Circolare numero 31 del 25-2-2009
Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento alla FEDER.AGRI. dei contributi associativi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, imprenditori agricoli professionali, piccoli coloni e compartecipanti familiari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione nazionale stipulata tra INPS e FEDER.AGRI. per la riscossione dei contributi associativi di coltivatori diretti, coloni e mezzadri, imprenditori agricoli professionali, piccoli coloni e compartecipanti familiari. Vengono richiamate le modalità di riscossione congiunta ai contributi obbligatori, gli adempimenti documentali e informatici a carico dell’Associazione, i termini per l’invio dei dati e delle deleghe, nonché le competenze delle strutture INPS e le regole per il rinnovo annuale della convenzione.
Convenzione INPS-FEDER.AGRI. per la riscossione dei contributi associativi
Convenzione INPS-FEDER.AGRI. per la riscossione dei contributi associativi
La circolare comunica e disciplina la convenzione nazionale stipulata il 21 novembre 2008 tra INPS e FEDER.AGRI., fondata sull’art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334. L’accordo riguarda la riscossione dei contributi associativi dovuti da specifiche categorie del settore agricolo e definisce modalità operative, adempimenti delle parti e termini di rinnovo.
Ambito soggettivo e finalità
La convenzione interessa i contributi associativi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, imprenditori agricoli professionali, piccoli coloni e compartecipanti familiari. L’obiettivo è consentire la riscossione del contributo associativo tramite il medesimo canale utilizzato per i contributi obbligatori, con gestione centralizzata e procedure uniformi su base nazionale.
Modalità di riscossione
Il contributo associativo è riscosso congiuntamente ai contributi obbligatori e secondo le medesime modalità previste per questi ultimi. Nell’avviso di pagamento inviato ai contribuenti l’INPS deve indicare l’importo dovuto con la dicitura specifica "quota associativa FEDER.AGRI.". La circolare precisa che tale modalità non altera la natura volontaria del contributo: resta quindi escluso per l’Istituto qualsiasi obbligo di riscossione coattiva della quota associativa.
Adempimenti della FEDER.AGRI. e flussi informativi
L’Associazione deve trasmettere alla Sede centrale – Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici – i supporti informatici contenenti i dati identificativi degli associati per i quali richiede la riscossione delle deleghe. La trasmissione va effettuata entro il 10 gennaio di ogni anno e, per la parte residua, entro il 30 marzo. Nei supporti devono essere inseriti anche i nominativi di coloro che hanno revocato l’adesione o che hanno dichiarato di non voler più versare la quota associativa.
Verifica delle posizioni e presentazione delle deleghe
Riceuti i supporti, la Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici li mette a disposizione delle Strutture INPS territorialmente competenti, che provvedono alla conferma degli associati. Le deleghe, sottoscritte da ciascun socio e controfirmate e timbrate dalla competente struttura FEDER.AGRI., devono essere presentate dall’Associazione alle Strutture INPS competenti per territorio entro il 30 marzo.
Gestione finanziaria e durata della convenzione
La gestione dei rapporti finanziari con FEDER.AGRI. è affidata direttamente alla Sede centrale – Direzione centrale bilanci e servizi fiscali. La convenzione ha validità annuale; il rinnovo deve essere richiesto dalla FEDER.AGRI. tramite lettera raccomandata entro il 30 settembre di ogni anno, cioè almeno tre mesi prima della scadenza.
Punti principali
Oggetto e ambito della convenzione
Il 21 novembre 2008 INPS e FEDER.AGRI. hanno stipulato una convenzione nazionale ai sensi dell’art. 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334, per la riscossione dei contributi associativi dovuti da coltivatori diretti, coloni e mezzadri, imprenditori agricoli professionali, piccoli coloni e compartecipanti familiari.
Modalità di riscossione del contributo associativo
La riscossione del contributo associativo avviene congiuntamente a quella dei contributi obbligatori, seguendone le stesse modalità operative. L’avviso di pagamento inviato ai contribuenti riporta l’importo della quota con la specifica dicitura "quota associativa FEDER.AGRI.". La riscossione congiunta non modifica la natura volontaria del contributo associativo e non comporta alcun obbligo per l’INPS di procedere alla riscossione coattiva.
Invio dei dati da parte della FEDER.AGRI.
L’Associazione deve trasmettere alla Sede centrale, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici, i supporti informatici con i dati identificativi degli associati per i quali richiede la riscossione delle deleghe. La trasmissione deve avvenire entro il 10 gennaio di ciascun anno e, per la parte residua, entro il 30 marzo. Deve inoltre includere i nominativi di chi ha revocato l’adesione o ha dichiarato di non voler più pagare la quota associativa.
Verifica degli associati e presentazione delle deleghe
La Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici rende disponibili alle Strutture INPS territorialmente competenti i dati ricevuti, affinché queste effettuino la conferma degli associati. Le deleghe sottoscritte da ciascun socio, controfirmate e timbrate dalla competente struttura della FEDER.AGRI., devono essere presentate dall’Associazione alle Strutture INPS territorialmente competenti entro il 30 marzo.
Gestione finanziaria e rinnovo della convenzione
La tenuta e la definizione dei rapporti finanziari con la FEDER.AGRI. sono affidate direttamente alla Sede centrale, Direzione centrale bilanci e servizi fiscali. La convenzione ha validità annuale e il rinnovo deve essere richiesto dalla FEDER.AGRI. con lettera raccomandata entro il 30 settembre di ogni anno, ossia almeno tre mesi prima della scadenza.
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