Cassazione Penale, Sentenza n. 12801/2022 del 05/04/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza che lo ha ritenuto colpevole del delitto di cui all'art.582 cod. pen. articolando due motivi: (1) violazione di norme sul procedimento e sulla prova (art. 606 lett. b) c.p.p.), lamentando che il Tribunale ha escluso come nulla la deposizione del teste William Ferri per omissione dell'avvertimento sulla facoltà di astenersi in quanto prossimo congiunto dell'imputato, rilevando tale nullità d'ufficio dopo che le parti avevano ormai perso la possibilità di eccepirla; tale esclusione avrebbe impedito la valutazione della testimonianza che, se avvenuta, avrebbe comportato l'assoluzione; (2) errata valutazione delle deposizioni delle due persone offese (art. 606 lett. c) c.p.p.), ritenute inattendibili e contraddittorie tra loro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: l'omissione dell'avvertimento ai prossimi congiunti costituisce una nullità relativa che deve essere eccepita tempestivamente dalla parte (ai sensi dell'art.182, comma 2, e dell'art.181, comma 4, c.p.p.); il rilievo d'ufficio, tardivo, è illegittimo. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata e la causa è stata rinviata per nuovo esame al Tribunale di Ascoli Piceno. La Corte non ha invece ritenuto necessario decidere nel merito della valutazione comparativa delle testimonianze, avendo disposto il rinvio.
Norme richiamate
art. 582 cod. pen.
Indica il reato per cui l'imputato è stato giudicato (norma incriminatrice contestata).
art. 606 cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; nel ricorso sono invocate le lett. b) (violazione di legge) e c) (erronea valutazione della prova).
art. 181 cod. proc. pen.
Prevede che alcune nullità, se non eccepite tempestivamente nel corso del processo, possano essere impugnate con l'appello; la Corte richiama tale disposizione per la regola della decadenza dell'eccezione.
art. 182 cod. proc. pen.
Stabilisce l'obbligo di avvertire i prossimi congiunti dell'imputato della facoltà di astenersi dal deporre; l'omissione costituisce nullità relativa che va eccepita prima o immediatamente dopo l'esame, a pena di decadenza.
art. 190 cod. proc. pen.
Rientra nel complesso delle norme sull'assunzione delle prove testimoniali; citata tra le disposizioni richiamate in materia di valutazione delle testimonianze.
art. 192 cod. proc. pen.
Norma del codice di procedura penale relativa alle modalità e limiti dell'assunzione della prova testimoniale; richiamata nel quadro delle doglianze sull'apprezzamento probatorio.
art. 194 cod. proc. pen.
Riguarda l'assunzione e l'acquisizione di prove; citata tra le norme che il ricorrente ritiene violate nella valutazione delle deposizioni.
art. 199 cod. proc. pen.
Attiene all'assunzione e alla verbalizzazione delle deposizioni; richiamata nell'ambito delle censure sulla regolarità delle prove testimoniali.
art. 530 cod. proc. pen.
Norma evocata tra le disposizioni processuali attinenti a vizi di motivazione o di istruttoria; citata dal ricorrente tra le norme la cui violazione è lamentata.
Massime di principio
- L'omissione dell'avvertimento ai prossimi congiunti sulla facoltà di astenersi è una nullità relativa: deve essere eccepita tempestivamente in udienza (prima o immediatamente dopo l'esame) o si perde la facoltà di farlo.
- Il giudice non può legittimamente rilevare d'ufficio, tardivamente, una nullità relativa se le parti hanno ormai decaduto dall'eccezione; tale rilievo illegittimo può determinare l'annullamento della decisione in sede di impugnazione.
- Se una testimonianza è stata esclusa dal giudice per un vizio procedurale che poteva essere oggetto di tempestiva eccezione, la Corte di Cassazione può annullare e disporre il rinvio perché il giudice di merito valuti nuovamente la prova nel suo complesso.
- La valutazione di attendibilità dei testimoni resta in primo luogo riservata al giudice del merito; tuttavia i profili di regolarità dell'assunzione della prova sono presupposto necessario perché tale valutazione possa essere compiuta.
- In casi analoghi la difesa dovrebbe sempre eccepire immediatamente qualsiasi omissione formale nella somministrazione dell'avvertimento ai testimoni prossimi congiunti e registrare l'eccezione nel verbale per non vanificare la possibilità di far valere la censura in sede di impugnazione.
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