Cassazione Penale, Sentenza n. 16062/2024 del 17/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La SEGI aveva presentato domanda di ammissione del credito ex art. 1, co. 199, L. 228/2012 con riferimento alla confisca di prevenzione disposta nei confronti di Maranzano Antonino e della 3G Costruzioni. Il Tribunale di Palermo aveva dichiarato la domanda inammissibile per tardività ritenendo che il termine decadenziale fosse già decorso. La ricorrente ha censurato in Cassazione l'erronea individuazione del dies a quo del termine decadenziale, sostenendo che aveva avuto conoscenza del provvedimento definitivo di confisca solo il 31/12/2022 in occasione di scambi di corrispondenza con il coadiutore, mentre la Corte territoriale aveva ritenuto che la conoscenza fosse anteriore (con riferimento a pronunce del 2020/2021), e quindi la domanda fosse tardiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la valutazione di fatto del Tribunale di Palermo secondo cui la società ricorrente era a conoscenza, già da tempo (sin dal 2010 e comunque antecedente al termine perentorio), della pendenza e della definitività del procedimento di prevenzione e dei provvedimenti ablatori. La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (Sez. U., n. 39608/2018) e ha ritenuto insindacabili in questa sede gli apprezzamenti di fatto motivati dal giudice di merito. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
La norma disciplina l'ammissione del credito in relazione a provvedimenti di confisca di prevenzione e prevede un termine decadenziale per proporre la relativa domanda. La Corte ha confermato che il termine per la proposizione della domanda è perentorio e, alla luce della giurisprudenza, decorre dalla conoscenza effettiva della definizione del procedimento di prevenzione; nel caso in esame il giudice ha ritenuto che tale conoscenza fosse anteriore rispetto alla data indicata dalla ricorrente, rendendo la domanda tardiva.
Giurisprudenza di legittimità richiamata: Sez. U. n. 39608 del 22/2/2018 (Business Partner Italia S.p.A.)
Principio secondo cui il termine decadenziale per proporre domande connesse a provvedimenti di prevenzione decorre dalla conoscenza effettiva della definizione del procedimento; tuttavia sussiste una presunzione semplice di conoscenza che può essere superata da specifiche e documentate allegazioni. Nel caso esaminato il Tribunale ha ritenuto provata la conoscenza anteriore della ricorrente.
Massime di principio
- Il termine decadenziale per l'ammissione del credito relativo a provvedimenti di confisca di prevenzione è perentorio e decorre dalla conoscenza effettiva della definitività del provvedimento.
- Esiste una presunzione semplice di conoscenza della definizione del procedimento; chi invoca il mancato avviso della definitività deve fornire specifiche, documentate e convincenti allegazioni per superare tale presunzione.
- Le valutazioni di fatto del giudice di merito circa la conoscenza o meno del provvedimento sono difficilmente sindacabili in sede di legittimità salvo vizi evidenti di motivazione o illogicità manifesta.
- In situazioni analoghe è essenziale produrre prova documentale tempestiva (es. comunicazioni formali, atti notificati, scambi di corrispondenza con il coadiutore con date certe) che dimostri la data in cui la parte è venuta effettivamente a conoscenza della definitività della confisca.
- Se non si allega e documenta il mancato rispetto del termine perentorio (ad es. 180 giorni richiamati in motivazione), il giudice può dichiarare inammissibile la domanda per tardività e condannare anche alle spese e a sanzioni pecuniarie.
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