tramite PEC dipende non solo dalla disponibilità della PEC, ma anche dall’effettiva attivazione del Processo Tributario Telematico presso la Regione e l’ufficio giudiziario competenti.
- Prima dell’entrata in vigore del processo telematico nel territorio interessato, la notifica esclusivamente telematica del ricorso può comportare l’inammissibilità dell’impugnazione.
- Per valutare la validità di una notifica processuale occorre verificare la disciplina vigente alla data dell’atto, il territorio di competenza e l’eventuale entrata in vigore delle relative regole tecniche.
- La notificazione effettuata con una modalità non ancora abilitata dal sistema processuale applicabile può non produrre validamente l’instaurazione del giudizio, anche se tecnicamente eseguita tramite PEC.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 3 apr 2019Sentenza del 03/04/2019 n. 58 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 3 apr 2019Sentenza del 03/04/2019 n. 59 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 3 apr 2019Sentenza del 03/04/2019 n. 305 - Comm. Trib. Prov. Avellino
- Sentenza · 3 apr 2019Sentenza del 03/04/2019 n. 308 - Comm. Trib. Prov. Avellino
- Sentenza · 3 apr 2019Sentenza del 03/04/2019 n. 702 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 3 apr 2019Sentenza del 03/04/2019 n. 703 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →