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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 481/2025 del 07/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per concorso in rapina aggravata. I motivi di cassazione erano: (1) vizio di motivazione e violazione del principio "al di là di ogni ragionevole dubbio" (art. 606 cod. proc. pen., lett. b), c) ed e)), con riferimento agli artt. 192 e 533 c.p.p., deducendo che l'identificazione non era certa per il tempo trascorso, la diversa vestizione e l'esito negativo della perquisizione; (2) inutilizzabilità delle dichiarazioni rese nell'immediatezza dai Carabinieri in assenza di difensore (richiamo agli artt. 63, 64 e 350 c.p.p.), con critica alla utilizzazione di quelle dichiarazioni in giudizio; (3) vizi nella determinazione della pena: mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, mancata esclusione della recidiva e errore nella quantificazione della pena.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi: (1) sul profilo probatorio ha confermato che il controllo di legittimità si limita a verificare l'assenza di manifesta illogicità della motivazione; la Corte d'Appello aveva adeguatamente motivato l'identificazione (quasi flagranza, informazioni su abbigliamento e fisionomia, fuga al controllo) e la ricostruzione risultava coerente e sorretta da elementi probatori; (2) il motivo sull'inutilizzabilità delle dichiarazioni è stato dichiarato aspecifico: il ricorrente non ha dimostrato l'incidenza che l'esclusione di tali dichiarazioni avrebbe avuto sul giudizio (criterio della "prova di resistenza"); inoltre la Corte ha ricordato che, anche se quelle dichiarazioni fossero inutilizzabili, ciò non trasmette automaticamente inutilizzabilità agli accertamenti successivi autonomamente svolti (sequestro degli indumenti), perché il principio della "invalidità derivata" ("fruits of the poisonous tree") non è applicato dall'ordinamento italiano; (3) la contestazione sulla recidiva e sulle attenuanti è stata ritenuta infondata perché la Corte d'Appello ha motivato specificamente il riconoscimento della recidiva e il giudizio di equivalenza. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. b), c) ed e))

    Regola i motivi di ricorso per cassazione; la Corte interpreta che la verifica in sede di legittimità del principio "al di là di ogni ragionevole dubbio" è possibile solo quando la motivazione sia manifestamente illogica, non potendo la Cassazione riconsiderare autonomamente il materiale probatorio.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione della prova, ma la Corte conferma che la valutazione delle fonti di prova appartiene al giudice di merito salvo manifesta illogicità.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla motivazione, ma la Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d'Appello adeguata e non manifestamente illogica.

  • artt. 63, 64 e 350 cod. proc. pen.

    Norme relative a garanzie difensive e verbalizzazione; la Corte ricorda che le dichiarazioni rese senza assistenza possono essere inutilizzabili, ma chi impugna deve dimostrare (con specificità) che la loro esclusione avrebbe inciso sul risultato (criterio della prova di resistenza).

  • art. 185 cod. proc. pen.

    Norma sulle nullità e sulla trasmissibilità del vizio agli atti successivi; la Corte precisa che il principio di invalidità derivata previsto per le nullità non si applica alla sanzione dell'inutilizzabilità, quindi l'inutilizzabilità di una prova non invalida automaticamente gli atti successivi autonomi.

  • art. 191 cod. proc. pen.

    Richiamata nel dibattito giurisprudenziale circa la inutilizzabilità e la sua compatibilità con la Costituzione; la Corte costituzionale ha ritenuto non fondate le questioni che tendevano ad estendere l'inutilizzabilità a principi di trasmissibilità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese per il ricorso cassatorio; applicata per porre a carico del ricorrente le spese del giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • In sede di cassazione il giudizio sul convincimento probatorio è limitato a verificare la presenza di una motivazione esente da manifesta illogicità; non è consentita una nuova valutazione delle prove a meno che la ricostruzione alternativa non sia inconfutabile e sorretta da elementi processuali.
  • Chi deduce inutilizzabilità di una prova (es. dichiarazioni rese in assenza di difensore) deve mostrare in modo specifico come l'eliminazione di tale prova avrebbe inciso sul risultato del processo (criterio della "prova di resistenza"). Motivi generici o aspecifici sono destinati a essere respinti per inammissibilità o infondatezza.
  • L'ordinamento italiano non aderisce al principio della "fruits of the poisonous tree"; l'inutilizzabilità di una dichiarazione non determina automaticamente l'inutilizzabilità degli accertamenti successivi, se questi sono stati compiuti in modo autonomo e regolare.
  • Per contestare in sede di legittimità la motivazione sulla recidiva o sulla valutazione delle attenuanti, è necessario che la parte indichi profili concreti di illogicità o disparità di valutazione nella motivazione di merito; mere affermazioni alternative non sono sufficienti.
  • Nelle impugnazioni è importante strutturare i motivi indicando l'incidenza concreta delle doglianze sulle risultanze complessive del processo, sia sul piano probatorio che sul piano sanzionatorio, per superare la soglia di specificità richiesta in Cassazione.

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