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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8632/2020 del 07/05/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (gestore del servizio)

La controversia

Un’utente domestica aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per la restituzione di € 344,79, oltre accessori, corrispondenti all’IVA addebitata nelle bollette relative alla TIA 1 e alla TIA 2 per il periodo gennaio 2003-dicembre 2012. Il Giudice di pace di Venezia, il 9 aprile 2014, aveva respinto l’opposizione della società gestore. Il Tribunale di Venezia, con sentenza del 20 dicembre 2016, aveva parzialmente accolto l’appello della società, rideterminando la somma dovuta in € 340,15 e le spese di primo grado, ma aveva respinto la contestazione dell’IVA sulla TIA 2. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 4, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 633/1972, dell’art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006 e dell’art. 14, comma 33, del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010. Ha sostenuto che la TIA 2, applicata agli immobili nel periodo dal 2011 al 2012, ha natura di corrispettivo, diversamente dalla TIA 1, e che l’IVA era quindi dovuta; ha indicato in € 100,84 l’importo complessivo dell’IVA controversa riferita alla TIA 2. I controricorrenti hanno inoltre eccepito l’inammissibilità del ricorso per indeterminatezza del petitum e contestato la natura privatistica della tariffa e la compatibilità dell’assoggettamento a IVA con il diritto dell’Unione.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno respinto l’eccezione di inammissibilità: la società aveva individuato specificamente le fatture e circoscritto il ricorso alla TIA 2 per gli anni 2011 e 2012, per un ammontare complessivo di € 100,84. Hanno accolto l’unico motivo, affermando che la TIA 2, disciplinata dall’art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006 e interpretata dall’art. 14, comma 33, del D.L. n. 78/2010, ha natura privatistica di corrispettivo del servizio e, pertanto, è soggetta a IVA. La qualificazione legislativa non è una mera definizione nominalistica: si raccorda alla disciplina della tariffa, che collega il prelievo alla produzione dei rifiuti e all’effettiva fruizione del servizio, e alla scelta interpretativa vincolante del legislatore. La Corte ha escluso che l’obbligatorietà del pagamento o la determinazione forfettaria del compenso impediscano di ravvisare una prestazione a titolo oneroso; ha inoltre ritenuto non fondati i dubbi di incompatibilità con la disciplina UE e irrilevante, ai fini della natura dell’attività verso gli utenti, la prospettata natura in house della società. La sentenza del Tribunale di Venezia è stata cassata con rinvio al medesimo Tribunale, in diversa composizione, per un nuovo esame dell’appello e per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 238 D.Lgs. n. 152/2006

    Il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238, dunque, a differenza del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, individua il fatto generatore dell’obbligo di pagamento della T.I.A. 2 nella produzione di rifiuti, ancorando il debito all’effettiva fruizione del servizio, e, al tempo stesso, diversamente dal passato, assegna natura di “corrispettivo” alla tariffa, parametrando l’entità del dovuto alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti.

    La disciplina della TIA 2 collega l’obbligo di pagamento alla produzione dei rifiuti e all’effettiva fruizione del servizio, qualifica la tariffa come corrispettivo e commisura l’importo alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti; tali elementi concorrono a fondarne la natura privatistica.

  • art. 14, comma 33, D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010

    Il carattere di interpretazione autentica della norma dettata dal D.L. n. 78 del 2010, art. 14, comma 33, si desume, in modo inequivoco, quale intenzione oggettiva della legge, dal chiaro tenore letterale dell’enunciato che compone il frammento normativo (“Le disposizioni di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria”), militano plurimi argomenti di segno contrario alla arbitrarietà di un siffatto intervento legislativo, ossia che esso mascheri una “operazione meramente nominalistica” (così la ricordata sentenza n. 167 del 2018).

    La disposizione è una norma di interpretazione autentica, vincolante nel qualificare come non tributaria la tariffa prevista dall’art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006. La qualificazione è ritenuta coerente con gli elementi sostanziali della TIA 2 e non una mera operazione nominalistica.

  • art. 1 D.P.R. n. 633/1972

    Ne consegue che la natura privatistica della tariffa consente di ritenere il prelievo assoggettabile ad i.v.a. ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 3, ciò non trovando ostacolo nella circostanza che “il pagamento della TIA2 (come quello della TIA1) sia obbligatorio per legge, atteso che il D.P.R. n. 633 del 1972, citato art. 3, prevede che “le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere” costituiscono prestazioni di servizi (ai fini della assoggettabilità all’IVA ex art. 1 del medesimo decreto) “quale ne sia la fonte”” (così la citata Cass. n. 16332/2018).

    L’IVA si applica alle prestazioni di servizi imponibili ai sensi del decreto; l’obbligatorietà legale del pagamento non esclude l’imponibilità quando il prelievo ha natura di corrispettivo per il servizio.

  • art. 3 D.P.R. n. 633/1972

    Ne consegue che la natura privatistica della tariffa consente di ritenere il prelievo assoggettabile ad i.v.a. ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 3, ciò non trovando ostacolo nella circostanza che “il pagamento della TIA2 (come quello della TIA1) sia obbligatorio per legge, atteso che il D.P.R. n. 633 del 1972, citato art. 3, prevede che “le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere” costituiscono prestazioni di servizi (ai fini della assoggettabilità all’IVA ex art. 1 del medesimo decreto) “quale ne sia la fonte”” (così la citata Cass. n. 16332/2018).

    Le prestazioni verso corrispettivo derivanti da obbligazioni di fare, non fare o permettere costituiscono prestazioni di servizi ai fini IVA quale che sia la fonte dell’obbligazione; l’obbligatorietà legale della TIA 2 non impedisce quindi l’assoggettamento a imposta.

  • art. 4, commi 2 e 3, D.P.R. n. 633/1972

    “la tariffa di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238, come interpretato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 14, comma 33, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122 del 2010, ha natura privatistica ed è, pertanto, soggetta ad IVA ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 1,3, art. 4, commi 2 e 3”.

    La Corte enuncia che la TIA 2 ha natura privatistica ed è soggetta a IVA anche in base alle disposizioni dell’art. 4, commi 2 e 3, richiamate nel principio di diritto.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Con l’unico mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 1, 3, art. 4, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238 e del D.L. n. 78 del 2010, art. 14, comma 33, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122 del 2010.

    La disposizione è indicata quale base processuale della censura di violazione o falsa applicazione di legge; la sentenza non ne sviluppa una distinta interpretazione.

  • art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.

    A tal fine è agevole rilevare, in via assorbente, come la società ricorrente (pp. 6 e 7 del ricorso) abbia puntualizzato, nel rispetto degli oneri di specificità e localizzazione cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6, che l’impugnazione riguarda la T.I.A. 2, per gli anni 2011 e 2012, fino alla sostituzione con la “TARES” e poi la “TARI”, a decorrere dal 2013, trovando determinazione in base alle fatture “indicate ai numeri da 55 a 70 nella tabella di cui alle pagine 8-11 del ricorso per ingiunzione” (prodotto sub 4 in allegato al ricorso per cassazione), per un ammontare complessivo di Euro 100,84.

    Il ricorso supera l’eccezione di genericità quando individua con specificità il prelievo contestato, il periodo interessato e le fatture rilevanti, localizzando gli atti e i documenti su cui si fonda.

  • art. 374 c.p.c.

    La causa, rinviata ad udienza pubblica ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 380 bis c.p.c., è stata, quindi, rimessa a queste Sezioni Unite a seguito di ordinanza interlocutoria n. 23950 del 25 settembre 2019 emessa, ex art. 374 c.p.c., dalla Terza Sezione civile, la quale ha ritenuto che la “natura giuridica della tariffa integrata ambientale, cd. T.I.A. 2 e l’assoggettabilità ad Iva della stessa”, rilevi come questione di massima di particolare importanza.

    La norma è richiamata quale base della rimessione alle Sezioni Unite per la decisione di una questione di massima di particolare importanza; non è oggetto di una distinta interpretazione sostanziale.

  • art. 379 c.p.c.

    E, come condivisibilmente posto in luce anche dall’Ufficio del pubblico ministero in sede di conclusioni orali ai sensi dell’art. 379 c.p.c. (dunque, dalla parte pubblica che, nel giudizio civile, coopera, in posizione di indipendenza rispetto ai concreti interessi delle parti, alla dinamica di attuazione dell’ordinamento attraverso la giurisdizione), l’interpretazione giurisprudenziale costituitasi in “diritto vivente”, massimamente se proveniente dal giudice di legittimità, è fermento dei valori, di rango costituzionale, della certezza del diritto e della sicurezza giuridica, sicchè la salvaguardia della sua unità e della sua stabilità va considerata alla stregua “di un criterio legale di interpretazione delle norme giuridiche”, che, seppure non è l’unico e neanche “quello su ogni prevalente”, di sicuro rappresenta “un criterio di assoluto rilievo” (Cass., S.U., 6 novembre 2014, n. 23675 del 2014).

    La norma è richiamata per le conclusioni orali del pubblico ministero; la considerazione sul valore del diritto vivente è argomentativa e non costituisce una distinta interpretazione dell’art. 379 c.p.c.

  • art. 3 Cost.

    Non sussistono, quindi, margini per poter apprezzare l’intervento legislativo di interpretazione autentica come arbitrario e manifestamente lesivo del principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), tale da dare consistenza ad un dubbio di legittimità costituzionale sulla disposizione anzidetta.

    La qualificazione legislativa della TIA 2 come non tributaria non è arbitraria né manifestamente irragionevole, poiché trova riscontro nella disciplina sostanziale della tariffa.

  • art. 102, comma 2, Cost.

    Sull’ordinanza di rimessione di queste Sezioni Unite n. 13894 del 2009 intervenne, quindi, l’ordinanza di manifesta infondatezza n. 64 del 2010 della Corte costituzionale, la quale si limitò a richiamare la sentenza n. 238 del 2009, con cui – come detto – era stata già dichiarata non fondata l’identica questione di legittimità costituzionale “sul rilievo che la TIA, disciplinata dal D.Lgs. 22 del 1997, art. 49, costituisce non già una entrata patrimoniale di diritto privato, ma una mera variante della TARSU, disciplinata dal D.P.R. n. 507 del 1993, e conserva la qualifica di tributo propria di quest’ultima, con la conseguenza che le controversie aventi ad oggetto la debenza della TIA hanno natura tributaria e che la loro attribuzione alla cognizione delle commissioni tributarie è conforme al disposto dell’evocato art. 102 Cost., comma 2”.

    Il richiamo riguarda la precedente questione sulla devoluzione al giudice tributario delle controversie relative alla TIA 1; la Corte distingue quel regime dalla TIA 2, che è oggetto della presente decisione.

Massime di principio

  • La tariffa prevista dall’art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006, interpretato dall’art. 14, comma 33, del D.L. n. 78/2010, ha natura privatistica di corrispettivo per il servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti ed è assoggettata a IVA.
  • La qualificazione della TIA 2 come non tributaria è vincolante in quanto contenuta in una norma di interpretazione autentica e risulta coerente con la disciplina che collega il prelievo alla produzione dei rifiuti, alla fruizione del servizio e alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti.
  • L’obbligatorietà legale del pagamento non esclude l’assoggettamento a IVA di una prestazione qualificabile come servizio reso verso corrispettivo, poiché la disciplina considera prestazioni di servizi, ai fini dell’imposta, quelle derivanti da obbligazioni di fare, non fare o permettere quale che sia la loro fonte.
  • La determinazione forfettaria del compenso o l’affidamento di compiti pubblici a una società non sono, di per sé, elementi sufficienti a escludere il nesso tra prestazione e corrispettivo e l’assoggettamento a IVA.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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