Cassazione Penale, Sentenza n. 09170/2026 del 10/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente era stata condannata per occupazione abusiva di un alloggio di proprietà dell'I.A.C.P.; il ricorso per Cassazione, proposto dal difensore, contestava: 1) violazione di legge per presunta mancata valutazione della istanza di rinvio dell'udienza (richiesta via PEC il 6/05/2025) per legittimo impedimento del difensore; 2) vizio di motivazione per mancato riconoscimento della causa di non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., sostenendo che non fu adeguatamente valutata la durata della condotta e l'avvenuto pagamento dei canoni; 3) vizio di motivazione per mancato riconoscimento dello stato di necessità ex art. 54 cod. pen., per la presenza di quattro figli che avrebbero giustificato l'occupazione provvisoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo: carenza di interesse perché l'istanza di rinvio era manifestamente infondata e genericamente documentata (mancavano indicazioni sul perché non si fosse nominato un sostituto, sulla data di notifica del diverso impegno e sulla sua antecedenza all'udienza) e dunque non rilevante ai sensi dell'art. 606 c.p.p. Sul secondo motivo: inammissibile per mancata specificità e perché riproponeva censure già valutate e ritenute infondate dai giudici di merito; i giudici hanno rilevato la protrazione nel tempo dell'occupazione e l'assenza di prova della sua cessazione, ostative al riconoscimento della non punibilità ex art. 131-bis. Sul terzo motivo: manifestamente infondato perché la giurisprudenza richiede che lo stato di necessità si riferisca a un pericolo attuale e transitorio; non risultavano elementi che dimostrassero un pericolo attuale e irrisolvibile e la condotta si era protratta per almeno due anni. Conseguentemente, la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Usato per inquadrare le categorie di vizio dedotte in cassazione (lett. c) error in procedendo e lett. e) vizio di motivazione) e per valutare l'ammissibilità dei motivi
art. 178 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alle norme sulla assistenza e rappresentanza dell'imputato; valutato nella critica sulla richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore
art. 179 cod. proc. pen.
Collegato alle regole sulla sostituzione del difensore e legittimo impedimento, rilevante per la valutazione della istanza di rinvio
art. 601 cod. proc. pen.
Riferimento alle disposizioni in materia di assistenza e rappresentanza dell'imputato impiegate nella censura sul differimento dell'udienza
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte di merito ha ritenuto che la protrazione nel tempo dell'occupazione e la mancata allegazione della cessazione ostano all'applicazione della causa
art. 54 cod. pen.
In tema di illecita occupazione di un alloggio popolare, lo stato di necessità può essere invocato solo per un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di trovare un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa, tanto più che l'edilizia popolare è destinata a risolvere le esigenze abitative dei non abbienti, attraverso procedure pubbliche e regolamentate
La Corte ha applicato il principio secondo cui lo stato di necessità giustifica l'occupazione solo se c'è un pericolo corrente e transitorio; occupazioni protratte (qui almeno due anni) non rientrano in tale scriminante
artt. 633-639-bis cod. pen.
Riferimento normativo al corpus di norme sulla tutela della proprietà e sull'illecito ingresso/occupazione di immobili, recante la fattispecie contestata
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie in caso di ricorso inammissibile; ha consentito la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende
Sez. U. n. 42792 del 31/10/2001 (Policastro)
Precedente richiamato per il principio che il giudice della cassazione ha pieno accesso agli atti del processo e per la valutazione dell'eventuale error in procedendo
Sez. 2, n. 9655 del 16/01/2015 (Cannalire)
Giurisprudenza consolidata richiamata sul limite dell'automatica ammissibilità dello stato di necessità per occupazioni di alloggi popolari: lo stato di necessità è applicabile solo in presenza di pericolo attuale e transitorio
Massime di principio
- Le istanze di rinvio per legittimo impedimento del difensore devono essere specifiche e documentate: indicare il motivo concreto, la data e la natura dell'impegno e perché non sia possibile nominare un sostituto, altrimenti il motivo può essere ritenuto manifestamente infondato e privo di interesse
- Per ottenere l'applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis occorre dimostrare la particolare tenuità del fatto, valutata anche in relazione alla durata e alla cessazione della condotta: occupazioni protratte nel tempo sono ostative all'applicazione
- Lo stato di necessità ex art. 54 è ammesso solo per pericoli attuali e transitori; non può essere invocato per giustificare una soluzione abitativa definitiva o prolungata, soprattutto nel caso di alloggi popolari soggetti a procedure pubbliche
- I motivi di cassazione devono essere specifici e collegati puntualmente alle ragioni della decisione impugnata; censure generiche o che ripropongono argomentazioni già valutate e ritenute infondate risultano inammissibili
- Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare sanzioni economiche (spese processuali e somme a favore della Cassa delle ammende), quindi è importante valutare preventivamente la fondatezza e la specificità dei motivi prima della proposizione
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