Circolare numero 32 del 25-2-2009
Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento alla UNIMA dei contributi associativi dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare ricorda la convenzione nazionale stipulata il 25 novembre 2008 tra INPS e UNIMA per la riscossione dei contributi associativi dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli. La riscossione avviene insieme ai contributi obbligatori, ma mantiene natura volontaria e non comporta obbligo di esazione coattiva per l’Istituto. Sono fissati termini e modalità per l’invio dei dati degli associati, la presentazione delle deleghe, la conferma delle adesioni da parte delle strutture territoriali INPS, nonché per la gestione dei rapporti finanziari e per l’eventuale rinnovo annuale della convenzione.
Convenzione INPS-UNIMA per la riscossione dei contributi associativi dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli
Convenzione INPS-UNIMA per la riscossione dei contributi associativi
La circolare dà atto della convenzione nazionale stipulata il 25 novembre 2008 tra INPS e UNIMA, ai sensi dell’art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334, per la riscossione dei contributi associativi dovuti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli. Il documento riepiloga le regole operative della convenzione, i flussi informativi tra UNIMA e INPS e i termini per la gestione annuale e il rinnovo.
Ambito di applicazione e natura della riscossione
La riscossione del contributo associativo UNIMA viene effettuata congiuntamente alla riscossione dei contributi obbligatori, seguendo le stesse modalità previste per questi ultimi. Nell’avviso di pagamento inviato ai contribuenti, l’INPS espone l’importo della quota con la specifica dicitura "quota associativa UNIMA".
La circolare precisa che il fatto che la riscossione avvenga insieme ai contributi obbligatori non modifica la natura volontaria del contributo associativo. Ne consegue che resta escluso qualsiasi obbligo per l’Istituto di procedere all’esazione coattiva della quota associativa.
Adempimenti a carico della UNIMA e delle strutture INPS
La UNIMA deve trasmettere alla Sede centrale INPS – Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici, entro il 10 gennaio di ogni anno e, per la parte residua, entro il 30 marzo, i supporti informatici contenenti:
- i dati identificativi degli associati per i quali richiede la riscossione delle deleghe;
- i nominativi di coloro che hanno revocato l’adesione;
- i nominativi di coloro che hanno dichiarato di non voler più pagare la quota associativa.
Ricevuti i supporti informatici, la Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici rende disponibili i contenuti alle strutture INPS territorialmente competenti, che provvedono alla conferma degli associati.
Le deleghe sottoscritte da ciascun socio, controfirmate e timbrate dalla competente struttura UNIMA, devono essere presentate dall’Associazione alle strutture INPS competenti per territorio entro il 30 marzo.
Rapporti finanziari e validità della convenzione
La tenuta e la definizione dei rapporti finanziari con la UNIMA sono curate direttamente dalla Sede centrale INPS – Direzione centrale bilanci e servizi fiscali.
La convenzione ha validità annuale. Per il rinnovo, la richiesta della UNIMA deve essere inviata all’Istituto a mezzo lettera raccomandata entro il 30 settembre di ogni anno, ossia almeno tre mesi prima della scadenza annuale.
Punti principali
Oggetto della convenzione
L’INPS e la UNIMA hanno stipulato il 25 novembre 2008 una convenzione, ai sensi dell’art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334, per la riscossione dei contributi associativi dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli. La convenzione ha carattere nazionale.
Modalità di riscossione e natura del contributo
La riscossione del contributo associativo avviene congiuntamente a quella dei contributi obbligatori e con le medesime modalità. Nell’avviso di pagamento inviato ai contribuenti l’INPS indica l’importo con la dicitura "quota associativa UNIMA". La circostanza che la riscossione sia effettuata insieme a quella dei contributi obbligatori non modifica la natura volontaria del contributo associativo, escludendo per l’Istituto qualsiasi obbligo di esazione coattiva.
Trasmissione dei dati e delle deleghe
La UNIMA deve inviare alla Sede centrale INPS – Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici, entro il 10 gennaio e, per la parte residua, entro il 30 marzo di ciascun anno, i supporti informatici con i dati identificativi degli associati per i quali chiede la riscossione delle deleghe, oltre ai nominativi di coloro che hanno revocato l’adesione o dichiarato di non voler più pagare la quota. La Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici rende disponibili tali dati alle strutture territorialmente competenti, che provvedono alla conferma degli associati. Le deleghe sottoscritte dai soci, controfirmate e timbrate dalla competente struttura UNIMA, devono essere presentate dall’Associazione alle strutture INPS competenti per territorio entro il 30 marzo.
Gestione finanziaria e rinnovo della convenzione
Gli adempimenti relativi alla tenuta e alla definizione dei rapporti finanziari con la UNIMA sono curati direttamente dalla Sede centrale INPS – Direzione centrale bilanci e servizi fiscali. La convenzione ha validità annuale e la richiesta di rinnovo da parte della UNIMA deve pervenire all’Istituto, tramite lettera raccomandata, entro il 30 settembre di ogni anno, cioè almeno tre mesi prima della scadenza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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