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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21181/2026 del 09/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva confermato la custodia in carcere, articolando cinque motivi principali: 1) censura della gravità indiziaria nei capi 20 e 21 (tentato furto ATM del 04/05/2023) per presunta identificazione non supportata da accertamenti scientifici, richiamando una relazione tecnica che descriveva i volti travisati; 2) analoghe censure rispetto ai capi 23 e 24 (tentato furto del 03/06/2023) basate su presunta inaffidabilità del riconoscimento vocale e assenza di riscontri tecnici (assenza dei file audio trasmessi, tabulati telefonici non coincidenti, esiti dattiloscopici negativi); 3) dedotta valutazione atomistica delle prove su vari capi (furti, ricettazione, tentata rapina) e mancata prova dell'elemento soggettivo in alcuni reati (es. ricettazione del furgone); 4) vizio di motivazione e errore di qualificazione giuridica rispetto all'imputazione di associazione per delinquere (art. 416) versus concorso di persone nel reato continuato, contestando la presunta stabilità del vincolo associativo e il ruolo verticistico attribuito al ricorrente; 5) illegittimità della custodia cautelare in carcere come unica misura idonea in considerazione del cosiddetto "tempo silente" (distanza temporale tra i fatti e la misura) e attenuazione delle esigenze cautelari.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato solo con riferimento al reato indicato nel capo 1-bis (fatto commesso il 04/02/2017), constatandone la prescrizione in seguito all'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.; per tale motivo ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente a quel capo per difetto della condizione di applicabilità della misura cautelare. Quanto al resto dei motivi il ricorso è stato dichiarato infondato e quindi rigettato: la Corte ha confermato la correttezza e sufficienza della motivazione del Tribunale del riesame circa la gravità indiziaria, l'affidabilità dei riconoscimenti (anche tramite visione immagini e riconoscimento vocale da parte degli operanti), la ricostruzione della partecipazione all'associazione per delinquere e la sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di fuga e di reiterazione). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. È stato inoltre disposto l'inoltro di copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • Codice di procedura penale, art. 273

    art. 273 comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamato per affermare che non è consentita l'applicazione di una misura custodiale quando, già al momento dell'emissione, sussistono condizioni per dichiarare l'estinzione del reato (prescrizione): questo ha determinato l'annullamento del capo 1-bis.

  • Codice penale, art. 416

    Norma che disciplina l'associazione per delinquere: la Corte ha ritenuto che il compendio indiziario fosse idoneo a dimostrare la stabilità del vincolo associativo e l'esistenza di un programma criminoso, consentendo l'applicazione della misura cautelare per il capo relativo all'associazione.

  • Codice penale, art. 416-bis e art. 416-bis.1

    art. 416-bis; art. 416-bis.1 cod. pen.

    L'esclusione dell'aggravante prevista dall'art. 416-bis.1 ha inciso sulla qualificazione giuridica del fatto del 2017 provocandone la prescrizione; la Corte ha sottolineato che la diversa qualificazione in sede cautelare può avere effetti limitati ma, se determina la prescrizione, impedisce l'applicazione della misura (ai sensi di art. 273 comma 2).

  • Codice di procedura penale, art. 274

    art. 274 lett. b) e c) cod. proc. pen.

    Richiamato dal Tribunale del riesame per motivare l'applicazione della custodia in carcere: la Corte ha confermato che il giudice ha valutato correttamente la sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di fuga e pericolo di reiterazione).

  • Codice di procedura penale, art. 309

    art. 309 commi 5 e 10 cod. proc. pen.

    Citate dalla difesa rispetto alla presunta incidenza sull'efficacia della misura della mancata produzione dei file audio; la Corte ha ritenuto che l'assenza di specifici file non esclude la valutazione complessiva degli elementi indiziari quando vi siano altri riscontri significativi.

  • Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, art. 94

    art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Norma richiamata per l'obbligo di trasmettere copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario affinché siano fatti gli adempimenti previsti in materia di custodia in carcere: disposta dalla Corte in quanto l'annullamento parziale non comportava la rimessione in libertà.

  • Codice penale, artt. 624, 625, 648

    artt. 624, 625, 648 cod. pen.

    Richiamati in relazione ai reati di furto, ricettazione e rapina: la Corte ha valutato che gli elementi indiziari (intercettazioni, reperti, profilazione genetica, modus operandi) erano sufficienti a sostenere la gravità indiziaria sui relativi capi.

  • Legge 497/1967, art. 10

    Citati nella rubrica dei capi relativi ad alcuni reati contro il patrimonio; la difesa aveva richiamato la norma ma la Corte non ha ritenuto che ciò emendasse le carenze probatorie invocate.

  • Legge 895/1967

    artt. 2, 4 e 7 L. 895/1967

    Norme riferite alla ricettazione e alla gestione di veicoli: la Corte ha ritenuto che le intercettazioni ambientali, i rinvenimenti e le comparazioni genetiche fornivano indizi sufficienti sulla consapevolezza della provenienza illecita dei mezzi.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non riconsidera i fatti e le valutazioni probatorie di merito salvo che vi sia manifesta illogicità o violazione di legge: le censure che chiedono una diversa valutazione delle prove sono generalmente inammissibili.
  • Il riconoscimento effettuato da operatori di polizia giudiziaria mediante visione di immagini di videosorveglianza è una prova atipica ammissibile; se il giudice di merito ne valuta l'affidabilità in modo coerente e privo di elementi confliggenti, tale valutazione è difficile da rimuovere in Cassazione.
  • La riconoscibilità vocale operata dagli investigatori (riconoscimento fonico) può concorrere a formare il quadro indiziario anche in assenza di una perizia fonica, purché il giudice motivi adeguatamente e vi siano elementi complementari che la corroborino; l'onere di contestarne l'affidabilità grava sulla difesa con elementi sintomatici concreti.
  • La prescrizione di un reato, se già sopravvenuta alla data di emissione della misura cautelare, impedisce l'applicazione della misura stessa ai sensi dell'art. 273 c.p.p.: anche una diversa qualificazione giuridica che escluda aggravanti può determinare la estinzione del reato e l'annullamento della misura per difetto della condizione di applicabilità.
  • Per distinguere tra associazione per delinquere e concorso di persone nel reato continuato occorre valutare la stabilità del vincolo, l'indeterminatezza del programma criminoso e la capacità progettuale: la ricorrenza di un modus operandi, la ripetitività dei reati e la suddivisione di ruoli possono essere indizi utili a fondare l'accusa associativa.
  • Il trascorrere del tempo ("tempo silente") non annulla automaticamente le esigenze cautelari: va valutato se l'azione delictiva è inserita in una dinamica associativa stabile o se persistono concreti elementi di pericolosità (rischio di fuga, reiterazione).
  • L'assenza di un singolo accertamento scientifico (es. file audio, dattiloscopia negativa) non è di per sé sufficiente ad escludere la gravità indiziaria quando il complesso probatorio presenti molteplici riscontri convergenti (intercettazioni, reperti, comparazioni genetiche, riscontri fattuali).
  • In sede di impugnazione cautelare è necessario formulare censure specifiche di diritto o evidenziare manifesti vizi di motivazione; le deduzioni generiche o alternative valutazioni dei fatti espongono il ricorso al rigetto per genericità.

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