Regolamento (UE) 2026/1018
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1018 della Commissione, del 7 maggio 2026, relativo all’autorizzazione di un preparato di Saccharomyces cerevisiae NBRC 0203 e Lacticaseibacillus rhamnosus NBRC 3425 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza l’immissione e l’uso nell’Unione di un preparato composto da Saccharomyces cerevisiae NBRC 0203 e Lacticaseibacillus rhamnosus NBRC 3425 come additivo tecnologico per l’insilaggio, destinato a tutte le specie animali. La Commissione fonda la decisione sul parere favorevole dell’EFSA circa la sicurezza per animali, consumatori e ambiente e sulla dimostrazione dell’efficacia a un determinato livello minimo di impiego. Sono inoltre previste prescrizioni per la tutela degli utilizzatori, inclusa l’adozione di misure organizzative e, se necessario, di dispositivi di protezione individuale.
Autorizzazione, come additivo per mangimi per tutte le specie animali, di un preparato di Saccharomyces cerevisiae NBRC 0203 e Lacticaseibacillus rhamnosus NBRC 3425, nella categoria degli additivi tecnologici e nel gruppo funzionale degli additivi per l’insilaggio.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi, ai fabbricanti e agli utilizzatori di additivi e premiscele, nonché all’impiego del preparato indicato nell’allegato nei mangimi destinati a tutte le specie animali. L’autorizzazione riguarda l’uso come additivo per l’insilaggio su materiale vegetale fresco facile e moderatamente difficile da insilare, con condizioni specifiche di tenore minimo, modalità d’uso e misure di protezione per gli utilizzatori. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; il periodo di autorizzazione termina il 28 maggio 2036.
Autorizzazione di un preparato di Saccharomyces cerevisiae NBRC 0203 e Lacticaseibacillus rhamnosus NBRC 3425 come additivo per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1018 della Commissione autorizza, nell’ambito del regolamento (CE) n. 1831/2003, un preparato di Saccharomyces cerevisiae NBRC 0203 e Lacticaseibacillus rhamnosus NBRC 3425 come additivo per mangimi destinato a tutte le specie animali. L’atto recepisce l’esito favorevole della valutazione EFSA e disciplina condizioni d’uso, requisiti di sicurezza per gli utilizzatori, metodi di analisi e durata dell’autorizzazione.
Base giuridica e iter valutativo
La Commissione interviene in base all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale. Dai considerando emerge che la domanda è stata presentata ai sensi dell’articolo 7 del medesimo regolamento ed era corredata delle informazioni e dei documenti richiesti dall’articolo 7, paragrafo 3.
L’EFSA, nel parere del 18 settembre 2025, ha concluso che il preparato è sicuro per tutte le specie animali, per i consumatori e per l’ambiente. Ha tuttavia rilevato che, per gli utilizzatori, il preparato deve essere considerato sensibilizzante per la pelle e le vie respiratorie e che l’esposizione cutanea e respiratoria è rischiosa; non è stato possibile trarre conclusioni sulla possibile irritazione oculare. L’EFSA ha inoltre ritenuto efficace l’impiego del preparato a un livello minimo determinato per migliorare la produzione dell’insilato di materiale vegetale fresco facile e moderatamente difficile da insilare.
Ambito di autorizzazione
L’articolo 1 autorizza il preparato indicato nell’allegato come additivo per mangimi nella categoria degli additivi tecnologici e nel gruppo funzionale degli additivi per l’insilaggio. L’autorizzazione vale per tutte le specie animali ed è subordinata alle condizioni specifiche riportate nell’allegato.
Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi e, in concreto, all’impiego del prodotto come additivo per l’insilaggio in premiscele e mangimi, con un perimetro d’uso circoscritto al materiale vegetale fresco facile e moderatamente difficile da insilare.
Composizione del prodotto e identificazione analitica
L’allegato qualifica l’additivo con il numero di identificazione 1k1803 e lo descrive come un preparato in forma liquida contenente almeno 5 × 10^3 CFU di Saccharomyces cerevisiae NBRC 0203 e 4 × 10^2 CFU di Lacticaseibacillus rhamnosus NBRC 3425 per ml di additivo. La sostanza attiva è costituita da cellule vitali dei due microrganismi.
Per l’identificazione e il controllo analitico sono previsti metodi standardizzati: per Saccharomyces cerevisiae NBRC 0203, sequenziamento del DNA o PCR secondo CEN/TS 15790, e conteggio mediante EN 15789 su agar YGC; per Lacticaseibacillus rhamnosus NBRC 3425, sequenziamento del DNA o PFGE secondo CEN/TS 17697, e conteggio mediante EN 15787 su agar MRS.
Condizioni d’impiego
La condizione quantitativa centrale è la dose minima da utilizzare quando l’additivo non è combinato con altri microrganismi e/o enzimi come additivi per l’insilaggio: 4,0 × 10^2 CFU di Saccharomyces cerevisiae NBRC 0203 e 3,2 × 10^6 CFU di Lacticaseibacillus rhamnosus NBRC 3425 per kg di materiale vegetale fresco.
L’impiego è limitato a materiale vegetale fresco facile e moderatamente difficile da insilare. L’allegato rinvia, per la classificazione di tali categorie, al regolamento (CE) n. 429/2008 e specifica che il foraggio facile da insilare presenta oltre il 3 % di carboidrati solubili nel materiale fresco, mentre quello moderatamente difficile presenta tra 1,5 % e 3,0 %.
Misure di sicurezza per gli utilizzatori
Poiché il parere EFSA segnala rischi per gli utilizzatori, l’allegato impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative per ridurre o evitare l’esposizione. Se tali rischi non possono essere eliminati con misure organizzative, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.
Questa previsione è coerente con il considerando che richiede misure di protezione adeguate per evitare effetti nocivi sulla salute degli utilizzatori dell’additivo.
Etichettatura e informazioni per l’uso
Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione. Si tratta di un obbligo informativo specifico, rilevante per la corretta gestione del prodotto lungo la filiera e per la conservazione dell’efficacia del preparato.
Durata dell’autorizzazione, efficacia ed entrata in vigore
L’allegato indica come termine del periodo di autorizzazione il 28 maggio 2036. L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’atto è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, secondo la formula standard dei regolamenti UE.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
L’articolo 1 autorizza il preparato specificato nell’allegato come additivo per l’alimentazione animale, nella categoria "additivi tecnologici" e nel gruppo funzionale "additivi per l’insilaggio", alle condizioni indicate nell’allegato.
Base giuridica e motivazione dell’autorizzazione
Il regolamento è adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare dell’articolo 9, paragrafo 2. I considerando richiamano la domanda presentata ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003, il parere favorevole dell’EFSA del 18 settembre 2025 e la conclusione della Commissione che le condizioni di cui all’articolo 5 del medesimo regolamento risultano soddisfatte.
Condizioni d’impiego e tenori minimi
L’allegato prevede una dose minima, se l’additivo non è usato in combinazione con altri microrganismi e/o enzimi come additivi per l’insilaggio, pari a 4,0 × 10^2 CFU di Saccharomyces cerevisiae NBRC 0203 e 3,2 × 10^6 CFU di Lacticaseibacillus rhamnosus NBRC 3425 per kg di materiale vegetale fresco. L’additivo deve essere utilizzato solo su materiale vegetale fresco facile e moderatamente difficile da insilare.
Obblighi di etichettatura e conservazione
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione.
Tutela della salute degli utilizzatori
L’allegato impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori. Se tali rischi non possono essere eliminati, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie. Il considerando richiama inoltre la valutazione EFSA secondo cui il preparato è sensibilizzante per pelle e vie respiratorie e può comportare rischio da esposizione cutanea e respiratoria.
Metodi di analisi e identificazione
L’allegato indica i metodi di riferimento per l’identificazione e il conteggio dei due microrganismi: per Saccharomyces cerevisiae NBRC 0203, sequenziamento del DNA o PCR (CEN/TS 15790) e conteggio mediante semina su agar YGC (EN 15789); per Lacticaseibacillus rhamnosus NBRC 3425, sequenziamento del DNA o PFGE (CEN/TS 17697) e conteggio mediante semina su agar MRS (EN 15787).
Composizione dell’additivo
L’additivo è un preparato in forma liquida contenente almeno 5 × 10^3 CFU di Saccharomyces cerevisiae NBRC 0203 e 4 × 10^2 CFU di Lacticaseibacillus rhamnosus NBRC 3425 per ml di additivo; la sostanza attiva è costituita da cellule vitali dei due microrganismi.
Entrata in vigore e durata dell’autorizzazione
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Nell’allegato è indicato il termine del periodo di autorizzazione al 28 maggio 2036.
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