Cassazione Civile, Ordinanza n. 21296/2022 del 05/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di corrispettivi dovuti in base a un contratto di fornitura di servizi di recapito. Nel giudizio di merito, il giudice dell’opposizione ha accolto l’eccezione di incompetenza territoriale proposta dall’ingiunta, ritenendo valida una clausola contrattuale che attribuiva competenza esclusiva al foro di Palermo e negando la necessità di specifica approvazione per iscritto ex art. 1341, comma 2, c.c., sul rilievo che il contratto non fosse predisposto unilateralmente ma concordato per la singola vicenda. Il ricorrente ha impugnato con regolamento di competenza deducendo che il contratto era stato predisposto dalla controparte, che alcune clausole erano state specificamente approvate e che i dati della propria impresa erano stati solo inseriti a penna in un modulo predisposto. Ha inoltre sostenuto l’erroneità della declaratoria di incompetenza anche rispetto al forum destinatae solutionis, indicando quale foro competente quello del luogo di pagamento.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il regolamento necessario di competenza e lo ha accolto. Ha affermato che il contratto presentava i caratteri delle condizioni generali predisposte unilateralmente e destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, sicché la clausola derogativa della competenza territoriale, non essendo stata specificamente approvata per iscritto, era nulla. Ha inoltre escluso che fosse competente il foro indicato dall’ingiunta, rilevando che l’azione era diretta al pagamento di una somma di denaro e che, ai fini dell’art. 1182, comma 3, c.c. e dell’art. 20 c.p.c., il luogo di adempimento era quello del domicilio del creditore al tempo della scadenza, coincidente con Penne. La sentenza impugnata è stata cassata e la competenza per territorio è stata dichiarata in favore del Tribunale di Pescara, davanti al quale le parti sono state rimesse.
Norme richiamate
art. 42 c.p.c.
Il regolamento necessario di competenza è il mezzo di impugnazione esperibile avverso la sentenza che dichiara l’incompetenza del giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo per essere stato il monitorio proposto davanti a giudice incompetente.
art. 1341, comma 2, c.c.
Le clausole che derogano alla competenza territoriale, se inserite in condizioni generali di contratto, richiedono specifica approvazione per iscritto; in mancanza, sono nulle.
art. 1342 c.c.
La disciplina delle condizioni generali e dei moduli/formulari si applica solo se il regolamento contrattuale è predisposto per una serie indefinita di rapporti e non per un singolo negozio.
art. 1182, comma 3, c.c.
Per le domande di pagamento di una somma di denaro, il luogo di adempimento è quello del domicilio del creditore al tempo della scadenza.
art. 20 c.p.c.
Ai fini della competenza territoriale per le obbligazioni dedotte in giudizio, il giudice deve limitarsi a interpretare il contenuto oggettivo della domanda, senza indagare sull’effettiva esistenza o sul concreto ammontare del credito.
Massime di principio
- Una clausola di foro esclusivo è vessatoria quando deroga alla competenza territoriale prevista dalla legge o limita la scelta tra fori alternativi; se inserita in condizioni generali di contratto, è efficace solo se approvata specificamente per iscritto.
- Per configurare condizioni generali di contratto non basta che una parte abbia predisposto il testo e l’altra possa solo aderire o rifiutare: occorre una predisposizione per una pluralità indifferenziata di rapporti, con contenuto predeterminato e utilizzabile in serie.
- Non sono soggette alla specifica approvazione ex art. 1341, comma 2, c.c. le clausole elaborate per un singolo affare, ove la controparte possa discuterne il contenuto e richiedere modifiche.
- La mancanza di specifica approvazione delle clausole vessatorie può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado, anche in sede di regolamento di competenza, salvo giudicato.
- Per stabilire la competenza territoriale nelle domande di pagamento di somme di denaro, rileva il luogo di adempimento dell’obbligazione dedotta in giudizio, individuato sulla base della domanda, senza che conti la contestazione del debitore sull’esistenza del credito.
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