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Sentenza

Sentenza del 03/04/2019 n. 1979 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Ricorso avverso cartelle di pagamento - inammissibilità del ricorso notificato unicamente a mezzo pec - violazione art. 16 comma 4 DPR n° 68/2015 sulla esclusione notifica ricorso previsto dall'art. 16 D. lgs 546/92 - fondatezza

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado è stata ritenuta corretta. Poiché il ricorso era stato notificato tramite PEC in una Regione e in un periodo nei quali il Processo Tributario Telematico non era ancora attivo, la notificazione è stata considerata non idonea a instaurare validamente il giudizio. Ne è derivata l’inammissibilità del ricorso e l’inoppugnabilità della sentenza sul relativo punto.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato le cartelle di pagamento notificando il ricorso introduttivo esclusivamente tramite posta elettronica certificata. Tuttavia, alla data della notifica, il Processo Tributario Telematico non era ancora operativo nella Regione Lazio. Le modalità telematiche erano state inizialmente disciplinate per le Commissioni tributarie di Toscana e Umbria e sono divenute operative nelle restanti Regioni, inclusa la Regione Lazio, soltanto dal 15 luglio 2017. Pertanto, la notificazione via PEC non rispettava le modalità processuali allora applicabili.

Norme richiamate

  • Art. 16, comma 4, DPR n. 68/2015

    La disposizione è richiamata nel quadro delle regole tecniche relative alle comunicazioni e notificazioni telematiche; la validità della notifica telematica presuppone tuttavia che il relativo processo telematico sia effettivamente operativo presso l’ufficio giudiziario competente.

  • Art. 16, D.lgs. n. 546/1992

    La norma disciplina le comunicazioni e notificazioni nel processo tributario. Nel caso esaminato, la notificazione telematica del ricorso non è stata ritenuta utilizzabile prima dell’attivazione del Processo Tributario Telematico nella Regione Lazio.

  • Decreto del Direttore generale delle finanze 4 agosto 2015

    Il decreto ha definito le regole tecniche per la costituzione telematica delle parti nei processi tributari inizialmente individuati, tra cui quelli davanti alle Commissioni tributarie della Toscana e dell’Umbria.

Massime di principio

  • La validità di un ricorso tributario notificato tramite PEC dipende non solo dalla disponibilità della PEC, ma anche dall’effettiva attivazione del Processo Tributario Telematico presso la Regione e l’ufficio giudiziario competenti.
  • Prima dell’entrata in vigore del processo telematico nel territorio interessato, la notifica esclusivamente telematica del ricorso può comportare l’inammissibilità dell’impugnazione.
  • Per valutare la validità di una notifica processuale occorre verificare la disciplina vigente alla data dell’atto, il territorio di competenza e l’eventuale entrata in vigore delle relative regole tecniche.
  • La notificazione effettuata con una modalità non ancora abilitata dal sistema processuale applicabile può non produrre validamente l’instaurazione del giudizio, anche se tecnicamente eseguita tramite PEC.

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