Sentenza del 02/11/2017 n. 4418 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Operazioni di assicurazione - Clausola delega - Compresa - Prestazione accessoria - Esenzione - Illegittimità sanzioni - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'assoggettamento a IVA delle prestazioni accessorie svolte dalla compagnia delegata in esecuzione delle clausole di delega contenute nei contratti di coassicurazione. L'Amministrazione riteneva tali attività non comprese nell'esenzione prevista per le operazioni assicurative. La ricorrente sosteneva invece che le prestazioni fossero direttamente riconducibili all'esecuzione dei contratti di assicurazione oppure, in subordine, accessorie alle prestazioni assicurative principali.
La decisione
La contestazione è stata ritenuta infondata e l'atto relativo alle sanzioni è stato annullato. Le prestazioni rese dalla compagnia delegata sono state considerate comprese nell'ambito delle operazioni di assicurazione e riassicurazione esenti da IVA. In ogni caso, anche qualora non fossero state considerate direttamente comprese, esse avrebbero avuto natura accessoria rispetto alle prestazioni assicurative e ne avrebbero seguito il regime di esenzione ai sensi dell'art. 12 del d.P.R. 633/1972.
Norme richiamate
Art. 10, comma 1, n. 2, d.P.R. 633/1972
L'esenzione IVA prevista per le operazioni di assicurazione e riassicurazione comprende non solo l'attività assicurativa principale, ma anche il complesso delle operazioni riconducibili all'esecuzione del contratto, inclusi i servizi strumentali alle diverse fasi di gestione.
Art. 12, d.P.R. 633/1972
Le prestazioni accessorie seguono il regime IVA della prestazione principale quando sono funzionali o strumentali alla sua realizzazione. Pertanto, le attività accessorie alle operazioni assicurative esenti restano anch'esse esenti.
Massime di principio
- Nell'ambito assicurativo, l'esenzione IVA può estendersi alle attività strettamente funzionali alla gestione e all'esecuzione del contratto, anche se svolte da soggetti diversi dall'assicuratore principale.
- Le prestazioni svolte in esecuzione di una clausola di delega in un contratto di coassicurazione possono rientrare nell'esenzione IVA quando sono direttamente collegate alle operazioni assicurative.
- In subordine, se una prestazione non è considerata parte integrante dell'operazione assicurativa, può comunque essere esente in quanto accessoria, purché presenti un rapporto funzionale e non autonomamente distinto rispetto alla prestazione principale.
- L'Amministrazione finanziaria non può applicare sanzioni quando il trattamento di esenzione trova una ragionevole base nella riconducibilità delle attività al contratto assicurativo o nella loro natura accessoria.
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