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Sentenza

Sentenza n. 307/2026 - Trieste, Sezione 1

PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO Nascente dalla sentenza del Tribunale di Udine, Sez. Lavoro, n. 320/2024, depositata e resa pubblica il 10.10.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 14/2024, munitadi attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 18.10.2024, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 29.07.2025

Giustizia amministrativa202500577

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Udine, Sezione Lavoro, n. 320/2024

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto un ricorso per l'esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza del Tribunale di Udine, Sezione Lavoro, n. 320/2024, passata in giudicato e notificata all'amministrazione. Nel corso del giudizio, l'amministrazione ha dato esecuzione al giudicato. La ricorrente ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, chiedendo comunque la condanna dell'amministrazione alle spese, poiché l'adempimento è intervenuto dopo la proposizione della domanda giudiziale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto dell'intervenuta ottemperanza dell'amministrazione al giudicato. Ha tuttavia condannato l'amministrazione alla rifusione delle spese processuali in favore della ricorrente, ritenendo rilevante che l'esecuzione fosse intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso. Le spese sono state liquidate in euro 1.000,00, oltre agli accessori di legge, con rimborso del contributo unificato e distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. È stata inoltre ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, viene meno l'oggetto della controversia per effetto dell'integrale soddisfacimento della pretesa azionata.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione esegue integralmente il giudicato dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, il giudice amministrativo dichiara cessata la materia del contendere, non essendovi più una controversia attuale sull'esecuzione.
  • L'intervenuta ottemperanza successiva alla proposizione del ricorso non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese processuali, poiché l'iniziativa processuale del privato è stata resa necessaria dall'originaria inerzia amministrativa.
  • In caso di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta esecuzione del giudicato, il giudice può liquidare le spese in favore del ricorrente e disporre il rimborso del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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