Cassazione Penale, Sentenza n. 31321/2025 del 19/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione ex art. 322-bis c.p.p. contro l'ordinanza del G.i.p. del 09/12/2024 che aveva rigettato la richiesta di dissequestro dei metalli preziosi (oro) o, in subordine, del controvalore in denaro, relativi al contratto di investimento "Conto Tesoro" stipulato con la E.G.M. s.p.a. Il ricorrente, terzo estraneo, deduceva di essere proprietario dei metalli, di essere di buona fede, di non avere collegamenti con le società indagate, di avere un'ipoteca antecedente al sequestro e richiamava la tutela prevista dal d.lgs. 159/2011 per i terzi creditori, chiedendo la restituzione dell'oro o del relativo controvalore.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'appello fosse meramente ripropositivo rispetto a istanze già rigettate con provvedimento del 24/11/2023 e privo di elementi di novità; inoltre l'interesse ad impugnare non era concreto e attuale, perché l'oro risultava autorizzato alla vendita dall'amministratore giudiziario e le eventuali pretese del terzo devono essere soddisfatte mediante il procedimento concorsuale previsto dal codice antimafia (artt. 52 e ss. d.lgs. 159/2011) dinanzi al giudice delegato e non con l'incidente cautelare reale. La Corte ha imposto al ricorrente il pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 322-bis cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'appello cautelare reale; la Corte ha ritenuto che l'impugnazione fondata su questioni già esaminate e prive di novità sostanziali è inammissibile.
art. 416 cod. pen.
Articolo relativo al reato contestato nell'istruttoria di merito (associazione per delinquere); citato nel contesto dei reati oggetto dell'indagine che hanno originato il sequestro.
d.lgs. 159/2011 (Codice Antimafia), artt. 52 e ss.
Prevede la procedura di tutela dei terzi creditori e la verifica concorsuale dei crediti nei procedimenti di prevenzione/abblazione. La Corte ha ritenuto che il terzo debba utilizzare tale procedimento dinanzi al giudice delegato per ottenere il riconoscimento del credito e la soddisfazione in sede di riparto, non potendo ottenere immediatamente il dissequestro quando sussistono le procedure previste.
art. 104-bis disposizioni attuative c.p.p.
Richiamato come collegamento alla disciplina del codice antimafia e alle tutele dei terzi nel procedimento penale; conferma che la verifica dei crediti spetta al giudice delegato secondo le norme speciali.
art. 57 d.lgs. 159/2011
Regola la fissazione dell'udienza per la verifica dei crediti dei terzi creditori; indicata dalla Corte come la sede appropriata per far valere le pretese del ricorrente.
art. 56 d.lgs. 159/2011
Attribuisce all'amministratore giudiziario competenze che consentono di valutare le richieste dei terzi e, se del caso, subentrare nella gestione; la Corte ha sottolineato che le facoltà contrattuali del ricorrente possono essere esercitate solo nei confronti dell'amministratore giudiziario.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente l'imposizione delle spese e di una sanzione pecuniaria per i ricorsi inammissibili; applicata dalla Corte avendo ritenuto assente una causa di esclusione della colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Massime di principio
- Un'appello cautelare o ricorso basato su argomentazioni già esaminate e prive di elementi nuovi è inammissibile: prima di riproporre istanze analoghe occorre allegare fatti o documenti nuovi non valutati in precedenza.
- Quando beni oggetto di sequestro sono stati venduti su autorizzazione dell'amministratore giudiziario, il terzo che invoca diritti sul bene non potrà ottenere automaticamente la restituzione dell'oggetto ma dovrà far valere il proprio credito nel procedimento concorsuale previsto dal d.lgs. 159/2011 davanti al giudice delegato.
- La buona fede e la titolarità contrattuale non escludono l'applicazione della procedura di verifica concorsuale per i terzi creditori: tali elementi sono necessari ma non sufficienti per ottenere un risultato immediato fuori dalla competenza del giudice delegato.
- Se si richiede la restituzione del controvalore in denaro di beni venduti, occorre chiarire e documentare perché l'incidente cautelare possa produrre un vantaggio immediato e quale sia il soggetto legittimato a soddisfarlo (es. amministratore giudiziario); altrimenti il ricorso può essere dichiarato inammissibile per mancanza di interesse concreto e attuale.
- Chi propone impugnazioni deve specificare con chiarezza i punti di censura e indicare motivi di diritto e di fatto nuovi e pertinenti; altrimenti si espone al rigetto e a sanzioni per inammissibilità.
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