Circolare numero 07 del 24-02-2009 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra il sistema delle sanzioni amministrative in materia di lavoro, previdenza, assistenza e sicurezza, con particolare riferimento all’introduzione del Libro Unico del Lavoro dal 18 agosto 2008. Vengono richiamati l’inasprimento delle sanzioni previsto dalla legge n. 296/2006, l’ambito di applicazione della diffida ex art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004 e le ipotesi sanabili o non sanabili. È inoltre riportato un quadro riepilogativo delle sanzioni previgenti e di quelle applicabili alle violazioni sul Libro Unico del Lavoro, con indicazione di importi, sanzioni ridotte e eventuale possibilità di diffida.
Sanzioni amministrative in materia di lavoro e introduzione del Libro Unico del Lavoro
Sanzioni amministrative e Libro Unico del Lavoro
La circolare fornisce un quadro organico delle sanzioni amministrative applicabili in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, soffermandosi in particolare sulle novità conseguenti all’introduzione del Libro Unico del Lavoro. Il documento richiama inoltre il regime della diffida ex art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004 e riepiloga le principali fattispecie sanzionatorie, distinguendo tra violazioni sanabili e non sanabili.
Inasprimento delle sanzioni e quadro normativo
La circolare ricorda che la legge 27 dicembre 2006, n. 296, nell’ambito delle misure volte a contrastare il lavoro nero e a migliorare sicurezza e salute dei lavoratori, ha previsto all’art. 1, commi 1177 e 1178, il quintuplicamento degli importi delle sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e sicurezza entrate in vigore prima del 1° gennaio 1999, salvo le eccezioni espressamente previste.
Il comma 1178 disciplina specificamente l’omessa istituzione e l’omessa esibizione dei libri di matricola e di paga previsti dal D.P.R. n. 1124/1965 e dall’art. 134 del R.D. n. 1422/1924, stabilendo una sanzione amministrativa da 4.000 a 12.000 euro e l’inapplicabilità della diffida di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004.
La diffida ex art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004
La circolare riepiloga il funzionamento della diffida, evidenziando che, in presenza di inosservanze sanabili, il personale ispettivo deve diffidare il datore di lavoro a regolarizzare le violazioni entro un termine fissato. In caso di ottemperanza, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge o, se la sanzione è in misura fissa, di un quarto dell’importo; il pagamento estingue il procedimento sanzionatorio.
La diffida interrompe inoltre i termini previsti dall’art. 14 della legge n. 689/1981 fino alla scadenza del termine assegnato per la regolarizzazione. La potestà di diffida è estesa, limitatamente alla materia previdenziale e assistenziale, anche agli ispettori degli enti previdenziali per le inadempienze da essi rilevate.
La circolare precisa che sono sanabili solo le violazioni di carattere meramente documentale e che le somme dovute a seguito di diffida non possono essere rateizzate. Viene anche evidenziato che, se l’importo determinato ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004 è superiore alla sanzione in misura ridotta ex art. 16 della legge n. 689/1981, non appare coerente con la finalità dell’istituto procedere alla diffida.
Introduzione del Libro Unico del Lavoro
Il decreto ministeriale 9 luglio 2008, pubblicato il 18 agosto 2008, ha reso operative le disposizioni degli artt. 39 e 40 del D.L. n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, in tema di modalità di tenuta e conservazione del Libro Unico del Lavoro e di regime transitorio. Da tale data è stato abrogato l’obbligo di tenuta dei libri paga e matricola, sostituiti dal nuovo Libro Unico.
La circolare rinvia, per i chiarimenti applicativi, alla circolare n. 20 del 21 agosto 2008 della Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro.
Rilevanza della mancata esibizione dei libri paga e matricola
La circolare specifica che la mancata esibizione dei libri paga e matricola, fino a quel momento sanzionata dall’Ente ai sensi dell’art. 16, comma 5, del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947, deve considerarsi assorbita dalla disciplina sanzionatoria del D.P.R. n. 1124/1965 e dal comma 1178 della legge n. 296/2006.
Quadro delle sanzioni riportato in tabella
Il documento allega uno schema riepilogativo con il confronto tra:
- gli importi delle sanzioni in vigore fino al 31 dicembre 2006;
- quelli rideterminati dal 1° gennaio 2007 per effetto del quintuplicamento previsto dalla legge n. 296/2006;
- le sanzioni applicabili dal 1° gennaio 2008 o, per il Libro Unico del Lavoro, dal 18 agosto 2008.
La tabella indica inoltre, per ciascuna violazione, la sanzione ridotta ex art. 16 della legge n. 689/1981 e se la violazione sia sanabile mediante diffida ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004.
Principali violazioni richiamate
Tra le violazioni riportate figurano, in particolare:
- omessa comunicazione delle persone occupate entro 5 giorni dalla conclusione dei contratti;
- omessa comunicazione delle variazioni rispetto alla denuncia iniziale entro 5 giorni;
- omessa comunicazione di instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro;
- inesatta o incompleta registrazione sul libretto personale del lavoratore;
- omessa comunicazione della sospensione, variazione o cessazione dell’attività d’impresa;
- mancata esibizione dei libri paga e matricola fino al 17 agosto 2008;
- mancato possesso del certificato di agibilità;
- impedimento dell’attività di vigilanza;
- comunicazione intenzionale di dati errati o incompleti.
Per ciascuna di queste ipotesi sono riportati gli importi previsti nelle diverse fasi normative e l’eventuale esclusione della sanabilità con diffida.
Sanzioni per il Libro Unico del Lavoro
Per le violazioni connesse al Libro Unico del Lavoro, la circolare riporta le seguenti fattispecie principali:
- mancata istituzione e tenuta del Libro Unico del Lavoro: sanzione da 500 a 2.500 euro, con sanzione ridotta di 833 euro e possibilità di diffida;
- omesse registrazioni sul Libro Unico, con distinzione tra violazioni riferite a non più di 10 lavoratori e a più di 10 lavoratori: sanzioni differenziate e diffidabili;
- infedeli registrazioni sul Libro Unico: sanzioni da 150 a 1.500 euro o da 500 a 3.000 euro, a seconda del numero di lavoratori coinvolti, senza diffida;
- tardiva registrazione oltre il 16° mese successivo, con sanzioni differenziate in base al numero di lavoratori e possibilità di diffida;
- omessa esibizione del Libro Unico da parte del datore di lavoro, del consulente del lavoro o delle associazioni, con sanzioni variabili e senza diffida;
- omessa conservazione per cinque anni del Libro Unico e dei libri obbligatori di lavoro dismessi a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 39 del D.L. n. 112/2008, con sanzioni da 100 a 600 euro e sanzione ridotta di 200 euro, senza diffida.
Recidiva e profili disciplinari
La circolare conclude prevedendo che, in caso di recidiva della violazione, venga trasmessa tempestiva comunicazione al Consiglio Provinciale dell’Ordine professionale competente, per gli eventuali provvedimenti disciplinari.
Punti principali
Quinquuplicazione delle sanzioni e disciplina della diffida
La legge n. 296/2006 ha quintuplicato le sanzioni amministrative previste per violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e sicurezza entrate in vigore prima del 1° gennaio 1999, con alcune eccezioni. La circolare richiama anche l’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004 sulla diffida obbligatoria, che consente la regolarizzazione delle inosservanze sanabili e il pagamento della sanzione nella misura minima o ridotta. La diffida interrompe i termini dell’illecito fino alla scadenza del termine assegnato per la regolarizzazione ed è condizione di procedibilità dell’azione sanzionatoria.
Limiti e caratteristiche della diffida
Sono considerate sanabili le violazioni di natura meramente documentale. Le somme dovute a seguito di diffida non sono rateizzabili. La circolare evidenzia che, quando la somma determinata ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004 risulta superiore alla sanzione in misura ridotta ex art. 16 della legge n. 689/1981, non è coerente con la funzione dell’istituto procedere alla diffida. In caso di ottemperanza, il procedimento sanzionatorio si estingue; in caso di inottemperanza, l’attività ispettiva riprende.
Superamento dei libri paga e matricola con il Libro Unico del Lavoro
Dal 18 agosto 2008, a seguito del decreto ministeriale 9 luglio 2008, sono operative le disposizioni degli artt. 39 e 40 del D.L. n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008. Da tale data è stato abrogato l’obbligo di tenuta dei libri paga e matricola, sostituiti dal Libro Unico del Lavoro. La mancata esibizione dei libri paga e matricola, in precedenza sanzionata dall’Ente, viene considerata assorbita dalla sanzione prevista dal D.P.R. n. 1124/1965 e dal comma 1178 della legge n. 296/2006.
Quadro riepilogativo delle sanzioni previgenti
La circolare allega una tabella comparativa delle violazioni e delle sanzioni vigenti fino al 31 dicembre 2006, di quelle rideterminate dal 1° gennaio 2007 per effetto della legge n. 296/2006 e di quelle applicabili dal 1° gennaio 2008 o dal 18 agosto 2008 per il Libro Unico del Lavoro. Sono indicate anche le sanzioni ridotte ex art. 16 della legge n. 689/1981 e la possibilità o meno di ricorrere alla diffida.
Sanzioni relative al Libro Unico del Lavoro
Per il Libro Unico del Lavoro, la circolare riporta le sanzioni per mancata istituzione e tenuta, omesse registrazioni, infedeli registrazioni, tardive registrazioni, omessa esibizione e omessa conservazione per cinque anni. Sono previste differenze in base al numero di lavoratori coinvolti e alla tipologia del soggetto obbligato (datore di lavoro, consulente del lavoro, associazioni). Alcune violazioni sono sanabili con diffida, mentre altre, in particolare quelle relative a infedeli registrazioni e omessa esibizione/conservazione in alcune ipotesi, non lo sono.
Recidiva e comunicazioni agli ordini professionali
In caso di recidiva, la circolare prevede che venga data tempestiva informazione al Consiglio Provinciale dell’Ordine professionale competente, per l’adozione degli eventuali provvedimenti disciplinari.
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