Circolare numero 30 del 25-2-2009
Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento alla CLAAI dei contributi associativi dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare dà atto della convenzione nazionale stipulata tra INPS e CLAAI per la riscossione, insieme ai contributi obbligatori, del contributo associativo volontario dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali. Sono indicati le modalità di addebito in avviso di pagamento, gli adempimenti annuali dell’Associazione per l’invio dei dati e delle deleghe, nonché le competenze delle strutture INPS coinvolte. È inoltre precisato che la convenzione ha durata annuale e che il rinnovo deve essere richiesto entro il 30 settembre di ogni anno.
Convenzione INPS-CLAAI per la riscossione dei contributi associativi dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali
Convenzione INPS-CLAAI per la riscossione della quota associativa
La circolare informa della stipula di una convenzione nazionale tra INPS e CLAAI, ai sensi dell’art. 11 della legge 12 marzo 1968 n. 334, finalizzata alla riscossione dei contributi associativi dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali. Il documento disciplina sia le modalità di riscossione sia gli adempimenti organizzativi e temporali a carico dell’Associazione e delle strutture INPS coinvolte.
Ambito e natura del contributo
La riscossione del contributo associativo avviene insieme ai contributi obbligatori e con le stesse modalità previste per questi ultimi. Nell’avviso di pagamento inviato ai contribuenti, l’INPS deve evidenziare l’importo dovuto con la dicitura specifica "quota associativa CLAAI". È tuttavia ribadito che l’esazione congiunta non muta la natura volontaria del contributo associativo e non comporta alcun obbligo per l’Istituto di procedere alla riscossione coattiva.
Adempimenti della CLAAI verso l’INPS
La CLAAI deve trasmettere alla Sede centrale – Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici, entro il 10 gennaio di ciascun anno e, per la parte residua, entro il 30 marzo, i supporti informatici contenenti i dati identificativi degli associati per i quali richiede la riscossione delle deleghe, oltre ai nominativi di coloro che hanno revocato l’adesione o hanno dichiarato di non voler più corrispondere la quota associativa. Le deleghe sottoscritte da ciascun socio, controfirmate e timbrate dalla competente struttura dell’Associazione, devono essere poi presentate alle Strutture INPS territorialmente competenti entro il 30 marzo.
Ruolo delle strutture INPS e gestione finanziaria
La Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici mette a disposizione delle Strutture INPS territorialmente competenti i dati contenuti nei supporti informatici, affinché possano procedere alla conferma degli associati. La tenuta e la definizione dei rapporti finanziari con la CLAAI sono attribuite direttamente alla Sede centrale – Direzione centrale bilanci e servizi fiscali.
Durata della convenzione e rinnovo
La convenzione ha validità annuale. La CLAAI, per ottenere il rinnovo, deve inviare all’Istituto apposita richiesta tramite lettera raccomandata entro il 30 settembre di ogni anno, quindi almeno tre mesi prima della scadenza.
Punti principali
Convenzione nazionale INPS-CLAAI
Il 21 novembre 2008 è stata stipulata una convenzione, ai sensi dell’art. 11 della legge 12 marzo 1968 n. 334, per la riscossione dei contributi associativi dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali. La convenzione ha carattere nazionale.
Modalità di riscossione del contributo associativo
La riscossione del contributo associativo avviene congiuntamente a quella dei contributi obbligatori e secondo le medesime modalità previste per questi ultimi. Nell’avviso di pagamento inviato ai contribuenti, l’INPS indica l’importo del contributo con la dicitura specifica "quota associativa CLAAI". Il testo precisa che la riscossione congiunta non modifica la natura volontaria del contributo associativo e che per l’Istituto non sussiste alcun obbligo di esazione coattiva di tale quota.
Trasmissione dei dati e delle deleghe da parte della CLAAI
La CLAAI deve trasmettere alla Sede centrale – Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici, entro il 10 gennaio di ogni anno e, per la parte residua, entro il 30 marzo, i supporti informatici con i dati identificativi degli associati per i quali chiede la riscossione delle deleghe, nonché i nominativi di coloro che hanno revocato l’adesione o hanno dichiarato di non voler più pagare la quota associativa. Le deleghe sottoscritte dai soci, controfirmate e timbrate dalla competente struttura della CLAAI, devono essere presentate alle Strutture INPS territorialmente competenti entro il 30 marzo.
Verifica delle adesioni e gestione finanziaria
La Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici rende disponibili alle Strutture INPS territorialmente competenti il contenuto dei supporti informatici, affinché queste provvedano alla conferma degli associati. Gli adempimenti relativi alla tenuta e alla definizione dei rapporti finanziari con la CLAAI sono curati direttamente dalla Sede centrale – Direzione centrale bilanci e servizi fiscali.
Durata e rinnovo della convenzione
La convenzione ha validità annuale. La CLAAI deve presentare la richiesta di rinnovo all’Istituto, con lettera raccomandata, entro il 30 settembre di ogni anno, ossia almeno tre mesi prima della scadenza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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