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Sentenza

Sentenza n. 4896/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 3982 del 2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202602308

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione del RTI da una procedura aperta per l'affidamento del servizio di accertamenti sanitari, motivata dall'insufficienza dei poteri rappresentativi del sottoscrittore dell'offerta e dalla mancata documentazione dei poteri di firma del sottoscrittore della garanzia provvisoria

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

Il RTI ha impugnato l'esclusione dalla gara e ha appellato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso, contestando l'interpretazione della procura conferita al procuratore generale della mandataria. Secondo l'appellante, il limite economico previsto dalla procura riguardava esclusivamente la sottoscrizione del contratto eventualmente conseguente all'aggiudicazione e non la presentazione dell'offerta, per la quale la procura attribuiva poteri generali senza limiti di valore. In subordine, il RTI ha sostenuto che il limite avrebbe dovuto essere rapportato al valore dell'offerta ribassata o alla quota di partecipazione della mandataria al raggruppamento. Sono state inoltre dedotte la violazione dei principi di proporzionalità, tassatività delle cause di esclusione e massima partecipazione, la violazione degli artt. 68 e 101 del d.lgs. n. 36/2023, il difetto di motivazione e istruttoria, l'errore di fatto e l'irragionevolezza, nonché l'obbligo della stazione appaltante di consentire, mediante soccorso istruttorio, la ratifica dell'offerta ai sensi dell'art. 1399 c.c. La stazione appaltante ha sostenuto che la procura non consentisse di impegnare la società per una gara il cui valore annuo a base d'asta superava il limite di euro 570.000 e che l'eventuale carenza fosse sostanziale e non sanabile.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e, riformando la sentenza del TAR, ha accolto il ricorso di primo grado. Ha rilevato che il limite previsto dal punto 14 della procura riguardava il potere di sottoscrivere accordi commerciali pluriennali e quindi la fase eventuale successiva all'aggiudicazione, mentre il punto 23 attribuiva al procuratore il potere generale di rappresentare la società nei rapporti con le amministrazioni e di firmare i relativi documenti, senza limiti economici. La procura consentiva pertanto la sottoscrizione dell'offerta, anche perché la lex specialis richiedeva il potere sostanziale di impegnare la società per la specifica gara e tale potere risultava sussistente. Il Collegio ha inoltre affermato che, anche qualora fosse stato ravvisabile un difetto di rappresentanza, l'esclusione non sarebbe stata legittima: ai sensi dell'art. 101 del d.lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio per acquisire la ratifica dell'offerta ai sensi dell'art. 1399 c.c. L'atto compiuto dal falsus procurator non è nullo, ma inefficace nei confronti del rappresentato fino alla ratifica, la quale opera retroattivamente. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 10 d.lgs. 36/2023

    potere sostanziale di impegnare la società per la specifica gara

    La lex specialis richiedeva che il procuratore fosse munito del potere sostanziale di impegnare la società per la gara; tale requisito risultava soddisfatto dalla procura generale, che consentiva la sottoscrizione dell'offerta senza limiti economici.

  • art. 68, comma 2, d.lgs. 36/2023

    È richiamato in relazione alla dichiarazione della quota di partecipazione e di esecuzione della mandataria nel raggruppamento, ma non costituisce il fondamento decisivo dell'accoglimento.

  • art. 101 d.lgs. 36/2023

    In presenza di un'eventuale carenza rappresentativa sanabile, la stazione appaltante deve attivare il soccorso istruttorio per consentire la produzione della ratifica dell'offerta.

  • art. 1399 c.c.

    La ratifica del negozio concluso dal falsus procurator sana il difetto di rappresentanza con efficacia retroattiva.

  • art. 2384, comma 2, c.c.

    L'atto compiuto dall'amministratore oltre i limiti dei poteri di rappresentanza non è nullo, ma può essere inefficace o inopponibile nei rapporti con il rappresentato; la limitazione dei poteri non può essere opposta ai terzi nei termini considerati dalla decisione.

Massime di principio

  • Quando una procura distingue tra il potere di presentare offerte e il potere di sottoscrivere il contratto conseguente all'aggiudicazione, il limite economico riferito alla stipula contrattuale non si estende automaticamente alla fase di partecipazione alla gara, se la procura attribuisce separatamente il potere di rappresentare l'impresa nei rapporti con le amministrazioni e di firmare i relativi documenti senza limiti di valore.
  • La verifica dei poteri del sottoscrittore dell'offerta deve essere compiuta interpretando complessivamente la procura e distinguendo la fase di presentazione dell'offerta dalla fase eventuale di stipula del contratto; non è legittima l'esclusione fondata sull'applicazione alla prima fase di un limite testualmente riferito alla seconda.
  • Anche qualora l'offerta sia sottoscritta da un falsus procurator, la carenza di rappresentanza non determina automaticamente la nullità dell'offerta: l'atto è inefficace nei confronti del rappresentato fino all'eventuale ratifica, che opera retroattivamente.
  • Quando la carenza rappresentativa dell'offerente è suscettibile di ratifica e non incide sulla par condicio, la stazione appaltante deve attivare il soccorso istruttorio per consentire la produzione della ratifica, anziché disporre immediatamente l'esclusione.
  • L'esclusione da una procedura di gara non può fondarsi su un'interpretazione estensiva di una limitazione dei poteri rappresentativi, in contrasto con i principi di tassatività delle cause di esclusione, proporzionalità e massima partecipazione.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneAggiudicazione, revoca e annullamento della gara
RamiContratti pubblici
SottomaterieCause di esclusioneSoccorso istruttorioRaggruppamenti temporanei e consorzi
IstitutiSoccorso istruttorioPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazione

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