Sentenza del 01/03/2019 n. 6090 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente contestava l'applicazione del diritto speciale previsto dalla legge n. 762 del 1973, art. 2, comma 2, su merci di origine comunitaria, in particolare liquori e profumi, introdotte a Livigno transitando attraverso il valico svizzero di Ponte del Gallo. Sosteneva che la nozione di "estero" dovesse riferirsi esclusivamente ai Paesi terzi rispetto all'Unione Europea e non potesse comprendere prodotti comunitari solo perché entrati nel territorio extradoganale di Livigno attraverso la Svizzera. Deduceva inoltre la violazione dei principi unionali di libera circolazione delle merci e il contrasto dell'imposizione con il divieto di dazi e tasse di effetto equivalente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale e rigettato il ricorso incidentale condizionato del Comune, che sosteneva il difetto di interesse della contribuente in ragione della possibile traslazione del tributo sul consumatore finale. Ha cassato la sentenza d'appello e deciso la causa nel merito, accogliendo il ricorso originario della contribuente. Ha stabilito che il diritto speciale di Livigno non può essere applicato a prodotti di origine unionale, anche se transitati attraverso la Svizzera, perché tale imposizione costituisce una tassa di effetto equivalente a un dazio e viola gli artt. 28 e 30 TFUE. La locuzione "introdotti dall'estero" deve essere interpretata come riferita esclusivamente alle importazioni da Paesi terzi. È stato inoltre disapplicato il regolamento comunale nella parte modificata dalla delibera del 20 novembre 2007. Le spese sono state integralmente compensate per ogni fase e grado.
Norme richiamate
Legge 1 novembre 1973, n. 762, art. 2, comma 2
"Nello stesso territorio è altresì istituito un diritto speciale sui tabacchi lavorati e sui seguenti generi introdotti dall'estero: liquori ed acquaviti, articoli sportivi, profumi e prodotti di bellezza, apparecchi fotografici, apparecchi radio e televisivi, pelliccerie, pelletterie ed articoli di abbigliamento".
La Corte ha interpretato il termine "estero" come riferito alle importazioni da Paesi terzi rispetto all'Unione Europea, escludendo i prodotti di origine unionale, anche se transitati dalla Svizzera.
Articoli 28 e 30 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
"L'Unione comprende un'unione doganale" e "i dazi doganali all'importazione o all'esportazione o le tasse di effetto equivalente sono vietati tra gli Stati membri".
È vietata l'imposizione di oneri pecuniari sulle merci unionali per il solo attraversamento di una frontiera, quando l'onere non costituisce il corrispettivo di uno specifico servizio.
Articoli 52 TUE e 355 TFUE
Livigno, pur essendo escluso dal territorio doganale dell'Unione e dall'applicazione della disciplina IVA, resta parte del territorio italiano e soggetto all'efficacia dei Trattati dell'Unione, salvo le specifiche deroghe previste.
Regolamento comunale del Comune di Livigno, come modificato dalla delibera consiliare n. 101 del 20 novembre 2007
La previsione che estendeva il diritto speciale a tutti i prodotti non provenienti dal territorio doganale nazionale è stata ritenuta illegittima e disapplicata nella parte in cui assoggettava a imposizione merci di origine unionale.
Articolo 110 TFUE
Il tributo non è stato qualificato come imposta interna non discriminatoria, poiché colpiva esclusivamente le merci che attraversavano la frontiera e non quelle introdotte dal territorio nazionale.
Articolo 6 dell'Accordo tra Svizzera e Comunità Economica Europea del 22 luglio 1972
Il principio di libero scambio tra Svizzera e Comunità vieta, nei rapporti commerciali disciplinati dall'accordo, l'introduzione di tasse aventi effetto equivalente ai dazi doganali.
Massime di principio
- L'esclusione di un territorio dal territorio doganale o dall'ambito IVA dell'Unione Europea non comporta automaticamente la sua esclusione dall'applicazione dei Trattati UE.
- Quando una norma nazionale o locale usa il termine "estero", occorre interpretarlo nel contesto del diritto unionale vigente: in materia di merci, normalmente si distingue tra importazioni da Paesi terzi e scambi intracomunitari.
- Un onere applicato sulle merci per il solo fatto di attraversare una frontiera, senza corrispondere a un servizio specifico reso all'importatore, può costituire una tassa di effetto equivalente a un dazio ed essere vietato dal diritto UE.
- È irrilevante il nome del tributo, l'ente che lo riscuote o la destinazione dei relativi proventi: conta la sua sostanza e il collegamento con l'attraversamento della frontiera.
- Un tributo non può essere qualificato come imposta interna neutrale se colpisce strutturalmente le merci importate o transfrontaliere, lasciando esenti le merci analoghe provenienti dal territorio nazionale.
- La possibile traslazione economica dell'imposta sul consumatore finale non elimina l'interesse del contribuente a impugnare l'atto impositivo, soprattutto quando l'atto comporta anche sanzioni e una pretesa diretta nei suoi confronti.
- Le amministrazioni locali non possono, tramite regolamenti o delibere, ampliare l'ambito di un tributo oltre quanto consentito dalla legge nazionale e dai principi del diritto dell'Unione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 1 mar 2019Sentenza del 01/03/2019 n. 31 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 1 mar 2019Sentenza del 01/03/2019 n. 31 - Comm. Trib. Prov. La Spezia
- Sentenza · 1 mar 2019Sentenza del 01/03/2019 n. 194 - Comm. Trib. Prov. Avellino
- Sentenza · 1 mar 2019Sentenza del 01/03/2019 n. 198 - Comm. Trib. Prov. Avellino
- Sentenza · 1 mar 2019Sentenza del 01/03/2019 n. 298 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 1 mar 2019Sentenza del 01/03/2019 n. 471 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →