Regolamento (UE) 2026/1016
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1016 della Commissione, del 7 maggio 2026, relativo al rinnovo dell’autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotte con Talaromyces versatilis IMI 378536 e Talaromyces versatilis DSM 26702 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova, galline ovaiole, tacchini da ingrasso e allevati per la riproduzione e specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova e dell’autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotte con Talaromyces versatilis IMI 378536 e Talaromyces versatilis DSM 26702 come additivo per mangimi destinati a polli allevati per la riproduzione, polli da riproduzione, tacchini da riproduzione, specie avicole minori allevate per la riproduzione e specie avicole minori destinate alla produzione di uova e alla riproduzione (titolare dell’autorizzazione: Adisseo France S.A.S.) e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) 2015/661, (UE) 2015/2304 e (UE) 2017/210
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rinnova l’autorizzazione di un preparato enzimatico destinato al pollame e ne estende l’uso a ulteriori categorie avicole, sulla base della valutazione favorevole dell’EFSA. Definisce condizioni d’impiego, misure di tutela per gli utilizzatori e prescrizioni di etichettatura e conservazione richiamate nell’allegato. Abroga le precedenti autorizzazioni settoriali del 2015 e del 2017, prevedendo un regime transitorio per l’esaurimento delle scorte già prodotte e commercializzate.
Rinnova e amplia l’autorizzazione di un additivo zootecnico a base di endo-1,4-beta-xilanasi ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotte da Talaromyces versatilis per l’alimentazione del pollame, e abroga le precedenti autorizzazioni settoriali.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi e ai fabbricanti/utilizzatori di additivi, premiscele, mangimi composti e materie prime per mangimi contenenti il preparato di endo-1,4-beta-xilanasi ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotto con Talaromyces versatilis IMI 378536 e DSM 26702. Riguarda il pollame: in rinnovo per polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova, galline ovaiole, tacchini da ingrasso e allevati per la riproduzione, specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova; in nuova autorizzazione per polli allevati per la riproduzione, polli da riproduzione, tacchini da riproduzione, specie avicole minori allevate per la riproduzione e specie avicole minori destinate alla produzione di uova e alla riproduzione. Si applica nell’Unione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; contiene inoltre disposizioni transitorie per prodotti etichettati prima del 28 novembre 2026 e del 28 maggio 2027. È testo rilevante ai fini del SEE.
Rinnovo e nuova autorizzazione di un additivo enzimatico per mangimi avicoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1016 interviene nell’ambito del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale, disciplinando il rinnovo e l’estensione d’uso di un preparato enzimatico composto da endo-1,4-beta-xilanasi ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotte con Talaromyces versatilis IMI 378536 e DSM 26702. La Commissione fonda il provvedimento sul parere favorevole dell’EFSA del 25 giugno 2025 e sulla conclusione che il preparato soddisfa le condizioni di autorizzazione previste dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.
Base giuridica e percorso autorizzatorio
La domanda esaminata dalla Commissione riguarda, da un lato, il rinnovo dell’autorizzazione già esistente per alcune categorie di pollame e, dall’altro, una nuova autorizzazione per ulteriori specie e categorie avicole. Il testo richiama l’articolo 14, paragrafo 1, e l’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003, precisando che la domanda era corredata delle informazioni e dei documenti richiesti dall’articolo 14, paragrafo 2, e dall’articolo 7, paragrafo 3.
Valutazione scientifica e sicurezza
L’EFSA ha ritenuto che, alle condizioni d’uso autorizzate e in assenza di modifiche sostanziali di fabbricazione e composizione, il preparato continui a essere sicuro per le specie bersaglio, i consumatori e l’ambiente. Ha inoltre esteso la valutazione a tutte le specie di pollame incluse nella nuova autorizzazione, confermando la sicurezza per specie bersaglio, consumatori e ambiente. Sul piano della sicurezza dell’utilizzatore, l’Autorità ha escluso irritazione cutanea o oculare, ma ha qualificato il preparato come potenziale sensibilizzante per pelle e vie respiratorie, segnalando che l’esposizione per inalazione è considerata rischiosa.
L’EFSA ha ritenuto non necessaria una nuova valutazione dell’efficacia per il rinnovo, poiché la domanda non proponeva modifiche idonee a incidere sull’efficacia dell’additivo. Ha comunque concluso che il preparato può essere efficace in tutte le specie di pollame al livello minimo di inclusione di 1 100 UV di endo-1,4-beta-xilanasi e 760 UV di endo-1,3(4)-beta-glucanasi per kg di mangime completo.
Oggetto dell’autorizzazione e categorie interessate
L’articolo 1 rinnova l’autorizzazione per:
- polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova;
- galline ovaiole;
- tacchini da ingrasso e allevati per la riproduzione;
- specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova.
L’articolo 2 estende l’autorizzazione a:
- polli allevati per la riproduzione e polli da riproduzione;
- tacchini da riproduzione;
- specie avicole minori allevate per la riproduzione;
- specie avicole minori destinate alla produzione di uova e alla riproduzione.
In entrambi i casi il preparato è inquadrato come additivo zootecnico del gruppo funzionale dei promotori della digestione.
Condizioni tecniche dell’allegato
L’allegato identifica l’additivo con numero 4a22 e titolarità Adisseo France S.A.S. Vengono specificate le caratteristiche del preparato nelle forme solida e liquida, con attività minima pari a:
- forma solida: 22 000 UV/g per l’endo-1,4-beta-xilanasi e 15 200 UV/g per l’endo-1,3(4)-beta-glucanasi;
- forma liquida: 5 500 UV/ml per l’endo-1,4-beta-xilanasi e 3 800 UV/ml per l’endo-1,3(4)-beta-glucanasi.
L’allegato riporta anche i metodi di analisi viscosimetrici per la determinazione dell’attività delle due enzimi, basati rispettivamente sulla riduzione della viscosità di substrati contenenti arabinoxilano di frumento e beta-glucano d’orzo.
Prescrizioni per l’uso e protezione degli utilizzatori
Per il pollame, il livello minimo di inclusione nel mangime completo è fissato a 1 100 UV per l’endo-1,4-beta-xilanasi e 760 UV per l’endo-1,3(4)-beta-glucanasi, con riferimento a mangime completo al 12 % di umidità. L’allegato impone inoltre che nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele siano indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.
Sul piano prevenzionistico, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; qualora tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo, l’uso dell’additivo e delle premiscele deve avvenire con dispositivi di protezione individuale, inclusi dispositivi per la protezione delle vie respiratorie e della pelle.
Abrogazione e regime transitorio
Con l’articolo 3 sono abrogati i regolamenti di esecuzione (UE) 2015/661, (UE) 2015/2304 e (UE) 2017/210, che costituivano le precedenti autorizzazioni settoriali del medesimo preparato. Per evitare effetti retroattivi e consentire l’adeguamento degli operatori, l’articolo 4 prevede un periodo transitorio: l’additivo e le premiscele prodotti ed etichettati prima del 28 novembre 2026 secondo la disciplina previgente possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte; analoga facoltà è prevista per i mangimi composti e le materie prime per mangimi prodotti ed etichettati prima del 28 maggio 2027 secondo le norme anteriori al 28 maggio 2026.
Entrata in vigore e durata dell’autorizzazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Nell’allegato è indicato il termine finale del periodo di autorizzazione al 28 maggio 2036.
Disposizioni principali
Rinnovo dell’autorizzazione per alcune categorie di pollame
L’articolo 1 rinnova l’autorizzazione del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi, classificato tra gli "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "promotori della digestione", per polli da ingrasso e pollastre allevate per la produzione di uova, galline ovaiole, tacchini da ingrasso e allevati per la riproduzione e specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova, alle condizioni fissate nell’allegato.
Nuova autorizzazione per ulteriori categorie avicole
L’articolo 2 autorizza lo stesso preparato, alle condizioni dell’allegato, per polli allevati per la riproduzione, polli da riproduzione, tacchini da riproduzione, specie avicole minori allevate per la riproduzione e specie avicole minori destinate alla produzione di uova e alla riproduzione, sempre nella categoria degli additivi zootecnici e nel gruppo funzionale dei promotori della digestione.
Abrogazione delle precedenti autorizzazioni
L’articolo 3 abroga i regolamenti di esecuzione (UE) 2015/661, (UE) 2015/2304 e (UE) 2017/210, che avevano autorizzato il medesimo preparato per specifiche specie avicole.
Misure transitorie per prodotti già immessi sul mercato
L’articolo 4 consente, fino a esaurimento delle scorte, la commercializzazione e l’uso dell’additivo e delle premiscele etichettati prima del 28 novembre 2026 secondo le norme previgenti, nonché dei mangimi composti e delle materie prime per mangimi contenenti l’additivo, prodotti ed etichettati prima del 28 maggio 2027 in conformità alle norme applicabili prima del 28 maggio 2026.
Condizioni tecniche di impiego e livelli minimi
Nell’allegato sono indicati il numero di identificazione dell’additivo (4a22), il titolare dell’autorizzazione (Adisseo France S.A.S.), la composizione e le attività minime del preparato nelle forme solida e liquida, i metodi di analisi e il tenore minimo per il pollame: 1 100 UV/kg di mangime completo per l’endo-1,4-beta-xilanasi e 760 UV/kg per l’endo-1,3(4)-beta-glucanasi, con umidità del 12 %.
Obblighi di etichettatura e tutela degli utilizzatori
L’allegato prescrive di indicare nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Impone inoltre agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori e, se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, di usare dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione delle vie respiratorie e della pelle.
Durata dell’autorizzazione e decorrenza
Nell’allegato è indicato come fine del periodo di autorizzazione il 28 maggio 2036. L’articolo 5 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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