Regolamento (UE) 2026/1013
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1013 della Commissione, del 7 maggio 2026, relativo all’autorizzazione di un preparato di 6-fitasi prodotta con Aspergillus oryzae DSM 33737 come additivo per mangimi destinati a pollame destinato alla produzione di uova o alla riproduzione, suinetti di specie suine, specie suine da ingrasso e specie suine allevate per la riproduzione (titolare dell’autorizzazione: Novozymes A/S)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, un preparato di 6-fitasi prodotta con Aspergillus oryzae DSM 33737 come additivo per mangimi. L’autorizzazione è limitata alle specie e alle condizioni tecniche fissate nell’allegato, con un livello minimo di impiego pari a 200 FYT/kg di mangime completo per il pollame destinato alla produzione di uova o alla riproduzione e per i suinetti e le altre specie suine indicate. Il testo impone anche specifiche misure di gestione del rischio per gli utilizzatori e stabilisce che il regolamento si applica venti giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Autorizzazione dell’additivo per mangimi consistente in un preparato di 6-fitasi prodotta con Aspergillus oryzae DSM 33737 per pollame destinato alla produzione di uova o alla riproduzione e per suinetti, specie suine da ingrasso e specie suine allevate per la riproduzione.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi che immettono sul mercato o utilizzano l’additivo e le premiscele contenenti il preparato di 6-fitasi indicato nell’allegato. L’autorizzazione riguarda il pollame destinato alla produzione di uova o alla riproduzione, i suinetti di specie suine, le specie suine da ingrasso e le specie suine allevate per la riproduzione, nell’Unione europea; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Restano fermi gli obblighi di uso alle condizioni dell’allegato, incluse le misure di protezione per gli utilizzatori e le indicazioni obbligatorie in etichetta/istruzioni.
Autorizzazione di un preparato di 6-fitasi prodotta con Aspergillus oryzae DSM 33737
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1013 autorizza un preparato di 6-fitasi prodotta con Aspergillus oryzae DSM 33737 come additivo per mangimi, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale. Il provvedimento si fonda sulla valutazione scientifica dell’EFSA e mira a consentire l’impiego dell’additivo per specifiche categorie di animali da allevamento, fissando al contempo condizioni tecniche e misure di tutela per gli utilizzatori.
Contesto normativo e valutazione scientifica
La Commissione richiama il sistema di autorizzazione previsto dal regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina motivi e procedure per il rilascio delle autorizzazioni degli additivi per mangimi. In base alla domanda presentata ai sensi dell’articolo 7 di tale regolamento, l’EFSA ha valutato il preparato di 6-fitasi e, nel parere del 18 settembre 2025, ha concluso che l’additivo può essere efficace nel pollame e nelle specie suine al livello minimo d’uso proposto di 200 FYT/kg di mangime completo. La Commissione, ritenendo soddisfatte le condizioni dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003, ha quindi autorizzato l’uso del preparato per le specie indicate nell’allegato.
Ambito di applicazione dell’autorizzazione
L’autorizzazione riguarda esclusivamente il preparato di 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta con Aspergillus oryzae DSM 33737, titolare dell’autorizzazione Novozymes A/S. Le specie destinatarie sono:
- pollame destinato alla produzione di uova o alla riproduzione;
- suinetti di specie suine;
- specie suine da ingrasso;
- specie suine allevate per la riproduzione.
Il regolamento si applica nell’Unione europea ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. L’allegato non prevede un’età massima né un tenore massimo di impiego per le categorie elencate.
Classificazione, composizione e identificazione dell’additivo
L’additivo è classificato nella categoria "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "promotori della digestione". Il numero di identificazione assegnato è 4a48. La composizione autorizzata distingue tra:
- forma solida: attività minima 10 000 FYT/g;
- forma liquida: attività minima 20 000 FYT/g.
La sostanza attiva è la 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta con Aspergillus oryzae DSM 33737.
Livello minimo di impiego e condizioni d’uso
Per tutte le specie destinatarie l’allegato stabilisce un tenore minimo di 200 FYT/kg di mangime completo con umidità del 12%. Non è indicato un tenore massimo. L’utilizzo dell’additivo e delle premiscele è subordinato all’obbligo di riportare nelle istruzioni per l’uso:
- le condizioni di conservazione;
- la stabilità al trattamento termico.
Sicurezza e misure di protezione per gli utilizzatori
La Commissione richiama il fatto che l’additivo richiede adeguate misure di protezione per evitare effetti nocivi sulla salute degli utilizzatori. In concreto, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per ridurre i rischi. Se tali rischi non possono essere eliminati con tali misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale per:
- occhi, solo per le due formulazioni solide;
- vie respiratorie;
- pelle.
Metodi di analisi
Per la quantificazione dell’attività fitasica nell’additivo per mangimi, nelle premiscele e nei mangimi composti sono previsti due riferimenti metodologici:
- metodo colorimetrico basato sulla reazione enzimatica della fitasi sul fitato;
- EN ISO 30024.
Il testo rinvia inoltre al laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003 per i dettagli sui metodi di analisi.
Durata dell’autorizzazione e decorrenza
L’autorizzazione ha termine al 28 maggio 2036. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Rapporto con altri atti
Il provvedimento si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per mangimi. Il testo richiama inoltre il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2024/2177, che aveva già autorizzato il preparato per altre categorie di animali, sulla base delle valutazioni EFSA allora disponibili.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
L’articolo 1 autorizza il preparato indicato nell’allegato, classificato nella categoria "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "promotori della digestione", come additivo per l’alimentazione animale alle condizioni fissate nell’allegato stesso.
Specie destinatarie e livelli di impiego
L’allegato limita l’uso a: pollame destinato alla produzione di uova o alla riproduzione; suinetti di specie suine; specie suine da ingrasso; specie suine allevate per la riproduzione. Il tenore minimo autorizzato è pari a 200 FYT/kg di mangime completo (con umidità al 12%) per tutte le specie indicate; non è previsto un tenore massimo nell’allegato.
Caratteristiche del preparato e metodi di analisi
L’additivo è identificato come 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta con Aspergillus oryzae DSM 33737, con attività minima di 10 000 FYT/g per la forma solida e 20 000 FYT/g per la forma liquida. Per la quantificazione dell’attività fitasica nell’additivo, nelle premiscele e nei mangimi composti sono ammessi un metodo colorimetrico basato sulla reazione enzimatica della fitasi sul fitato e la norma EN ISO 30024.
Condizioni d’uso e misure di protezione
Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale per occhi, vie respiratorie e pelle, con DPI oculari richiesti solo per le due formulazioni solide.
Durata dell’autorizzazione
L’allegato prevede una fine del periodo di autorizzazione fissata al 28 maggio 2036.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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