Circolare numero 34 del 25-2-2009
L’INPS assume il servizio di esazione delle quote associative che gli iscritti alla CICAS verseranno congiuntamente ai contributi obbligatori.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’INPS informa della stipula, il 21 novembre 2008, di una convenzione con la CICAS per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli artigiani e commercianti iscritti all’Associazione, da effettuarsi insieme ai contributi obbligatori tramite modello F24. La circolare indica le modalità operative per l’addebito in avviso di pagamento, la trasmissione dei dati degli associati, la convalida delle deleghe, la gestione dei rapporti finanziari e il rinnovo annuale della convenzione. È inoltre precisato il rimborso spese, il domicilio legale della CICAS e che il conto corrente bancario di accredito sarà comunicato successivamente.
Convenzione INPS-CICAS per la riscossione dei contributi associativi tramite mod. F24
Convenzione INPS-CICAS per la riscossione dei contributi associativi
La circolare comunica la stipula, in data 21 novembre 2008, di una convenzione tra INPS e CICAS per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi associativi dovuti dagli artigiani e commercianti iscritti all’Associazione. Vengono fornite le istruzioni operative per la gestione della riscossione, della trasmissione dei dati e dei rapporti finanziari, nonché le regole per il rinnovo annuale della convenzione.
Ambito di applicazione e modalità di riscossione
La convenzione è stata stipulata ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. La riscossione del contributo associativo avviene insieme ai contributi obbligatori, con le stesse modalità previste per questi ultimi. Nell’avviso di pagamento inviato ai contribuenti, l’INPS espone separatamente l’importo della quota associativa con la dicitura "quota associativa CICAS".
Rimborso spese all’INPS
Per l’attività di riscossione svolta dall’Istituto, la CICAS riconosce un rimborso spese la cui misura è regolata dalla Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 39 del 5 febbraio 2002. La circolare si limita a richiamare tale disciplina senza riportarne il contenuto.
Trasmissione dei dati degli associati e convalida delle deleghe
La CICAS deve trasmettere alla Sede centrale dell’INPS – Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici i supporti telematici contenenti i dati identificativi degli associati per i quali richiede la riscossione delle deleghe. Devono essere inclusi anche i nominativi di coloro che hanno revocato l’adesione o che hanno dichiarato di non voler più versare la quota associativa.
La Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici mette quindi a disposizione delle Strutture territorialmente competenti il contenuto dei supporti telematici, affinché queste ultime procedano alla convalida delle deleghe dei singoli associati.
Gestione dei rapporti finanziari
La tenuta e la definizione dei rapporti finanziari con la CICAS sono affidate direttamente alla Sede centrale – Direzione centrale bilanci e servizi fiscali. La circolare non prevede ulteriori passaggi operativi su questo aspetto, limitandosi ad attribuire la competenza all’ufficio centrale.
Durata della convenzione e rinnovo
La convenzione ha durata annuale. Per ottenerne il rinnovo, la CICAS deve presentare apposita richiesta all’Istituto mediante lettera raccomandata entro il 30 settembre di ogni anno, termine che la circolare indica come almeno tre mesi prima della scadenza.
Dati della CICAS e comunicazioni successive
La circolare precisa che la sede legale della CICAS è in Via Magenta, 5 – 00185 Roma. Inoltre, viene specificato che il conto corrente bancario sul quale saranno accreditati i contributi associativi sarà comunicato in un successivo messaggio.
Punti principali
Oggetto della convenzione e modalità di riscossione
La convenzione, stipulata ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311, riguarda la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli artigiani e commercianti iscritti alla CICAS. La riscossione avviene congiuntamente a quella dei contributi obbligatori, secondo le medesime modalità previste per questi ultimi. Nell’avviso di pagamento inviato ai contribuenti, l’INPS indica l’importo della quota associativa con la dicitura "quota associativa CICAS".
Rimborso spese per il servizio di riscossione
L’entità del rimborso spese che la CICAS deve corrispondere all’INPS per l’espletamento del servizio è disciplinata dalla Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 39 del 5 febbraio 2002.
Trasmissione dei dati e convalida delle deleghe
La CICAS deve inviare alla Sede centrale, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici, i supporti telematici contenenti i dati identificativi degli associati per i quali richiede la riscossione delle deleghe. Devono essere trasmessi anche i nominativi degli associati che hanno revocato l’adesione o che hanno dichiarato di non voler più pagare la quota associativa. La Direzione centrale rende disponibili i dati alle Strutture INPS territorialmente competenti, che provvedono alla convalida delle deleghe dei singoli associati.
Gestione dei rapporti finanziari
Gli adempimenti relativi alla tenuta e alla definizione dei rapporti finanziari con la CICAS sono affidati direttamente alla Sede centrale, Direzione centrale bilanci e servizi fiscali.
Durata e rinnovo della convenzione
La convenzione ha validità annuale. La richiesta di rinnovo da parte della CICAS deve essere inviata all’Istituto tramite lettera raccomandata entro il 30 settembre di ogni anno, ossia almeno tre mesi prima della scadenza.
Dati identificativi della CICAS e informazioni operative
La sede legale della CICAS è indicata in Via Magenta, 5 – 00185 Roma. Il conto corrente bancario sul quale verranno accreditati i contributi associativi sarà comunicato con successivo messaggio.
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