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Sentenza

Sentenza n. 3828/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1141/2024, depositata e resa pubblica il 31.05.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g.1761/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 04.06.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 21.11.2025.

Giustizia amministrativa202600062

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata che aveva riconosciuto al docente la Carta elettronica per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente di ruolo)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato ad assegnargli la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, mediante emissione di buoni elettronici dell’importo di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi 2.000 euro. Dedotta l’inerzia dell’amministrazione, il ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione della sentenza e, in caso di ulteriore inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto, senza formulare specifiche difese. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato del titolo azionato e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti dell’art. 114 c.p.a., in particolare il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore, provvedendo anche alla corresponsione di quanto dovuto al ricorrente. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio, a carico dell’amministrazione inadempiente. Il compenso del commissario, determinato in 500 euro, e le spese del giudizio, liquidate in 700 euro oltre accessori e contributo unificato se versato, sono stati posti a carico del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, compresa la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio per l’esecuzione delle decisioni giudiziarie nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il suo inutile decorso consente la proposizione dell’azione di ottemperanza.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale azionato sia passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
  • Accertata l’inottemperanza a un giudicato, il giudice amministrativo deve ordinare all’amministrazione di eseguire puntualmente e integralmente il titolo entro un termine assegnato, individuando gli adempimenti necessari.
  • In caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il potere di compiere tutti gli atti necessari all’esecuzione, anche eventuali modifiche di bilancio, con oneri a carico dell’amministrazione inadempiente.
  • Le spese del giudizio di ottemperanza e, ove effettivamente dovuto, il compenso del commissario ad acta possono essere posti a carico dell’amministrazione rimasta inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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