Ordinanza del 23/01/2017 n. 76 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
MISURE CAUTELARI - Periculum in mora - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sola rilevanza dell’importo dovuto non dimostra il periculum in mora. È necessario provare rischi concreti e attuali per i diritti primari della persona o per la sopravvivenza dell’attività economica derivanti dalla riscossione coattiva, considerando anche la possibilità di una rateazione compatibile con la solvibilità del richiedente.
Insussistenza del periculum in mora nelle misure cautelari fiscali
Insussistenza del periculum in mora
Il documento enuncia un principio in materia di misure cautelari, escludendo che il requisito del periculum in mora possa essere desunto automaticamente dalla rilevante entità dell’importo da pagare. La gravità dell’esposizione debitoria, considerata isolatamente, non è quindi sufficiente a giustificare l’adozione o il mantenimento della misura cautelare.
Necessità di rischi concreti e attuali
Per dimostrare il periculum in mora, il richiedente deve illustrare specificamente l’esistenza di conseguenze concrete e attuali derivanti dalla riscossione coattiva. Tali conseguenze devono incidere:
- sui diritti primari della persona;
- oppure sulla sopravvivenza dell’attività economica.
Non è sufficiente un richiamo generico all’elevato ammontare del debito: occorre rappresentare in modo circostanziato il pregiudizio che la riscossione coattiva determinerebbe nella situazione personale o economica dell’interessato.
Valutazione della rateazione
Nell’accertamento del periculum in mora deve essere presa in esame anche la possibilità di sottoporre il pagamento dovuto a una rateazione. La rateazione deve essere valutata in rapporto alla solvibilità del richiedente, poiché una modalità di pagamento dilazionata e compatibile con le sue capacità economiche può escludere, o comunque attenuare, il rischio di un pregiudizio irreparabile o gravemente incidente sui diritti fondamentali o sulla continuità dell’attività.
Principio conclusivo
La sola rilevanza dell’importo da pagare non prova il periculum in mora. In assenza della dimostrazione di rischi concreti e attuali e senza una valutazione della possibilità di una rateazione sostenibile, il presupposto cautelare deve ritenersi insussistente.
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