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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/1014

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1014 della Commissione, del 7 maggio 2026, relativo all’autorizzazione dell’L-triptofano prodotto con Escherichia coli CCTCC M 2024517 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

Normativa europea32026R1014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, l’L-triptofano prodotto con Escherichia coli CCTCC M 2024517 come additivo nutrizionale per tutte le specie animali. L’autorizzazione riguarda sia i mangimi sia l’acqua di abbeveraggio, ma impone condizioni specifiche su uso, etichettatura, protezione ruminale nei ruminanti e tutela degli utilizzatori. Le misure tengono conto del parere EFSA, che ha evidenziato rischi per l’uso nell’acqua di abbeveraggio e rischi di esposizione a endotossine per gli operatori.

Autorizzazione dell’L-triptofano prodotto con Escherichia coli CCTCC M 2024517 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, anche nell’acqua di abbeveraggio, con condizioni e prescrizioni d’uso.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi e all’immissione in commercio e all’uso dell’additivo L-triptofano prodotto con Escherichia coli CCTCC M 2024517 per l’alimentazione di tutte le specie animali. L’autorizzazione copre l’uso nei mangimi e nell’acqua di abbeveraggio, ma sono previste condizioni specifiche per i ruminanti e prescrizioni di etichettatura, sicurezza e protezione degli utilizzatori. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; il periodo di autorizzazione termina il 28 maggio 2036.

Autorizzazione dell’L-triptofano prodotto con Escherichia coli CCTCC M 2024517 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

Il regolamento di esecuzione autorizza, nell’ambito del sistema del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l’alimentazione animale, l’uso dell’L-triptofano prodotto con Escherichia coli CCTCC M 2024517. L’atto recepisce una valutazione favorevole dell’EFSA, ma circoscrive l’autorizzazione con condizioni puntuali per garantire la sicurezza degli animali, dei consumatori, dell’ambiente e degli utilizzatori.

Contesto normativo e motivazioni

La Commissione richiama il quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina autorizzazione, motivi e procedure per gli additivi destinati all’alimentazione animale. La domanda di autorizzazione è stata presentata ai sensi dell’articolo 7 del regolamento e corredata della documentazione richiesta. Nel parere del 16 settembre 2025, l’EFSA ha concluso che l’additivo è sicuro per le specie non ruminanti, per i consumatori e per l’ambiente, mentre ha segnalato criticità per l’uso nei ruminanti se il triptofano non è protetto dalla degradazione ruminale, rischi di squilibri nutrizionali e di igiene nell’acqua di abbeveraggio, e un rischio da inalazione di endotossine per gli utilizzatori.

Ambito dell’autorizzazione

L’additivo è autorizzato per tutte le specie animali e può essere impiegato sia nei mangimi sia nell’acqua di abbeveraggio. La Commissione precisa però che gli operatori devono gestire i possibili rischi igienici connessi all’uso nell’acqua di abbeveraggio nel rispetto del regolamento (CE) n. 183/2005 sull’igiene dei mangimi. Per i ruminanti, l’uso è subordinato alla protezione dell’L-triptofano dalla degradazione ruminale.

Classificazione, identificazione e caratteristiche tecniche

L’additivo è classificato nella categoria "additivi nutrizionali" e nel gruppo funzionale "aminoacidi, loro sali e analoghi". Nell’allegato è identificato dal numero 3c443i. Si tratta di una forma solida di L-triptofano, con purezza almeno pari al 98 % sulla sostanza secca; il contenuto di 1,1’-etilidene-bis-L-triptofano (EBT) deve essere ≤ 10 mg/kg. Sono inoltre riportati la denominazione IUPAC, la formula chimica e il numero CAS.

Metodi di analisi

L’allegato indica i metodi di analisi per l’identificazione e la determinazione del triptofano: monografia "L-tryptophan" del Food Chemical Codex per l’identificazione dell’additivo; HPLC-FLD secondo EN ISO 13904 per additivo e premiscele; HPLC-FLD ai sensi del regolamento (CE) n. 152/2009 per i mangimi composti; HPLC-FLD per l’acqua di abbeveraggio.

Condizioni d’uso, etichettatura e avvertenze

Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell’acqua di abbeveraggio. L’allegato consente l’uso nell’acqua di abbeveraggio, ma impone un’avvertenza in etichetta: in caso di supplementazione con L-triptofano, soprattutto nell’acqua di abbeveraggio, occorre considerare tutti gli aminoacidi essenziali e condizionatamente essenziali per evitare squilibri nutrizionali. Deve inoltre essere indicato il tasso di umidità sull’etichetta dell’additivo.

Tutela della salute degli utilizzatori

Il regolamento affronta specificamente il rischio da endotossine. Il tenore di endotossine dell’additivo e il suo potenziale di polverizzazione devono essere tali da non superare un’esposizione massima di 1 600 UI di endotossine/m3 di aria. Gli operatori devono adottare procedure operative e misure organizzative per ridurre il rischio per gli utilizzatori; se non bastano, l’uso dell’additivo e delle premiscele richiede dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.

Durata dell’autorizzazione ed efficacia

Il periodo di autorizzazione termina il 28 maggio 2036. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Base giuridica e decisione di autorizzazione

La Commissione adotta il regolamento sulla base del regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare l’articolo 9, paragrafo 2. La sostanza L-triptofano prodotto con Escherichia coli CCTCC M 2024517 è autorizzata come additivo per mangimi nella categoria "additivi nutrizionali" e nel gruppo funzionale "aminoacidi, loro sali e analoghi" alle condizioni stabilite nell’allegato.

Valutazione scientifica EFSA e condizioni di sicurezza

L’EFSA, nel parere del 16 settembre 2025, ha ritenuto sicuro l’uso per le specie non ruminanti e per i consumatori e l’ambiente, ma ha segnalato: possibile rischio di metaboliti tossici nei ruminanti se il triptofano non è protetto dalla degradazione ruminale; criticità nell’uso nell’acqua di abbeveraggio per possibili squilibri nutrizionali e motivi igienici; rischio da inalazione di endotossine per gli utilizzatori. Non sono state ritenute necessarie prescrizioni specifiche di monitoraggio post-immissione sul mercato.

Ambito dell’autorizzazione e periodo di validità

L’additivo è autorizzato per tutte le specie animali. Il periodo di autorizzazione termina il 28 maggio 2036, come indicato nell’allegato.

Condizioni d’uso e obblighi per gli operatori

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell’acqua di abbeveraggio. L’additivo può essere utilizzato nell’acqua di abbeveraggio. Se impiegato nei ruminanti, l’L-triptofano deve essere protetto dalla degradazione ruminale. Gli operatori devono inoltre garantire il rispetto dei requisiti igienici previsti dal regolamento (CE) n. 183/2005.

Etichettatura e avvertenze

L’etichetta dell’additivo deve indicare il tasso di umidità. L’etichetta dell’additivo e delle premiscele deve riportare l’avvertenza: "In caso di supplementazione con L-triptofano, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, si deve tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri nutrizionali."

Prescrizioni tecniche su endotossine e protezione degli utilizzatori

Il tenore di endotossine dell’additivo e il suo potenziale di polverizzazione devono garantire un’esposizione massima alle endotossine di 1 600 UI di endotossine/m3 di aria. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati, l’additivo e le premiscele devono essere usati con dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie.

Caratteristiche dell’additivo e metodi di analisi

L’additivo è identificato con il numero 3c443i. È una forma solida di L-triptofano con purezza almeno pari al 98 % sulla sostanza secca; il contenuto di 1,1’-etilidene-bis-L-triptofano (EBT) deve essere ≤ 10 mg/kg. L’allegato riporta inoltre formula chimica, denominazione IUPAC, numero CAS e i metodi analitici per la determinazione del triptofano nell’additivo, nelle premiscele, nei mangimi composti e nell’acqua di abbeveraggio.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi per mangimisicurezza alimentareetichettatura dei mangimisalute e sicurezza sul lavoro

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