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Sentenza

Sentenza del 20/09/2017 n. 5428 - Comm. Trib. Prov. Milano

Iva - Operazioni inesistenti - Sanzioni - Principio del favor rei - Non applicabile.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava l’applicazione delle sanzioni relative a operazioni IVA ritenute soggettivamente inesistenti. Sosteneva che dovesse applicarsi il principio del favor rei, previsto per le modifiche normative sanzionatorie più favorevoli introdotte dal d.lgs. 158/2015, con particolare riferimento alla disciplina del reverse charge.

La decisione

La contestazione è stata respinta. Il principio del favor rei è astrattamente riconosciuto anche in materia tributaria, ma la disciplina più favorevole del d.lgs. 158/2015 non è stata ritenuta applicabile. La fattispecie non riguardava una mera violazione formale o un’irregolare applicazione del reverse charge, bensì operazioni imponibili soggettivamente inesistenti, anche se effettuate nell’ambito del regime domestico d’inversione contabile. Sono quindi rimaste applicabili le sanzioni riferite alla maggiore gravità della condotta.

Norme richiamate

  • Principio del favor rei in materia tributaria

    Le norme sanzionatorie successivamente entrate in vigore e più favorevoli al contribuente possono, in linea generale, applicarsi retroattivamente. Tuttavia, il principio opera solo quando la nuova disciplina riguarda effettivamente la medesima violazione contestata.

  • D.lgs. 158/2015

    La disciplina sanzionatoria più favorevole introdotta dal decreto non si applica automaticamente a tutte le violazioni connesse al reverse charge. È applicabile alle irregolarità riconducibili a una violazione formale del meccanismo d’inversione contabile, non alle operazioni soggettivamente inesistenti.

  • Disciplina IVA del reverse charge domestico

    Il fatto che un’operazione sia regolata mediante inversione contabile non trasforma una cessione o prestazione soggettivamente inesistente in una mera irregolarità formale. Occorre verificare la reale natura dell’operazione e l’identità effettiva del soggetto che l’ha posta in essere.

Massime di principio

  • Il favor rei tributario si applica solo quando la norma successiva più favorevole riguarda la stessa violazione concretamente contestata, non quando la condotta appartiene a una fattispecie più grave e diversa.
  • Le irregolarità formali nell’applicazione del reverse charge devono essere tenute distinte dalle operazioni soggettivamente inesistenti: nel primo caso può operare una disciplina sanzionatoria più favorevole, nel secondo no.
  • L’utilizzo del reverse charge non esclude la contestazione dell’inesistenza soggettiva dell’operazione né riduce automaticamente la sanzione.
  • Per valutare l’applicabilità di una norma sanzionatoria sopravvenuta occorre qualificare prima la condotta: errore formale, omessa o irregolare applicazione dell’inversione contabile, oppure operazione inesistente.
  • In presenza di operazioni soggettivamente inesistenti, la contestazione riguarda normalmente la genuinità soggettiva dell’operazione e non il solo adempimento contabile; pertanto, le sanzioni più miti previste per il reverse charge possono non essere applicabili.

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