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Sentenza

Sentenza n. 6739/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione III) n. 249/2024

Giustizia amministrativa202403763

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Puglia che aveva annullato le note comunali di rideterminazione degli oneri di urbanizzazione e il permesso di costruire nella parte relativa al contributo di costruzione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

La proprietaria del fondo e richiedente il titolo edilizio aveva impugnato le note comunali del 23 e del 30 novembre 2022 e il permesso di costruire n. 1 dell’8 febbraio 2023, nella parte in cui il contributo di costruzione era stato determinato in euro 46.634,55. Aveva dedotto la violazione dell’art. 16 del d.P.R. n. 380/2001; l’incompetenza relativa e la violazione dell’art. 16, comma 4, del medesimo decreto, del principio del contrarius actus e dei principi di buona fede e affidamento; contraddittorietà e difetto di motivazione; violazione della normativa regionale sugli oneri e dell’art. 3 della l. n. 241/1990; illogicità, travisamento dei fatti e ulteriore difetto di motivazione. Il TAR aveva accolto il ricorso. Il Comune ha appellato la sentenza con un unico articolato motivo, denunciando travisamento dei presupposti di fatto e di diritto e falsa applicazione dell’art. 16, comma 4, del d.P.R. n. 380/2001. Secondo il Comune, le note non avrebbero modificato le tariffe né invaso la competenza del Consiglio comunale, ma si sarebbero limitate a quantificare il contributo concretamente dovuto sulla base di tariffe già vigenti.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello e confermato l’illegittimità degli atti impugnati. Ha rilevato che le note comunali non si erano limitate a correggere meri errori di calcolo o a includere le pertinenze, ma avevano sostituito i parametri precedentemente utilizzati dal Consiglio comunale per la quantificazione degli oneri relativi a un intervento in zona F, in assenza di una specifica tariffa per tale zona. Il Consiglio comunale, con la deliberazione n. 49/2021, aveva approvato il progetto e gli allegati, recependo i parametri proposti dal privato mediante assimilazione della zona F alla zona C5. Il dirigente comunale aveva invece successivamente applicato, in modo unilaterale, parametri più elevati riferiti alla zona C3. Tale condotta ha invaso la competenza del Consiglio comunale e modificato sostanzialmente la precedente deliberazione senza il rispetto del principio del contrarius actus. Gli atti erano inoltre privi di motivazione quanto alla scelta di assimilare la zona F alla zona C3 anziché alla zona C5. I chiarimenti forniti dal Comune in esecuzione dell’ordinanza istruttoria hanno confermato l’assenza di una tariffa specifica per la zona F, il precedente utilizzo dei parametri della zona C5 e la successiva sostituzione con quelli della zona C3 senza adeguata giustificazione. Il Comune è stato condannato alle spese del grado di appello, liquidate in euro 4.000 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 16 d.P.R. 380/2001

    La determinazione del contributo di costruzione e dei relativi oneri deve rispettare i parametri e le competenze stabiliti dalla disciplina edilizia; il dirigente non può sostituire unilateralmente i parametri già utilizzati dall’organo competente.

  • art. 16, comma 4, d.P.R. 380/2001

    La disposizione è stata interpretata nel senso che la quantificazione degli oneri non consente al dirigente di modificare autonomamente le scelte tariffarie o parametriche già compiute dal Consiglio comunale.

  • art. 3 l. 241/1990

    La scelta di applicare alla zona F i parametri della zona C3, anziché quelli della zona C5 precedentemente utilizzati, richiedeva una motivazione specifica; la sua omissione rende illegittima la determinazione.

  • art. 33, comma 4, l.r. n. 6/1979

    La norma è stata dedotta in relazione alla determinazione degli oneri di urbanizzazione, ma la decisione non ne espone una distinta interpretazione.

Massime di principio

  • Quando il Consiglio comunale abbia già approvato un progetto edilizio e i relativi parametri per la quantificazione degli oneri di urbanizzazione, il dirigente non può sostituire unilateralmente tali parametri con altri più onerosi qualificando l’operazione come mero ricalcolo.
  • La modifica sostanziale dei parametri tariffari o di assimilazione utilizzati per determinare gli oneri di urbanizzazione deve essere adottata dall’organo competente, secondo il principio del contrarius actus, e non può essere disposta autonomamente dal dirigente comunale.
  • La scelta di assimilare una zona urbanistica priva di tariffa specifica a una diversa zona omogenea, ai fini del calcolo degli oneri di urbanizzazione, deve essere sorretta da una motivazione specifica, soprattutto quando si discosti dal parametro precedentemente adottato dall’amministrazione.
  • I chiarimenti forniti dall’amministrazione nel corso del giudizio possono confermare l’originaria illegittimità dell’atto, ma non sostituiscono la motivazione che avrebbe dovuto essere esposta nel provvedimento impugnato.

Come è indicizzato

MaterieContributo di costruzione e oneriMotivazione del provvedimentoResponsabile del procedimento e competenza
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiIncompetenzaDifetto di motivazioneAutotutela decisoriaLegittimo affidamento

Testo integrale

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