Ordinanza del 26/01/2017 n. 25 - Corte Costituzionale
Violazioni e sanzioni - sanzioni amministrative - art. 27 - comma sesto - legge n. 689/81 - Maggiorazione della somma dovuta in caso di ritardo nel pagamento della sanzione pecuniaria - prospettata violazione degli artt. 2, 3, 53 e 97 Cost. - restituzione atti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte costituzionale, con ordinanza depositata il 26 gennaio 2017, ha restituito gli atti al giudice rimettente affinché riesamini rilevanza e non manifesta infondatezza della questione relativa alla maggiorazione di un decimo per semestre applicata alle sanzioni amministrative pagate in ritardo. La restituzione si è resa necessaria perché la normativa sopravvenuta sulla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione ha inciso sulla quantificazione degli interessi, inclusi quelli previsti dall’art. 27, sesto comma, della legge n. 689/1981.
Restituzione degli atti al Giudice di pace di Grosseto per rivalutare la questione di legittimità costituzionale della maggiorazione prevista dall’art. 27, sesto comma, della legge n. 689/1981, alla luce dell’art. 6 del d.l. n. 193/2016.
Questione oggetto del giudizio
La Corte costituzionale ha esaminato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevata dal Giudice di pace di Grosseto con ordinanza del 5 novembre 2015. La disposizione disciplina la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie e stabilisce che, in caso di ritardo nel pagamento, la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre, decorrente da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all’esattore; la maggiorazione assorbe gli eventuali interessi previsti dalla normativa vigente.
La questione era stata prospettata in riferimento agli artt. 2, 3, 53 e 97 della Costituzione.
Procedimento principale
Nel giudizio davanti al Giudice di pace, P.P. aveva impugnato, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 689/1981, una cartella di pagamento emessa da Equitalia relativa a una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del codice della strada.
La cartella ammontava complessivamente a euro 2.848,04 e comprendeva euro 452,64 a titolo di interessi calcolati ai sensi dell’art. 27, sesto comma, della legge n. 689/1981. Il ricorrente contestava inoltre di essere proprietario del ciclomotore con il quale era stata commessa l’infrazione e, quindi, di essere obbligato in solido con l’autore della violazione.
Si erano costituite in giudizio Equitalia S.p.A. e la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Grosseto, chiedendo il rigetto della domanda.
Censure di costituzionalità prospettate
Il giudice rimettente riteneva che, ove la disposizione fosse stata ritenuta costituzionalmente conforme, l’ente impositore avrebbe potuto pretendere il pagamento della maggiorazione prevista dall’art. 27, sesto comma, rendendo rilevante la questione nel giudizio principale.
Secondo l’ordinanza di rimessione, la maggiorazione avrebbe natura sostanzialmente sanzionatoria e determinerebbe un aggravio particolarmente oneroso per il debitore, anche rispetto agli interessi moratori applicati in materia tributaria, indicati nella misura del 5% annuo ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Le principali contestazioni erano le seguenti:
- la progressiva riduzione del tasso d’inflazione e degli interessi legali avrebbe reso irragionevole la misura fissa della maggiorazione;
- l’applicazione di un decimo per semestre avrebbe comportato una punizione eccessivamente onerosa per il debitore inadempiente;
- la maggiorazione avrebbe prodotto un ingiustificato arricchimento dell’ente impositore, soprattutto quando l’iscrizione a ruolo fosse stata ritardata senza valide e documentate ragioni;
- la disciplina avrebbe attribuito alla pubblica amministrazione un vantaggio non previsto, secondo il giudice rimettente, nell’ambito tributario, dove il tasso di mora sarebbe stato pari al 5% annuo e l’esazione sarebbe stata soggetta a un termine di decadenza;
- la misura avrebbe inciso prevalentemente su sanzioni di importo contenuto, spesso non pagate da soggetti in condizioni economiche disagiate, con possibile violazione degli artt. 2 e 53 Cost.;
- sarebbe stato leso anche l’art. 97 Cost., in relazione all’eventuale ritardo dell’amministrazione nella trasmissione del ruolo e nella riscossione del credito.
Posizione del Presidente del Consiglio dei ministri
Nel giudizio costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione fosse dichiarata inammissibile o, in subordine, non fondata.
L’interveniente ha sostenuto che l’ordinanza di rimessione non descrivesse adeguatamente la fattispecie concreta. In particolare, il giudice rimettente non avrebbe indicato la specifica norma del codice della strada violata, né le date di notificazione della cartella e di trasmissione del ruolo all’esattore, elementi ritenuti rilevanti per valutare la questione.
È stata inoltre contestata la genericità delle censure, sia rispetto all’art. 27, sesto comma, della legge n. 689/1981, sia rispetto ai parametri costituzionali indicati, richiamati secondo l’Avvocatura soltanto in modo generico e nelle conclusioni dell’ordinanza.
Nel merito, l’Avvocatura ha rilevato che il giudice non avrebbe considerato:
- la modifica dell’attività degli agenti della riscossione relativa ai ruoli per sanzioni amministrative derivanti da violazioni del codice della strada, introdotta dall’art. 1, comma 153, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- le conseguenze della natura sanzionatoria della maggiorazione;
- l’eterogeneità tra la disciplina delle sanzioni amministrative e quella fiscale, che avrebbe reso non pertinente il confronto con il regime degli interessi tributari.
Normativa sopravvenuta
Successivamente all’ordinanza di rimessione è entrato in vigore l’art. 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
La disposizione ha introdotto una definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, consentendo ai debitori di estinguere il debito senza corrispondere determinate sanzioni e interessi, secondo i presupposti e le modalità stabiliti dai commi da 1 a 10 dell’articolo.
Per le sanzioni amministrative relative a violazioni del codice della strada, l’art. 6, comma 11, ha previsto che la definizione agevolata si applichi limitatamente agli interessi, compresi quelli disciplinati dall’art. 27, sesto comma, della legge n. 689/1981.
Ragioni della restituzione degli atti
La Corte ha rilevato che la normativa sopravvenuta incide sulla quantificazione degli interessi dovuti ai sensi dell’art. 27, sesto comma, della legge n. 689/1981.
Tale incidenza è stata ritenuta idonea a modificare il contenuto delle censure costituzionali e a rendere necessario un nuovo esame da parte del giudice rimettente. Spetta infatti al Giudice di pace valutare le ricadute della disciplina sopravvenuta sul giudizio principale e procedere a una nuova verifica:
- della rilevanza della questione di legittimità costituzionale;
- della non manifesta infondatezza della questione;
- delle modalità di formulazione delle censure, anche sotto il profilo dell’ammissibilità.
La restituzione degli atti è stata quindi disposta prima di ogni ulteriore valutazione della Corte, inclusa quella relativa all’adeguatezza e alla specificità delle censure formulate nell’ordinanza di rimessione.
Decisione
In applicazione degli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 1, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al Giudice di pace di Grosseto.
L’ordinanza è stata adottata l’11 gennaio 2017 e depositata in Cancelleria il 26 gennaio 2017. La Corte non ha quindi deciso nel merito la conformità dell’art. 27, sesto comma, della legge n. 689/1981 agli artt. 2, 3, 53 e 97 Cost., rinviando ogni valutazione a seguito del riesame imposto dalla normativa sopravvenuta.
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