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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43062/2023 del 20/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso per cassazione deduceva la mancanza della condizione di procedibilità perché la querela era stata presentata da persona non legittimata: la sorella del presunto offeso, mentre il titolare del diritto di querela, Luigi De Rosa, era deceduto. Si sosteneva dunque che la querela era invalida e che l'azione penale fosse improcedibile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato la distinzione tra "persona offesa" (titolare del diritto di querela) e "danneggiato" (che può esercitare solo l'azione civile) e ha affermato che, nel reato di appropriazione indebita, la persona offesa è univocamente il soggetto che aveva la disponibilità del bene (qui Luigi De Rosa, cointestatario con firma disgiunta del conto). Poiché il diritto di querela si è estinto con la morte dell'offeso, la querela presentata dalla sorella non era valida e l'azione penale era improcedibile. La sentenza della Corte d'appello è stata annullata senza rinvio.

Norme richiamate

  • art. 120 cod. pen.

    Indica chi è la persona offesa titolare del diritto di querela: va identificata nel titolare dell'interesse direttamente protetto dalla norma penale e non nel mero danneggiato.

  • art. 126 cod. pen.

    Stabilisce che il diritto di querela si estingue con la morte della persona offesa; applicato per dichiarare l'improcedibilità dell'azione dopo il decesso del titolare.

  • Sez. 2, n. 4153 del 20/02/1987 (Occhipinti)

    Sez. 2, n. 4153 del 20/02/1987 - dep. 04/04/1987, Rv. 175565

    Giurisprudenza che distingue tra persona offesa e danneggiato, confermando che solo la persona offesa è titolare del diritto di querela.

  • Sez. 2, n. 50725 del 04/10/2016 (Filannino)

    Sez. 2, n. 50725 del 04/10/2016, Rv. 268382

    Evidenzia l'eccezione per il reato di truffa, dove la querela può essere valida anche se presentata dal soggetto che ha subito il danno patrimoniale quando questi non coincide con la persona raggirata; non applicabile all'appropriazione indebita.

  • Sez. 2, n. 20169 del 03/02/2015 (Olivieri)

    Sez. 2, n. 20169 del 03/02/2015, Rv. 263520

    Conferma l'interpretazione giurisprudenziale sulla specialità della truffa rispetto alla querela e alla titolarità dell'azione.

  • Sez. 2, n. 27571 del 21/05/2009 (Grisetti)

    Sez. 2, n. 27571 del 21/05/2009, Rv. 244665

    Ulteriore pronuncia che distingue le diverse figure di offesa e danneggiato e la rilevanza di ciò per la legittimazione a proporre querela.

Massime di principio

  • Per reati di appropriazione indebita la persona offesa coincidente con il titolare della disponibilità del bene è l'unico legittimato a proporre querela; se muore la querela si estingue (art. 126 c.p.) e l'azione penale diventa improcedibile.
  • La nozione di "persona offesa" non coincide necessariamente con quella di "danneggiato": il primo elemento è strutturale rispetto al reato e determina la legittimazione alla querela; il secondo rileva per la domanda civile.
  • Nei casi in cui la vittima materiale del danno non coincide con la persona raggirata (es. truffa), la giurisprudenza ammette che anche il danneggiato patrimoniale possa validamente proporre querela; tale eccezione non opera per l'appropriazione indebita.
  • Se la querela è presentata da soggetto non legittimato occorre eccepire la improcedibilità dell'azione penale; in sede cautelare o dibattimentale ciò può determinare l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
  • In situazioni di cointestazione con firma disgiunta, è importante verificare chi aveva la concreta disponibilità dei fondi e la qualità di titolare del diritto di querela al momento della presentazione della stessa.
  • Se si è danneggiati ma non si è la persona offesa ai fini penali, si può comunque agire civilmente nel processo penale o in sede civile separata, ma non sostituirsi al titolare della querela quando questa è condizione di procedibilità.

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