Sentenza del 21/12/2016 n. 26524 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava il recupero dell'imposta comunale sulla pubblicità, con sanzioni e interessi, relativo all'anno 2000 e alle affissioni dirette di manifesti su impianti ritenuti abusivi. Deduceva, anzitutto, la carenza di motivazione degli avvisi ai sensi dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000. Nel merito sosteneva che gli impianti fossero inseriti nella procedura comunale di riordino e dovessero quindi considerarsi temporaneamente regolari; riteneva inoltre corretti i pagamenti calcolati in base ai singoli periodi di effettiva esposizione, inferiori a tre mesi. Infine contestava il calcolo della superficie imponibile, sostenendo che il Comune avesse tassato anche le cornici degli impianti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. I primi due motivi sono stati ritenuti inammissibili per difetto di specificità, mancata censura dell'effettiva motivazione della sentenza impugnata e, per il primo motivo, anche per violazione dell'onere di autosufficienza. Il secondo motivo è stato comunque ritenuto infondato nel merito: per l'anno 2000 l'imposta doveva essere calcolata secondo il sistema annuale vigente, senza riduzioni basate sui singoli periodi di effettivo utilizzo dell'impianto, poiché la disciplina più favorevole introdotta dal 2001 non aveva efficacia retroattiva. Inoltre, in assenza della dichiarazione di pubblicità e della concessione o autorizzazione amministrativa, operava la presunzione prevista dall'art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 507 del 1993. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché l'omessa pronuncia avrebbe dovuto essere denunciata come violazione dell'art. 112 c.p.c. ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. La società è stata condannata a pagare al Comune le spese del giudizio di Cassazione, liquidate in 7.000 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Legge n. 212 del 2000, art. 7
Impone la motivazione degli atti impositivi. Tuttavia, la relativa censura deve essere formulata in modo specifico contro la ratio della sentenza impugnata e con adeguata indicazione degli atti rilevanti.
Costituzione, art. 24
La società ha richiamato il diritto di difesa in relazione alla pretesa carenza di motivazione degli avvisi, ma la Corte non ha esaminato favorevolmente la doglianza per ragioni processuali.
Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 4
Il ricorso per Cassazione deve indicare con chiarezza le norme violate e il collegamento tra le censure e la motivazione della sentenza impugnata; motivi generici o rivolti direttamente all'atto amministrativo, senza aggredire la ratio decidendi, sono inammissibili.
Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 6
Chi fonda il ricorso su documenti deve indicarne con precisione contenuto e collocazione nei fascicoli processuali, così da consentire alla Corte di verificarli senza ricercarli autonomamente.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 12
Per le affissioni dirette su impianti propri, nell'anno 2000 l'imposta doveva essere determinata secondo il regime annuale allora vigente e non in base ai singoli periodi di effettiva esposizione.
Legge n. 388 del 2000, art. 145, comma 56
La modifica dell'art. 12 del D.Lgs. n. 507 del 1993, applicabile dal 1° gennaio 2001, aveva carattere innovativo e non poteva essere applicata retroattivamente alle fattispecie del 2000.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 8, comma 4
In mancanza della dichiarazione di pubblicità, la dichiarazione si presume effettuata dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata l'infrazione, con conseguenze sulla debenza dell'imposta.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 7
Disciplina la determinazione della superficie imponibile della pubblicità. La relativa contestazione, però, non è stata esaminata nel merito perché proposta con una qualificazione processuale errata.
Codice di procedura civile, art. 112
L'omessa pronuncia su una domanda o su uno specifico motivo d'appello costituisce violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e deve essere dedotta secondo il corretto vizio processuale.
Massime di principio
- Nel ricorso per Cassazione non è sufficiente contestare direttamente l'atto amministrativo: occorre dimostrare in modo puntuale perché la motivazione della sentenza impugnata sia errata, individuando e aggredendo la sua effettiva ratio decidendi.
- I motivi di ricorso devono essere chiari, distinti e autosufficienti; non è opportuno cumulare indistintamente violazioni di legge, vizi motivazionali e omessa pronuncia nello stesso motivo.
- Quando si invocano documenti, avvisi o autorizzazioni, bisogna riportarne il contenuto essenziale e indicare esattamente dove siano reperibili nei fascicoli processuali.
- Per la pubblicità effettuata nel 2000 su impianti fissi, l'imposta era calcolata secondo il regime annuale applicabile all'epoca, indipendentemente dall'effettivo numero o durata delle esposizioni; una disciplina introdotta dal 2001 non può essere applicata retroattivamente.
- L'inserimento di impianti in una procedura amministrativa di riordino non dimostra automaticamente l'esistenza di una concessione o autorizzazione valida né esclude, da solo, l'imponibilità o l'abusività dell'impianto.
- L'omessa pronuncia su una specifica censura deve essere denunciata come error in procedendo per violazione dell'art. 112 c.p.c., non genericamente come violazione di legge o insufficienza della motivazione.
- La parte che propone un'impugnazione inammissibile o infondata rischia, oltre alla soccombenza sul merito, la condanna al pagamento delle spese processuali.
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