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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13981/2023 del 22/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo per il pagamento di una somma di denaro emesso sulla base di una dichiarazione di debito/scrittura privata sottoscritta dal preteso debitore. L'ingiunto ha proposto opposizione sostenendo che il documento fosse apocrifo o, comunque, frutto di abusivo riempimento di fogli firmati in bianco, redatti su carta intestata della società presso cui egli operava; ha inoltre dedotto che la controparte avrebbe avuto libero accesso agli uffici e alla modulistica societaria. Nel giudizio di merito è stata svolta CTU sulla sottoscrizione, con esito favorevole all'autenticità della firma ma senza poter accertare la data di stampa del testo; è stata poi proposta querela di falso. Il Tribunale ha rigettato opposizione e querela di falso, e la Corte d'appello ha confermato la decisione, ritenendo provata la fittizietà dell'operazione societaria (cessione di quote) sulla base delle prove testimoniali. Con il ricorso principale si deducevano: violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte d'appello trascurato elementi ritenuti decisivi sulla qualifica del ricorrente e sulla dinamica dei fatti; violazione degli artt. 2697 e 1988 c.c. per avere ritenuto provata la fittizietà della cessione di quote; violazione dell'art. 1988 c.c. per asserita rinuncia implicita al beneficio dell'astrazione. Con il ricorso incidentale i resistenti contestavano la liquidazione delle spese, assumendo che fossero state determinate sotto i parametri e senza aumento per la difesa di più parti, e chiedevano altresì il risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi del ricorso principale perché diretti a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, attività riservata al giudice di merito; ha inoltre dichiarato inammissibile il terzo motivo perché la questione era stata prospettata per la prima volta in cassazione. Il ricorso incidentale è stato rigettato: la censura sulle spese è stata ritenuta infondata poiché l'aumento del compenso per la difesa di più parti è facoltativo per il giudice di merito e non obbligatorio; la domanda di condanna per lite temeraria è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità, non essendo stati indicati fatti e prove idonei a dimostrare la mala fede o la colpa grave. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate e sono stati posti gli oneri del contributo unificato aggiuntivo a carico di entrambe le parti ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato come norma sul riparto dell'onere della prova; la Corte ribadisce che la censura non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito probatorio.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per contestare la valutazione delle prove; la Corte osserva che la scelta delle fonti di convincimento e la loro attendibilità spettano al giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ribadisce che il giudice di merito può liberamente attribuire prevalenza alle prove ritenute più attendibili.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    indicato quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 1988 c.c.

    richiamato in relazione alla promessa di pagamento e alla dedotta rinuncia al beneficio dell'astrazione; il motivo è però dichiarato inammissibile perché nuovo.

  • art. 10 c.p.c.

    richiamato nel motivo incidentale sulla liquidazione delle spese, in relazione al valore della controversia.

  • art. 13 L. 247/2012

    richiamato per la disciplina dei compensi professionali.

  • art. 13-bis L. 247/2012

    richiamato per la disciplina dei compensi professionali.

  • L. 27/2012

    richiamata nel motivo sulle spese professionali.

  • D.M. n. 55/2014

    richiamato per i parametri di liquidazione dei compensi; la Corte afferma che l'aumento per difesa di più parti è facoltativo e rimesso al prudente apprezzamento del giudice.

  • art. 4 D.M. n. 55/2014

    la Corte afferma che non prevede un obbligo di aumento del compenso, ma una mera facoltà discrezionale del giudice di merito.

  • art. 96, comma 1, c.p.c.

    richiamato per la domanda di responsabilità processuale aggravata; la Corte ribadisce che la lite temeraria richiede coscienza dell'infondatezza o mancanza di normale diligenza, non la mera opinabilità della tesi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    richiamato quale norma che ha inserito il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In cassazione non sono sindacabili le valutazioni di merito che consistano nella scelta delle prove ritenute più attendibili, nella selezione delle fonti di convincimento e nella ponderazione degli elementi fattuali, salvo che si deduca un vero vizio di legge o di motivazione nei limiti consentiti.
  • La censura che, sotto il profilo della violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova lettura del compendio istruttorio è inammissibile, perché introduce un improprio terzo grado di merito.
  • Le questioni giuridiche non prospettate nei gradi di merito non possono essere introdotte per la prima volta in sede di legittimità.
  • In tema di compensi professionali, l'aumento previsto dai parametri per l'assistenza a più parti o contro più controparti costituisce facoltà discrezionale del giudice di merito e non obbligo, sicché il suo mancato esercizio, se motivato, non è censurabile in cassazione.
  • La responsabilità aggravata per lite temeraria richiede la consapevolezza dell'infondatezza della pretesa o, quanto meno, la mancanza di normale diligenza nell'acquisire tale consapevolezza; non basta la mera infondatezza o opinabilità della tesi difensiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDecreto ingiuntivo
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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