Cassazione Penale, Sentenza n. 4831/2023 del 03/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo: (a) violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa (Giuseppe Cimino), sostenendo che le dichiarazioni fossero incongruenti, contraddittorie e prive di riscontri; (b) travisamento delle dichiarazioni dei testi Miceli e Zezza e omissione del confronto con le loro deposizioni, in particolare quanto alla presunta attività di incasso dell'assegno di euro 10.440,00 da parte dell'imputato. In sostanza il ricorso mirava a ottenere una rivalutazione di merito delle prove e della credibilità dei testi
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure manifestamente infondate, qualificandole come mera riproposizione di questioni di merito già affrontate e risolte nei gradi di giudizio precedenti. Ha confermato che la motivazione della Corte d'appello era congrua e adeguata, avendo i giudici di merito spiegato in modo logico e ancorato alle emergenze probatorie le ragioni per ritenere attendibili le dichiarazioni della persona offesa, valorizzando riscontri documentali (fotocopie di assegni), le deposizioni dei testi Zezza e Miceli e messaggi WhatsApp. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui la Corte di cassazione non può procedere a nuova valutazione autonoma delle prove, potendo soltanto controllare la congruità e la logicità della motivazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle Ammende la somma di euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D.L. n. 137/2020, art. 23 co. 8
Norma richiamata quale base procedurale per le conclusioni scritte rese dal Sostituto Procuratore Generale; non incide sul merito ma sul rito e sulle forme di deposito delle conclusioni
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze processuali dell'inammissibilità del ricorso in cassazione, tra cui la condanna alle spese processuali e la possibile condanna alla Cassa delle Ammende; applicata per irrogare la sanzione pecuniaria di euro 3.000
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 40609 del 01/10/2008 (Ciavarella)
Richiamata per il principio secondo cui la Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle prove e non può trarre autonome valutazioni dalle fonti di prova; il controllo è limitato alla verifica della rispondenza della motivazione alle regole della logica e del diritto e alla correttezza espositiva
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non è lo strumento per ottenere una nuova valutazione di merito: le censure che si limitano a chiedere una diversa lettura delle prove sono, di norma, inammissibili
- Per impugnare utilmente una decisione in Cassazione è necessario dedurre vizi di diritto o vizi motivazionali specifici e non una generica insoddisfazione per la valutazione della prova
- La Corte di legittimità controlla la congruità, completezza e logicità della motivazione del giudice di merito; occorre dunque evidenziare punti concreti di contraddittorietà, lacunosità o illogicità nella motivazione stessa
- La presenza di elementi di riscontro documentali (es. fotocopie di assegni, messaggi, altri documenti) e deposizioni testimoniali coerenti rende più difficile ottenere l'accoglimento del ricorso in cassazione
- Il ricorrente corre il rischio di condanna alle spese e a sanzioni per via dell'inammissibilità (art. 616 c.p.p.), pertanto nella strategia difensiva è importante selezionare e argomentare solo censure che attengano a profili di diritto o a vizi motivazionali concretamente individuabili
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