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Ordinanza

Ordinanza del 24/01/2017 n. 69 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

MISURE CAUTELARI - Danno grave e irreparabile - Definizione - Insussistenza irreparabilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento chiarisce che il danno grave eccede il pregiudizio normalmente derivante dall’esecuzione della sentenza e determina uno squilibrio tra vantaggi e sacrifici delle parti. Il danno irreparabile riguarda invece la distruzione o il danneggiamento non ripristinabile di beni non fungibili. Tale requisito non ricorre per le condanne al pagamento di somme di denaro, anche perché è possibile chiedere la rateazione e non è concretamente ipotizzabile l’incapienza dell’Erario, tale da impedire il recupero delle somme versate.

Misure cautelari: definizione di danno grave e irreparabile e insussistenza dell’irreparabilità per condanna pecuniaria

Misure cautelari: danno grave e irreparabile

Il documento esamina i presupposti del danno grave e irreparabile rilevante ai fini delle misure cautelari, chiarendone il significato e individuando i casi in cui l’irreparabilità deve ritenersi insussistente.

Danno grave

Il danno grave consiste in un pregiudizio che eccede quello normalmente e necessariamente sopportato dal debitore in conseguenza dell’esecuzione della sentenza. La gravità ricorre quando l’esecuzione determina uno squilibrio tra i vantaggi conseguiti da una parte e i sacrifici imposti all’altra.

Non è quindi sufficiente il normale pregiudizio derivante dall’esecuzione di una decisione sfavorevole: occorre che gli effetti esecutivi producano un sacrificio ulteriore e sproporzionato rispetto ai vantaggi attribuiti alla controparte.

Danno irreparabile

Il danno irreparabile si verifica quando l’esecuzione comporta la distruzione o il danneggiamento di una cosa non fungibile e non sia possibile procedere alla sua riduzione in pristino. L’irreparabilità è pertanto collegata alla perdita o alla compromissione definitiva di un bene specifico, non sostituibile e non recuperabile nello stato originario.

Insussistenza dell’irreparabilità nelle condanne pecuniarie

Il requisito dell’irreparabilità non ricorre nel caso di condanna al pagamento di una somma di denaro. Il denaro è infatti un bene fungibile e, in quanto tale, può essere restituito mediante il pagamento di una somma equivalente.

L’irreparabilità è inoltre esclusa dalla possibilità di chiedere la rateazione dell’importo dovuto, che consente di attenuare l’impatto economico dell’esecuzione senza determinare una perdita definitiva del bene o una situazione non reversibile.

Recuperabilità delle somme versate

Non è concretamente ipotizzabile un’incapienza del patrimonio dell’Erario tale da esporre il contribuente al rischio concreto di non poter recuperare le somme eventualmente versate. Di conseguenza, la mera esecuzione di una condanna pecuniaria non integra, per tale ragione, un danno irreparabile idoneo a giustificare l’adozione di una misura cautelare.

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