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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00125/2026 del 02/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Una società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa aveva chiesto, dapprima in primo grado e poi in appello, di far dichiarare l'inefficacia ex art. 67, comma 2, l.fall. di un pagamento di euro 18.581,05 eseguito in favore di una società fornitrice, sostenendo che il pagamento fosse in realtà riferibile a un terzo cessionario delle fatture e quindi configurasse anche un indebito ex art. 2033 c.c. La corte d'appello ha rigettato l'appello della cooperativa, ritenendo che non vi fosse indebito perché il pagamento era stato effettuato a saldo di forniture già rese, che il bonifico risultasse effettivamente eseguito in favore della società convenuta e che mancasse la prova della scientia decoctionis richiesta per la revocatoria fallimentare. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: 1) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell'art. 1, comma 17, L. 228/2012 e dell'art. 112 c.p.c., perché la corte territoriale avrebbe sostanzialmente accolto l'appello senza riformare la statuizione sulle spese; 2) violazione dell'art. 2033 c.c., degli artt. 115, 324 c.p.c. e 2733 c.c., per avere escluso l'indebito nonostante l'asserita duplicazione del pagamento delle stesse fatture; 3) violazione dell'art. 67, comma 2, l.fall., degli artt. 2727-2729 c.c., 2697 c.c. e 115 c.p.c., per non avere valorizzato la prova della conoscenza dello stato di crisi da parte dell'accipiens.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo fondato su una lettura travisata della sentenza d'appello, che era comunque di rigetto dell'appello; ha ritenuto il secondo motivo non riferibile alla ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché decisivo era l'accertamento di merito sull'assenza di un duplice pagamento e sull'efficacia probatoria dell'estratto conto; ha ritenuto il terzo motivo inammissibile per difetto di autosufficienza e comunque perché volto a sollecitare una diversa valutazione di merito sulla scientia decoctionis, tema rimesso al giudice di merito se motivato in modo congruo. La Corte ha inoltre respinto l'eccezione di improcedibilità del controricorso, ha condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 2, l.fall.

    La revocatoria fallimentare dei pagamenti richiede la prova della scientia decoctionis in capo all'accipiens, intesa come effettiva conoscenza dello stato di insolvenza e non mera conoscibilità; l'accertamento è di merito e, se congruamente motivato, non è sindacabile in cassazione.

  • art. 2033 c.c.

    L'azione di ripetizione dell'indebito presuppone un pagamento senza causa; nel caso concreto la censura è stata ritenuta non decisiva perché la corte d'appello aveva escluso in fatto la duplicazione del pagamento.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la regolazione delle spese, ma il motivo è stato ritenuto infondato per erronea lettura della decisione impugnata.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla liquidazione delle spese, ma senza incidere sulla ratio della sentenza di appello, rimasta di rigetto.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per dedurre ultrapetizione o mancata corrispondenza tra pronuncia e appello, ma la Corte ha escluso il vizio perché la decisione di secondo grado era comunque di rigetto.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    Richiamato nel motivo sulle spese, ma non ritenuto decisivo ai fini dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 115 c.p.c.

    Il motivo che denuncia la violazione del principio di non contestazione è inammissibile se il ricorso non indica specificamente gli atti processuali e i passaggi difensivi rilevanti per consentire il controllo della Corte.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma senza rilievo decisivo nella valutazione di inammissibilità del motivo sull'indebito.

  • art. 2733 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al valore probatorio delle ammissioni, ma la Corte ha ritenuto decisivo l'accertamento di merito sull'assenza di duplicazione del pagamento.

  • artt. 2727-2729 c.c.

    La selezione degli indizi e la valutazione della loro gravità, precisione e concordanza nell'azione revocatoria sono giudizi di fatto riservati al merito e non possono essere sostituiti da una diversa lettura in cassazione.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per l'onere della prova sulla scientia decoctionis; la Corte ribadisce che tale elemento va provato dalla parte che agisce in revocatoria.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Presuppone, in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, una censura è inammissibile quando muove da una lettura della sentenza impugnata che non coincide con il suo effettivo contenuto decisorio.
  • La ripetizione dell'indebito richiede che il ricorrente superi l'accertamento di merito sull'esistenza di una causa debendi e, se il giudice di merito ha escluso in fatto la duplicazione del pagamento, la doglianza non può essere trasformata in una nuova valutazione del merito.
  • Nell'azione revocatoria fallimentare, la scientia decoctionis costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale o della violazione di legge, non mediante una diversa selezione degli indizi.
  • Ai fini della denuncia della violazione del principio di non contestazione, il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e indicare puntualmente gli atti e le difese rilevanti, così da consentire il controllo della Corte.
  • L'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo quando il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiquidazione giudizialeInadempimento
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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