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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14277/2020 del 08/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato davanti alla Commissione tributaria provinciale una cartella di pagamento relativa all’anno 2002, recante riprese per IRPEF, addizionale regionale, ritenute alla fonte, IRAP, recupero di credito d’imposta e IVA. La CTP di Catania, con sentenza n. 87/14/2008, aveva annullato la cartella; la CTR della Sicilia, sezione staccata di Catania, con sentenza n. 369/18/11 depositata il 22 dicembre 2011, aveva respinto l’appello dell’Agenzia, ritenendo, tra l’altro, che la mancata notifica del diniego della definizione agevolata richiesta ai sensi dell’art. 9-bis della L. n. 289/2002 comportasse il perfezionamento del condono e l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi. In via preliminare, la contribuente ha eccepito la formazione di un giudicato interno sul credito d’imposta e l’inammissibilità del ricorso per mancanza di valida procura all’Avvocatura dello Stato. Nel merito, il primo motivo denunciava la nullità della sentenza regionale per motivazione apparente, in relazione all’art. 111, sesto comma, Cost., all’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e all’art. 36 del D.Lgs. n. 546/1992. Il secondo motivo denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 9-bis della L. n. 289/2002, in combinato disposto con l’art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992, l’art. 37, comma 44, del D.L. n. 223/1996, l’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e l’art. 8 della L. n. 388/2000, contestando che la mancata notifica del diniego impedisse il recupero del credito oggetto della richiesta di condono. La Corte ha esaminato e accolto questo secondo motivo; gli altri sei motivi sono rimasti assorbiti.

La decisione

La Cassazione ha respinto le eccezioni preliminari della contribuente: non si era formato un giudicato interno sul credito d’imposta, poiché l’appello dell’Agenzia aveva investito anche tale ripresa; inoltre, l’Avvocatura dello Stato può patrocinare l’Agenzia in forza del rapporto di immedesimazione organica senza necessità di procura speciale. Ha rigettato il primo motivo, rilevando che la CTR aveva adeguatamente spiegato perché la sentenza di primo grado fosse motivata e che la CTP aveva accolto il ricorso nel merito. Ha accolto il secondo motivo: la mancata notificazione del provvedimento motivato di rigetto della domanda di condono ex art. 9-bis della L. n. 289/2002 non determina decadenza dell’Amministrazione né perfeziona automaticamente la definizione agevolata; il contribuente può contestare il diniego implicito impugnando la cartella di pagamento, che manifesta la volontà dell’Ufficio di recuperare l’imposta e di non ammettere il condono. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 9-bis L. n. 289/2002

    In tema di condono fiscale, qualora il contribuente abbia presentato richiesta di definizione amministrativa L. n. 289 del 2002 ex art. 9-bis, la mancata notificazione del provvedimento motivato di rigetto dell’istanza di condono non comporta alcuna decadenza a carico dell’Amministrazione finanziaria, nè si traduce in una violazione del diritto di difesa del contribuente, poichè questi, a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, può proporre tutte le censure deducibili avverso il provvedimento presupposto, a lui non notificato, in sede di impugnazione della cartella esattoriale emessa per il recupero dell’imposta, equivalendo la notifica di questo atto a manifestazione implicita, da parte dell’Ufficio, del convincimento di ritenere consolidata la pretesa tributaria e, conseguentemente, della volontà di negare l’ammissione al condono.

    L’omessa notificazione del provvedimento motivato di diniego della definizione agevolata non determina automaticamente il perfezionamento del condono né preclude il recupero dell’imposta. Il contribuente può far valere contro il diniego, anche implicito, tutte le censure in sede di impugnazione della cartella.

  • art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992

    In tema di condono fiscale, qualora il contribuente abbia presentato richiesta di definizione amministrativa L. n. 289 del 2002 ex art. 9-bis, la mancata notificazione del provvedimento motivato di rigetto dell’istanza di condono non comporta alcuna decadenza a carico dell’Amministrazione finanziaria, nè si traduce in una violazione del diritto di difesa del contribuente, poichè questi, a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, può proporre tutte le censure deducibili avverso il provvedimento presupposto, a lui non notificato, in sede di impugnazione della cartella esattoriale emessa per il recupero dell’imposta, equivalendo la notifica di questo atto a manifestazione implicita, da parte dell’Ufficio, del convincimento di ritenere consolidata la pretesa tributaria e, conseguentemente, della volontà di negare l’ammissione al condono.

    Il contribuente può impugnare la cartella che recupera l’imposta e dedurre in quella sede le censure contro il provvedimento presupposto non notificato; la cartella vale come manifestazione implicita del diniego della definizione agevolata.

  • art. 72 D.Lgs. n. 300/1999

    è consolidato l’orientamento per cui le Agenzie fiscali, ai sensi del D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 72, possono avvalersi, R.D. n. 611 del 1993 ex art. 43, del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, che, in forza di tali disposizioni, si pone con esse in un rapporto di immedesimazione organica, ben diverso da quello determinato dalla procura ad litem, che trova fondamento nell’intuitus fiduciae e nella personalità della prestazione: sicchè gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede, senza bisogno di mandato, neppur quando, come nel caso del ricorso per cassazione, è richiesto il mandato speciale

    Le Agenzie fiscali possono avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato in forza del rapporto di immedesimazione organica; gli avvocati dello Stato non necessitano di mandato, neppure per il ricorso per cassazione.

  • art. 43 R.D. n. 611/1993

    è consolidato l’orientamento per cui le Agenzie fiscali, ai sensi del D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 72, possono avvalersi, R.D. n. 611 del 1993 ex art. 43, del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, che, in forza di tali disposizioni, si pone con esse in un rapporto di immedesimazione organica, ben diverso da quello determinato dalla procura ad litem, che trova fondamento nell’intuitus fiduciae e nella personalità della prestazione: sicchè gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede, senza bisogno di mandato, neppur quando, come nel caso del ricorso per cassazione, è richiesto il mandato speciale

    La norma, insieme all’art. 72 del D.Lgs. n. 300/1999, consente alle Agenzie fiscali di avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, che agisce in rapporto di immedesimazione organica senza necessità di procura.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Invero dalla lettura della motivazione della decisione impugnata (cfr. p. 2, ult. cpv.) si coglie all’evidenza come la C.T.R., lungi dal fornire una motivazione meramente apparente in relazione al dedotto motivo di gravame, lo abbia compiutamente disatteso, ritenendo che i giudici di prime cure avessero “indicato chiaramente le ragioni per le quali hanno ritenuto di accogliere il ricorso del contribuente”: ragioni che, peraltro, emergono viepiù dalla stessa lettura del motivo di ricorso in questione (cfr. p. 4, penultimo cpv.) laddove, attraverso l’esame dello stralcio della motivazione della pronunzia di primo grado riprodotto dall’AGENZIA, appare chiaro che la C.T.P., in evidente applicazione del principio della ragione più liquida (arg. da Cass., Sez. 6-L, 20.3.2015, n. 5724, Rv. 634816-01), abbia accolto l’originario ricorso della contribuente per i profili di merito, piuttosto che per quelli in rito (nell’occasione comunque esaminati, tanto da essere definiti “condivisibili”).

    La censura di motivazione apparente è infondata quando la decisione consente di individuare con chiarezza le ragioni della statuizione; nel caso, la sentenza regionale aveva adeguatamente rilevato che il giudice di primo grado aveva esposto le ragioni dell’accoglimento.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Invero dalla lettura della motivazione della decisione impugnata (cfr. p. 2, ult. cpv.) si coglie all’evidenza come la C.T.R., lungi dal fornire una motivazione meramente apparente in relazione al dedotto motivo di gravame, lo abbia compiutamente disatteso, ritenendo che i giudici di prime cure avessero “indicato chiaramente le ragioni per le quali hanno ritenuto di accogliere il ricorso del contribuente”: ragioni che, peraltro, emergono viepiù dalla stessa lettura del motivo di ricorso in questione (cfr. p. 4, penultimo cpv.) laddove, attraverso l’esame dello stralcio della motivazione della pronunzia di primo grado riprodotto dall’AGENZIA, appare chiaro che la C.T.P., in evidente applicazione del principio della ragione più liquida (arg. da Cass., Sez. 6-L, 20.3.2015, n. 5724, Rv. 634816-01), abbia accolto l’originario ricorso della contribuente per i profili di merito, piuttosto che per quelli in rito (nell’occasione comunque esaminati, tanto da essere definiti “condivisibili”).

    Non sussiste nullità per motivazione apparente quando la motivazione consente di comprendere le ragioni della decisione e il percorso seguito dal giudice.

  • art. 36 D.Lgs. n. 546/1992

    Invero dalla lettura della motivazione della decisione impugnata (cfr. p. 2, ult. cpv.) si coglie all’evidenza come la C.T.R., lungi dal fornire una motivazione meramente apparente in relazione al dedotto motivo di gravame, lo abbia compiutamente disatteso, ritenendo che i giudici di prime cure avessero “indicato chiaramente le ragioni per le quali hanno ritenuto di accogliere il ricorso del contribuente”: ragioni che, peraltro, emergono viepiù dalla stessa lettura del motivo di ricorso in questione (cfr. p. 4, penultimo cpv.) laddove, attraverso l’esame dello stralcio della motivazione della pronunzia di primo grado riprodotto dall’AGENZIA, appare chiaro che la C.T.P., in evidente applicazione del principio della ragione più liquida (arg. da Cass., Sez. 6-L, 20.3.2015, n. 5724, Rv. 634816-01), abbia accolto l’originario ricorso della contribuente per i profili di merito, piuttosto che per quelli in rito (nell’occasione comunque esaminati, tanto da essere definiti “condivisibili”).

    La motivazione della sentenza tributaria è sufficiente quando rende chiaramente identificabili le ragioni per cui il ricorso è stato accolto; la Corte ha ritenuto che tale requisito fosse soddisfatto nel caso concreto.

Massime di principio

  • La mancata notificazione del provvedimento motivato di rigetto di una richiesta di definizione agevolata ex art. 9-bis della L. n. 289/2002 non comporta decadenza dell’Amministrazione finanziaria e non determina, da sola, il perfezionamento del condono.
  • La cartella di pagamento emessa per il recupero dell’imposta manifesta implicitamente il diniego della definizione agevolata e può essere impugnata deducendo tutte le censure proponibili contro il provvedimento presupposto non notificato.
  • La motivazione non è apparente quando consente di comprendere le ragioni dell’accoglimento e il giudice d’appello dà conto in modo adeguato della sufficienza della motivazione della decisione di primo grado.
  • Le Agenzie fiscali possono avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato in forza dell’immedesimazione organica; non è necessaria una procura alle liti, neppure per proporre ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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