Sentenza del 12/01/2017 n. 556 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
B.A. aveva impugnato una cartella esattoriale di Euro 39.363,32 relativa a IRAP, IRPEF e IVA per l'anno d'imposta 1999, sostenendo di aver aderito al condono previsto dalla legge n. 289 del 2002, art. 9-bis. Aveva però versato soltanto le prime due rate su tre. La CTR, in sede di revocazione, aveva ritenuto applicabile una soluzione equitativa, disponendo l'annullamento parziale della cartella e il pagamento delle sanzioni soltanto sulla rata non versata. L'Agenzia delle Entrate ha contestato sia il ricorso all'equità nel processo tributario sia l'interpretazione dell'art. 9-bis, sostenendo che il condono richiedeva il pagamento integrale e tempestivo di tutte le rate.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della CTR e deciso la causa nel merito. Ha stabilito che il giudice tributario non può decidere secondo equità sostitutiva se tale potere non è espressamente previsto dalla legge. Inoltre, ha precisato che il condono dell'art. 9-bis della legge n. 289 del 2002 è una disciplina eccezionale e di stretta interpretazione: il beneficio si perfeziona soltanto con il pagamento integrale e tempestivo di tutte le rate. Il pagamento parziale non consente una riduzione proporzionale delle sanzioni. B.A. è stato quindi condannato al pagamento della terza rata e delle sanzioni aggiuntive sull'intero importo della cartella, oltre alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 2.000,00 oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 113, comma 1, c.p.c.
Il giudice deve seguire le norme del diritto, salvo che la legge gli attribuisca il potere di giudicare secondo equità.
Nel processo tributario non è ammesso il ricorso all'equità sostitutiva, cioè alla sostituzione della regola legale con una valutazione equitativa, salvo espressa previsione normativa.
Art. 395, n. 4, c.p.c.
È stato richiamato dal contribuente per proporre revocazione contro la precedente dichiarazione di inammissibilità dell'appello, fondata su un errore nella valutazione della tempestività dell'impugnazione.
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9-bis
La disposizione prevede una forma di definizione agevolata dei debiti tributari dichiarati, subordinata al pagamento integrale e tempestivo delle somme dovute secondo il piano previsto. Il pagamento parziale non perfeziona il condono e non permette di ottenere una riduzione proporzionale delle sanzioni.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
È la norma in base alla quale è stata emessa la cartella, a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione fiscale.
Massime di principio
- Le discipline di condono e definizione agevolata sono eccezionali e devono essere interpretate in modo restrittivo, senza estensioni analogiche o integrazioni mediante principi previsti per altri condoni.
- Quando una norma di condono richiede il pagamento rateale integrale e tempestivo, il mancato versamento anche di una sola rata impedisce il perfezionamento del beneficio.
- Il pagamento parziale delle rate non dà diritto a una riduzione proporzionale delle sanzioni, salvo che la legge preveda espressamente tale effetto.
- Nel processo tributario il giudice deve applicare la legge e non può sostituirla con una soluzione fondata sulla giustizia del caso concreto o sull'equità sostitutiva.
- Il beneficio della rinuncia alle sanzioni da parte dell'amministrazione finanziaria è normalmente subordinato all'integrale pagamento del tributo entro i termini stabiliti.
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