Sentenza n. 7727/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento della determinazione prot. CA/64246/2023 del 23 marzo 2023, con cui Roma Capitale ha comminato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell’attività per un periodo pari a 3 (tre) giorni, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 6 della Legge n. 77/1997 e dell'art. 23, comma 5, della D.A.C. n. 21/2021 (ex art. 14, comma 2 della D.A.C. n. 91/2019) ed ogni altro atto connesso, conseguente e presupposto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione di sospensione dell’attività per tre giorni, adottata per recidiva in relazione a violazioni concernenti l’occupazione abusiva di suolo pubblico
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la determinazione con cui Roma Capitale le aveva applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell’attività per tre giorni, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 77/1997 e della disciplina comunale richiamata. La ricorrente ha dedotto: difetto di motivazione per relationem, poiché l’atto avrebbe richiamato documenti non allegati; difetto di istruttoria, carenza dei presupposti e violazione di legge, sostenendo l’assenza di una preventiva diffida alla rimozione dell’abuso e l’avvenuta rimozione dell’occupazione abusiva; ulteriore difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti, contestando il mancato rispetto della precedente determinazione di ripristino; infine, violazione dell’art. 8-bis della legge n. 689/1981, poiché il pagamento in misura ridotta della sanzione avrebbe impedito la configurazione della reiterazione. Nel corso del giudizio la società ha rinunciato alla domanda cautelare e ha dato atto di avere eseguito la chiusura dell’esercizio nelle giornate stabilite dal provvedimento impugnato. Non è stata proposta domanda risarcitoria.
La decisione
Il TAR non ha esaminato nel merito i motivi di impugnazione. Ha rilevato che, nelle more del giudizio, la società aveva integralmente adempiuto all’ordine di chiusura disposto dalla determinazione impugnata. Dalla condotta processuale della ricorrente, che dopo la rinuncia alla cautelare non aveva svolto ulteriore attività difensiva né proposto una domanda risarcitoria, il Collegio ha desunto il venir meno di qualsiasi utilità residua, anche strumentale o morale, alla decisione. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, c.p.a. Le spese sono state compensate in ragione della condotta processuale delle parti.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, c.p.a.
improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse
Il ricorso diviene improcedibile quando, per fatti sopravvenuti e in assenza di una domanda risarcitoria, viene meno qualsiasi utilità concreta, strumentale o morale che il ricorrente possa trarre dalla decisione.
art. 73 c.p.a.
Il Collegio ha dato avviso alle parti della possibile sussistenza di una condizione di improcedibilità prima della decisione.
art. 6 legge 25 marzo 1997, n. 77
Costituiva la base normativa della sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell’attività per recidiva, ma non è stata esaminata nel merito.
art. 8-bis legge n. 689/1981
la reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce; essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta
La norma è stata invocata dalla ricorrente per contestare la configurabilità della recidiva, ma il motivo non è stato deciso per la sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- L’adempimento integrale di un provvedimento amministrativo sfavorevole può determinare la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso di annullamento quando il ricorrente non conservi alcuna utilità concreta, strumentale o morale alla pronuncia e non abbia proposto una domanda risarcitoria.
- La sopravvenuta esecuzione dell’atto impugnato non comporta automaticamente l’improcedibilità: occorre verificare in concreto se residui un interesse alla decisione, anche ai fini strumentali o morali, e tale interesse può essere escluso anche sulla base della condotta processuale del ricorrente.
- Quando il giudizio è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, i motivi di legittimità dedotti contro l’atto non devono essere esaminati nel merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 28 apr 2026Sentenza n. 930/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 28 apr 2026Sentenza n. 931/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 28 apr 2026Sentenza n. 932/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 28 apr 2026Sentenza n. 933/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 28 apr 2026Sentenza n. 934/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 28 apr 2026Sentenza n. 935/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →