Cassazione Penale, Sentenza n. 46865/2023 del 22/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso articolato in due motivi: (1) censura dell'ordinanza che, nel sostituire la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, ha imposto il controllo elettronico mediante braccialetto, deducendo violazione dell'art. 275 cod. proc. pen. e difetto di motivazione circa l'inadeguatezza degli arresti domiciliari semplici, alla luce della giovane età, dell'incensuratezza e dell'assenza di pendenze; (2) censura dell'ordinanza successiva che ha dichiarato la non esecutività della sostituzione e ha disposto la prosecuzione della custodia in carcere in quanto il luogo indicato (roulotte/mobilhome con servizi esterni) sarebbe inidoneo al controllo elettronico: il ricorrente ha sostenuto che il Tribunale avrebbe dovuto approfondire le caratteristiche tecniche e la gittata del braccialetto prima di escluderne l'efficacia.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha respinto entrambi i motivi come manifestamente infondati. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 275 bis cod. proc. pen. nella formulazione post-modifica (d.l. 23/12/2013 n.146, conv. in L. 21/02/2014 n.104) secondo cui gli arresti domiciliari sono ordinariamente presidiati da controllo elettronico e solo in via residuale possono essere disposti "semplici" arresti domiciliari; pertanto il giudice non era tenuto a motivare la prescrizione del braccialetto. Sul punto la Corte ha inoltre precisato che la posizione di altri coindagati non incide automaticamente sulla valutazione delle esigenze cautelari personali. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto legittima la decisione del Tribunale di non dare esecuzione alla misura alternativa ove la verifica tecnica (segnalata dai Carabinieri) avesse accertato l'inidoneità del luogo alla corretta captazione del dispositivo elettronico; la prosecuzione della custodia cautelare è stata ritenuta giustificata. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; è stata disposta la trasmissione agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per l'adozione dell'ordinanza di sostituzione della misura cautelare (norme sul procedimento innanzi al Tribunale)
art. 275 bis cod. proc. pen.
"nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare, il giudice ... prescrive procedure di controllo mediante elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria" (testo originario citato nel provvedimento) e modifica introdotta dal d.l. 23/12/2013 n.146 conv. L. 21/02/2014 n.104
Dopo la modifica normativa del 2014, gli arresti domiciliari sono 'ordinariamente' presidiati dal controllo elettronico; il giudice deve motivare solo se ritiene di escludere il controllo elettronico e disporre arresti domiciliari 'semplici'.
art. 274 cod. proc. pen.
Richiama i criteri di valutazione delle esigenze cautelari (necessità, adeguatezza, proporzionalità) che il giudice deve valutare in relazione alla persona e al caso concreto.
d.l. 23 dicembre 2013 n. 146, convertito con modificazioni nella L. 21 febbraio 2014 n. 104
Ha modificato la disciplina degli arresti domiciliari con riguardo al presidio elettronico, invertendo la regola: il controllo elettronico è ora la regola salvo che il giudice lo ritenga non necessario.
art. 3 Cost.
Citata in riferimento ai profili di legittimità costituzionale del controllo elettronico: la Corte ha ritenuto che non vi sia violazione dei principi di uguaglianza/proporzionalità nel subordinare la scarcerazione alla disponibilità del braccialetto.
art. 13 Cost.
Citata in relazione alla libertà personale: la Corte ha ritenuto compatibile con l'art. 13 Cost. la condizione di esecuzione degli arresti domiciliari subordinata al controllo elettronico, valutata in rapporto alle esigenze cautelari.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti successivi alla declaratoria di inammissibilità (obblighi di comunicazione/annotazione all'ufficio giudiziario).
Giurisprudenza citata (Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi; Sez. 2, n. 9487 del 04/11/2015, Di Pierno; Sez. 3, n. 7784 del 28/01/2020, Mazza)
Richiamati precedenti che chiariscono (i) la natura ordinaria del controllo elettronico sugli arresti domiciliari dopo la riforma, (ii) la legittimità di subordinare l'efficacia della misura alla disponibilità e attivabilità del braccialetto e (iii) l'autonomia della valutazione delle esigenze cautelari rispetto alla posizione dei coindagati.
Massime di principio
- Dopo la modifica normativa del 2014, gli arresti domiciliari sono, di regola, accompagnati dal controllo elettronico: il giudice deve motivare solo quando esclude il controllo e dispone arresti domiciliari 'semplici'.
- La sostituzione della custodia in carcere con arresti domiciliari può essere subordinata alla disponibilità e all'effettiva possibilità di attivazione del braccialetto elettronico: l'assenza o l'inefficacia tecnica del dispositivo legittima la prosecuzione della custodia cautelare.
- La valutazione delle esigenze cautelari è personale e autonoma: la situazione processuale o cautelare di coindagati non annulla o riduce automaticamente le valutazioni sulla pericolosità o adeguatezza della misura per l'individuo.
- L'idoneità del luogo di esecuzione (es. mobilhome, spazi aperti, strutture con ambienti separati) è fatto decisivo: se l'ambiente rende inaffidabile la captazione del segnale, il controllo elettronico può risultare inefficace.
- In sede di impugnazione è necessario dimostrare un vizio di legge o un evidente difetto motivazionale: motivazioni cogenti della valutazione di merito (es. accertamenti tecnici svolti dalle forze di polizia) sono difficili da rimettere in discussione se adeguatamente motivate.
- I giudici possono legittimamente delegare agli organi di polizia giudiziaria la verifica della disponibilità e dell'idoneità tecnica del dispositivo prima di dare esecuzione alla misura alternativa.
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