Cassazione Penale, Sentenza n. 22242/2024 del 03/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma, da parte della Corte d'appello di Trieste, della sentenza di abbreviato emessa dal GIP di Trieste che li aveva ritenuti colpevoli del delitto di favoreggiamento dell'ingresso di clandestini (dieci persone) ai sensi dell'art. 12 d.lgs. n. 286. Hasanovic era accusato di attività di "staffetta"; Halilovic del trasporto materiale a bordo di una Ford Mondeo. In sede di impugnazione in Cassazione Hasanovic denunciava nullità per mancanza/illogicità della motivazione e sosteneva di essersi dissociato nel corso del tragitto; Halilovic contestava l'insufficienza e l'illogicità della motivazione e chiedeva, in primo grado, l'equivalenza delle attenuanti generiche alle aggravanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per difetto di specificità: i motivi contenevano mere enunciazioni prive di idonea argomentazione e di un confronto puntuale con i passaggi decisionali della sentenza impugnata. È stata ritenuta non credibile la presunta dissociazione di Hasanovic (non essendosi materialmente allontanato dall'autovettura) e sono state confermate le valutazioni del merito circa l'impossibilità di compensare le aggravanti con le attenuanti (richiamando le disposizioni del d.lgs. n. 286). Sono state inoltre imposte ai ricorrenti le spese processuali e il pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. n. 286 (Testo unico sull'immigrazione) - art. 12
art. 12, commi 1, 3, lett. a) e d), 3ter, lett. b), d.lgs. n. 286
La Corte ha ritenuto applicabile la fattispecie di favoreggiamento dell'ingresso e ha ritenuto configurabili aggravanti previste dal comma 3; tali aggravanti hanno escluso la possibilità di bilanciamento con le attenuanti generiche
Codice penale - art. 114
La riduzione di pena prevista dall'art. 114 cod. pen. è esclusa quando è incompatibile con una aggravante ritenuta sussistente (così ritenuto dalla Corte rispetto all'aggravante di cui all'art. 12, comma 3, lett. d)
Giurisprudenza della Cassazione
Sez. 1, n. 54281 del 05/07/2017, Tallarico, Rv. 272492
Si riafferma il principio di specificità del ricorso per cassazione: i motivi devono contenere rappresentazione e dimostrazione puntuale dell'evidenza sfruttata per contestare la motivazione del giudice di merito
Sentenza Corte Costituzionale
sent. Corte cost. 13/06/2000, n. 186
Riferimento utilizzato in tema di statuizione della somma da versare alla Cassa delle ammende, salvo che ricorra colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- In Cassazione i vizi di motivazione devono essere esposti con specificità: non sono sufficienti enunciazioni generiche; occorre indicare i passaggi della decisione impugnata e dimostrare come siano illogici o contraddittori
- La mera dichiarazione di dissociazione o ravvedimento in corso di reato richiede elementi concreti e verificabili (atti compiuti per rendere inefficace la condotta); il semplice affermare di aver 'receduto' senza fatti oggettivi difficilmente convince il giudice
- Quando la legge prevede aggravanti specifiche (es. art. 12 d.lgs. n. 286), queste possono rendere incompatibile l'applicazione della riduzione prevista da altre norme (es. art. 114 c.p.), impedendo il bilanciamento con le attenuanti generiche
- Per evitare l'inammissibilità del ricorso per cassazione, il difensore deve confrontarsi punto per punto con la motivazione di merito, evidenziando errori di fatto o di diritto in modo documentato e circostanziato
- La dichiarazione di inammissibilità può comportare condanna alle spese e, in mancanza di giustificato motivo, l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende; è quindi importante valutare la fondatezza e la specificità del ricorso prima di proporlo
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