Regolamento (UE) 2026/1011
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1011 della Commissione, del 7 maggio 2026, che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1787 per quanto riguarda l’etichettatura delle premiscele
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento corregge un errore materiale contenuto nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1787, limitando l’obbligo di indicare il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva alla sola etichetta dell’additivo, e non anche a quella della premiscela. La rettifica incide quindi su un profilo puntuale di etichettatura relativo alla L-arginina prodotta con Corynebacterium glutamicum KCCM 80387. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Rettifica dell’etichettatura prevista per l’autorizzazione della L-arginina prodotta con Corynebacterium glutamicum KCCM 80387 come additivo per mangimi.
Ambito di applicazione
Si applica alla specifica autorizzazione, contenuta nel regolamento di esecuzione (UE) 2025/1787, relativa alla L-arginina prodotta con Corynebacterium glutamicum KCCM 80387, classificata tra gli additivi organolettici nel gruppo funzionale degli aromatizzanti, destinata a tutte le specie animali. L’intervento riguarda esclusivamente la dicitura dell’allegato relativa alle "Altre disposizioni" nell’etichettatura di additivi e premiscele; non modifica l’autorizzazione sostanziale né la durata decennale già concessa. Si applica in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile.
Rettifica dell’etichettatura per la L-arginina prodotta con Corynebacterium glutamicum KCCM 80387
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1011 della Commissione interviene per correggere un errore materiale contenuto nel regolamento di esecuzione (UE) 2025/1787, relativo all’autorizzazione della L-arginina prodotta con Corynebacterium glutamicum KCCM 80387 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. La correzione riguarda esclusivamente una disposizione di etichettatura inserita nell’allegato della precedente autorizzazione.
Contesto normativo
La misura è adottata sulla base del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale, in particolare l’articolo 9, paragrafo 2. Nei considerando la Commissione precisa che, nella tabella di autorizzazione dell’additivo, alla voce relativa alle "Altre disposizioni" era stato indicato in modo erroneo che il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva dovesse figurare sull’etichetta dell’additivo e della premiscela, mentre tale obbligo deve riferirsi soltanto all’etichetta dell’additivo.
Oggetto della rettifica
L’articolo 1 dispone che, nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1787, nella voce relativa alla L-arginina prodotta con Corynebacterium glutamicum KCCM 80387, categoria "additivi organolettici", gruppo funzionale "aromatizzanti", colonna "Altre disposizioni", punto 3, siano soppresse le parole "e della premiscela". La modifica ha quindi portata limitata ma rilevante per la corretta formulazione degli obblighi di etichettatura connessi all’additivo autorizzato.
Ambito sostanziale e effetti pratici
La rettifica non incide sulla sostanza dell’autorizzazione né sulla durata, che resta quella di 10 anni già prevista dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/1787. L’effetto pratico è l’allineamento della formulazione normativa all’intento regolatorio originario: il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva deve essere riportato sull’etichetta dell’additivo, non su quella della premiscela.
Entrata in vigore
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per un regolamento UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Rettifica dell’etichettatura nell’allegato del regolamento 2025/1787
Nella tabella dell’allegato relativa all’autorizzazione della L-arginina prodotta con Corynebacterium glutamicum KCCM 80387, categoria "additivi organolettici", gruppo funzionale "aromatizzanti", colonna "Altre disposizioni", punto 3, le parole "e della premiscela" sono soppresse. Ne consegue che il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva deve essere indicato solo sull’etichetta dell’additivo.
Base giuridica e natura della misura
La Commissione adotta il regolamento in base al regolamento (CE) n. 1831/2003, articolo 9, paragrafo 2. Il considerando chiarisce che la misura costituisce una rettifica di un errore nella precedente autorizzazione della L-arginina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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