Regolamento (UE) 2026/1017
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1017 della Commissione, del 7 maggio 2026, relativo all’autorizzazione della L-treonina prodotta con Escherichia coli CCTCC M 2024477 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, la L-treonina prodotta con il ceppo Escherichia coli CCTCC M 2024477 come additivo nutrizionale per mangimi destinati a tutte le specie animali. L’autorizzazione è subordinata a condizioni specifiche di impiego, etichettatura, protezione degli utilizzatori e, per i ruminanti, protezione dalla degradazione ruminale. È inoltre consentito l’uso nell’acqua di abbeveraggio, ma con avvertenze specifiche per evitare squilibri nutrizionali e nel rispetto dei requisiti di igiene dei mangimi.
Autorizzazione della L-treonina prodotta con Escherichia coli CCTCC M 2024477 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi e, più in generale, all’immissione sul mercato e all’uso dell’additivo L-treonina prodotta con Escherichia coli CCTCC M 2024477 nell’alimentazione animale nell’Unione europea. L’autorizzazione riguarda tutte le specie animali e consente l’uso sia nei mangimi sia nell’acqua di abbeveraggio, nei limiti e alle condizioni tecniche fissati nell’allegato. Restano rilevanti gli obblighi generali in materia di igiene dei mangimi e di tutela della salute degli utilizzatori; per i ruminanti l’additivo deve essere protetto dalla degradazione ruminale. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Autorizzazione della L-treonina prodotta con Escherichia coli CCTCC M 2024477 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1017 autorizza l’impiego della L-treonina prodotta con il ceppo Escherichia coli CCTCC M 2024477 come additivo per mangimi, nell’ambito della disciplina del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l’alimentazione animale. La Commissione fonda la decisione sul parere EFSA del 15 ottobre 2025 e sulla verifica che la sostanza soddisfi le condizioni di autorizzazione previste dall’articolo 5 del regolamento quadro.
Ambito e classificazione dell’additivo
L’autorizzazione riguarda una sostanza classificata nella categoria "additivi nutrizionali" e nel gruppo funzionale "aminoacidi, loro sali e analoghi". L’additivo è autorizzato per tutte le specie animali e può essere impiegato sia nei mangimi sia nell’acqua di abbeveraggio, secondo le condizioni tecniche e di sicurezza indicate nell’allegato.
Valutazione EFSA e motivi dell’autorizzazione
Il considerando 4 riassume gli esiti della valutazione scientifica. L’EFSA ha concluso che l’uso nei mangimi è sicuro per le specie bersaglio, per i consumatori e per l’ambiente, quando l’additivo è impiegato come integratore dietetico in quantità adeguate rispetto ai fabbisogni nutrizionali. Ha invece espresso preoccupazioni per l’uso nell’acqua di abbeveraggio, sia per il rischio di squilibri nutrizionali sia per motivi igienici. Sul versante della sicurezza per gli operatori, l’Autorità non ha potuto escludere la possibile irritazione cutanea o oculare o la sensibilizzazione cutanea, ma ha individuato un rischio da inalazione di endotossine.
Condizioni generali di impiego
La Commissione ritiene che la sostanza soddisfi i requisiti dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 e ne autorizza quindi l’uso. Tuttavia richiama gli operatori del settore dei mangimi a gestire i possibili rischi igienici collegati all’uso nell’acqua di abbeveraggio nel rispetto del regolamento (CE) n. 183/2005 sull’igiene dei mangimi. Inoltre, se l’additivo è utilizzato nell’alimentazione dei ruminanti, deve essere protetto dalla degradazione ruminale.
Etichettatura, istruzioni d’uso e avvertenze nutrizionali
L’allegato impone che nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele siano riportate le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell’acqua di abbeveraggio. L’etichetta dell’additivo e delle premiscele deve contenere un’avvertenza esplicita: in caso di supplementazione con L-treonina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, occorre considerare tutti gli aminoacidi essenziali e condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri nutrizionali.
Sicurezza degli utilizzatori e requisiti di esposizione
Il regolamento dedica particolare attenzione alla protezione degli utilizzatori. Gli operatori devono adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi di esposizione. Se tali rischi non possono essere eliminati con misure organizzative, l’uso dell’additivo e delle premiscele richiede dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie. Inoltre, il tenore di endotossine dell’additivo e il suo potenziale di polverizzazione devono essere tali da garantire un’esposizione massima alle endotossine pari a 1 600 UI di endotossine/m³ di aria.
Metodi di analisi e controlli ufficiali
L’allegato disciplina anche i metodi di analisi per la verifica della sostanza. Per l’identificazione della L-treonina nell’additivo si richiama la monografia "L-threonine" del Food Chemical Codex. Per la determinazione della treonina nell’additivo, nelle premiscele e nei mangimi composti si fa riferimento alla cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione ottica, secondo EN ISO 17180 o il regolamento (CE) n. 152/2009, a seconda della matrice. Per l’acqua di abbeveraggio sono indicati metodi IEC-VIS o IEC-VIS/FLD.
Durata dell’autorizzazione ed entrata in vigore
L’autorizzazione ha termine il 28 maggio 2036. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
L’articolo 1 autorizza la sostanza indicata nell’allegato, classificata nella categoria "additivi nutrizionali" e nel gruppo funzionale "aminoacidi, loro sali e analoghi", come additivo per l’alimentazione animale alle condizioni fissate nell’allegato.
Base giuridica e valutazione scientifica
Il regolamento si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003. La Commissione richiama il parere EFSA del 15 ottobre 2025, che ha ritenuto l’uso nei mangimi sicuro per le specie bersaglio, per i consumatori e per l’ambiente, ma ha evidenziato criticità per l’uso nell’acqua di abbeveraggio, un rischio di inalazione di endotossine per gli utilizzatori e la necessità di protezione della sostanza nei ruminanti.
Condizioni d’uso e avvertenze in etichetta
L’allegato impone che nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele siano indicate le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell’acqua di abbeveraggio. L’etichetta deve altresì contenere l’avvertenza a tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e condizionatamente essenziali, soprattutto in caso di supplementazione nell’acqua di abbeveraggio, per evitare squilibri nutrizionali.
Uso nell’acqua di abbeveraggio e per i ruminanti
L’allegato consente espressamente l’uso dell’additivo nell’acqua di abbeveraggio. Per l’alimentazione dei ruminanti, gli operatori del settore dei mangimi devono assicurare che la L-treonina sia protetta dalla degradazione ruminale.
Tutela degli utilizzatori e limiti di esposizione
Gli operatori devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori. Se tali rischi non possono essere eliminati, additivo e premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie. L’allegato prevede inoltre che il tenore di endotossine e il potenziale di polverizzazione dell’additivo garantiscano un’esposizione massima alle endotossine di 1 600 UI di endotossine/m³ di aria.
Metodi di analisi e controlli
L’allegato indica i metodi analitici per l’identificazione e la determinazione della treonina nell’additivo, nelle premiscele, nei mangimi composti e nell’acqua di abbeveraggio, richiamando in particolare il Food Chemical Codex, la norma EN ISO 17180 e il regolamento (CE) n. 152/2009 per alcune matrici.
Durata dell’autorizzazione
L’allegato fissa la fine del periodo di autorizzazione al 28 maggio 2036.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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