Cassazione Penale, Sentenza n. 38925/2024 del 24/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la restituzione in termini per proporre opposizione a decreto penale di condanna sostenendo che la procura speciale presentata tempestivamente il giorno dopo l'adozione del decreto conteneva anche tutti i requisiti necessari per integrare l'atto di opposizione. Denuncia violazione degli artt. 461 e 582 c.p.p. per mancata considerazione della idoneità della procura speciale a costituire l'opposizione e per la perdita, da parte degli uffici, dell'atto di opposizione che sarebbe stato inviato insieme alla procura.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi: la questione dedotta in cassazione risultava diversa o non specificamente contestata rispetto alla ricostruzione della domanda fatta dal giudice dell'esecuzione (onere di specifica critica sul riepilogo dei motivi nella decisione impugnata); mancata allegazione integrale degli atti richiamati (allegata soltanto la procura speciale) in violazione del principio di autosufficienza; difetto di logica e finalità della domanda ricostruita (se davvero l'opposizione fosse stata proposta, il ricorrente avrebbe dovuto seguire il rimedio normale davanti all'autorità che ha emesso il decreto). Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 461 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla restituzione in termini e alla disciplina della opposizione al decreto penale di condanna; la Corte valuta la rilevanza del contestuale deposito di atti per dedurre la tempestività dell'opposizione.
art. 582 cod. proc. pen.
Richiamato congiuntamente all'art. 461 in ordine alla procedura di opposizione al decreto penale e agli effetti della mancata tempestiva proposizione dell'opposizione.
art. 616 cod. proc. pen.
Richiamato quale fondamento per l'imposizione al ricorrente delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Citata a proposito della valutazione della "colpa" nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto comunque non sussistere colpa tale da giustificare esimenti rispetto alla condanna a favore della Cassa delle Ammende.
Cass. Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017 (Rv. 270627 - Ciccarelli)
Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui il riepilogo dei motivi di gravame contenuto nella sentenza impugnata deve essere specificamente contestato in cassazione; in mancanza la questione si considera nuova e tardiva.
Cass. Sez. 2, n. 20677 dell'11/04/2017 (Rv. 270071)
Giurisprudenza richiamata sul principio di autosufficienza: in ricorso per cassazione sono inammissibili i motivi che richiamino atti senza allegarne integralmente o senza trascriverli, quando la deduzione si basi sulla loro valutazione.
Massime di principio
- In cassazione non possono essere sollevate questioni che non risultino specificamente contestate nella decisione impugnata: l'assenza di critica specifica al riepilogo dei motivi nella sentenza di merito rende la nuova deduzione tardiva e inammissibile.
- Principio di autosufficienza: il ricorso per cassazione deve contenere la trascrizione integrale o l'allegazione degli atti decisivi richiamati; la mera indicazione senza documentazione rende il motivo generico e inammissibile.
- Se si allega la perdita di un atto (es. opposizione inviata e 'persa' dagli uffici), è necessario dimostrare con elementi concreti l'invio o produrre altri riscontri; l'asserzione puramente deduttiva è insufficiente.
- La restituzione in termini per proporre opposizione al decreto penale richiede una chiara dimostrazione della tempestività e della natura dell'atto depositato; se l'opposizione era effettivamente proposta il rimedio corretto sarebbe stato agire davanti all'autorità che ha emesso il decreto o fornire prova adeguata dell'avvenuto deposito.
- Quando si impugna un provvedimento per inammissibilità occorre valutare anche l'opportunità logico-giuridica della domanda: richieste incoerenti o prive di finalità procedurale sono suscettibili di rigetto.
- Per evitare l'inammissibilità, il difensore deve: a) proporre questioni già sollevate in sede di merito o criticare specificamente il riepilogo dei motivi della decisione impugnata; b) allegare tutti gli atti rilevanti o le loro trascrizioni; c) documentare eventuali smarrimenti o invii degli atti.
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