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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32292/2023 del 25/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di revisione ex art. 630 c.p.p. della sentenza di condanna n. 309/12 del Tribunale di Brindisi (irrevocabile) per i reati di falsità materiale in atto pubblico, falsità per induzione e truffa. Il ricorrente deduceva un fatto nuovo: l'avvenuto deposito, da parte del medesimo, di una denuncia-querela alla Procura della Repubblica di Brindisi nei confronti del notaio Felice Del Genio, emergente dopo il giudizio, in base alla quale il notaio avrebbe reso dichiarazioni false in dibattimento circa la regolarità formale di una procura speciale che in realtà difettava di requisiti essenziali. Il ricorrente sosteneva che ciò costituiva elemento nuovo idoneo a incidere sulla sussistenza del reato di falsità per induzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza, ritenendo che la questione relativa alla posizione del notaio Del Genio era già stata oggetto di specifica valutazione in sede di merito e che la supposta "nuova" documentazione non introduceva elementi d'indagine effettivamente diversi da quelli emersi nel processo originario. La Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui la revisione è ammessa solo se fondata su elementi realmente nuovi e idonei, non su una diversa valutazione di prove già conosciute o su prove formalmente nuove ma incapaci, "ictu oculi", di demolire il giudicato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 630 c.p.p.

    Norma che disciplina la revisione della sentenza penale definitiva: la revisione è ammessa solo in presenza di fatti nuovi o di documenti sopravvenuti tali da modificare il giudicato; non è ammessa per semplice rinnovata valutazione di prove già acquisite.

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna alle spese e ad una somma in favore della cassa delle ammende per i ricorsi manifestamente infondati; applicata per sanzionare la proposta di ricorso ritenuta priva di fondamento.

Massime di principio

  • La revisione ex art. 630 c.p.p. richiede elementi realmente nuovi, sopravvenuti dopo la sentenza definitiva, non una diversa interpretazione di prove già conosciute.
  • Documenti o denunce depositati successivamente al processo sono ammissibili ai fini della revisione solo se contengono elementi probatori in grado, "ictu oculi", di mettere in crisi il giudicato; la mera esistenza di una denuncia non è in sé sufficiente.
  • La credibilità o la posizione di un testimone o di un pubblico ufficiale già valutata in giudizio non può costituire, da sola, base per la revisione salvo che emergano nuovi elementi probatori che non fossero e non potessero essere conosciuti prima.
  • Chi propone ricorso di revisione deve documentare la novità e la rilevanza degli elementi sopravvenuti, altrimenti rischia la declaratoria di inammissibilità e la condanna per manifesta infondatezza con conseguenti spese e sanzioni.
  • In situazioni analoghe è opportuno raccogliere e allegare agli atti della richiesta di revisione prove materiali, perizie o dichiarazioni testimoniali nuove e comprovabili che indichino efficacemente la possibilità di un esito diverso del giudizio.

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