Ordinanza del 23/01/2017 n. 65 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
MISURE CAUTELARI - Istanza sospensione della sentenza di mero rigetto - Interesse - Carenza - Inammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’istanza cautelare proposta in appello per sospendere una sentenza di mero rigetto è inammissibile per carenza d’interesse, perché la sospensione della pronuncia non è idonea a modificare l’atto oggetto della controversia.
Inammissibilità dell’istanza di sospensione della sentenza di mero rigetto per carenza d’interesse
Inammissibilità dell’istanza di sospensione della sentenza di mero rigetto
Il documento enuncia il principio secondo cui, in sede di appello, non è ammissibile un’istanza cautelare diretta esclusivamente alla sospensione di una sentenza di mero rigetto. La ragione risiede nella carenza di interesse del richiedente, poiché la misura domandata non potrebbe produrre alcuna modifica dell’atto controverso.
Presupposto dell’istanza cautelare
L’istanza considerata ha ad oggetto la sola sentenza impugnata ed è presentata nel giudizio di appello. La pronuncia è qualificata come sentenza di mero rigetto, senza ulteriori elementi dispositivi suscettibili di essere neutralizzati o modificati attraverso la sospensione.
Ragioni della carenza di interesse
La sospensione della sentenza non risulta utile né concretamente idonea a incidere sull’atto oggetto della controversia. Pertanto, manca un interesse attuale e concreto alla richiesta cautelare: anche l’eventuale sospensione della pronuncia non determinerebbe la modifica dell’atto impugnato.
Conseguenza processuale
L’istanza deve essere dichiarata inammissibile per carenza d’interesse. Il principio si applica quando la richiesta cautelare mira soltanto a sospendere una sentenza di rigetto e non è diretta a ottenere un effetto utile e concretamente rilevante sull’atto controverso.
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