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Sentenza

Sentenza del 12/01/2017 n. 556 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

B.A. aveva impugnato una cartella esattoriale di Euro 39.363,32 relativa a IRAP, IRPEF e IVA per l'anno d'imposta 1999, sostenendo di aver aderito al condono previsto dalla legge n. 289 del 2002, art. 9-bis. Aveva però versato soltanto le prime due rate su tre. La CTR, in sede di revocazione, aveva ritenuto applicabile una soluzione equitativa, disponendo l'annullamento parziale della cartella e il pagamento delle sanzioni soltanto sulla rata non versata. L'Agenzia delle Entrate ha contestato sia il ricorso all'equità nel processo tributario sia l'interpretazione dell'art. 9-bis, sostenendo che il condono richiedeva il pagamento integrale e tempestivo di tutte le rate.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della CTR e deciso la causa nel merito. Ha stabilito che il giudice tributario non può decidere secondo equità sostitutiva se tale potere non è espressamente previsto dalla legge. Inoltre, ha precisato che il condono dell'art. 9-bis della legge n. 289 del 2002 è una disciplina eccezionale e di stretta interpretazione: il beneficio si perfeziona soltanto con il pagamento integrale e tempestivo di tutte le rate. Il pagamento parziale non consente una riduzione proporzionale delle sanzioni. B.A. è stato quindi condannato al pagamento della terza rata e delle sanzioni aggiuntive sull'intero importo della cartella, oltre alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 2.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 113, comma 1, c.p.c.

    Il giudice deve seguire le norme del diritto, salvo che la legge gli attribuisca il potere di giudicare secondo equità.

    Nel processo tributario non è ammesso il ricorso all'equità sostitutiva, cioè alla sostituzione della regola legale con una valutazione equitativa, salvo espressa previsione normativa.

  • Art. 395, n. 4, c.p.c.

    È stato richiamato dal contribuente per proporre revocazione contro la precedente dichiarazione di inammissibilità dell'appello, fondata su un errore nella valutazione della tempestività dell'impugnazione.

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9-bis

    La disposizione prevede una forma di definizione agevolata dei debiti tributari dichiarati, subordinata al pagamento integrale e tempestivo delle somme dovute secondo il piano previsto. Il pagamento parziale non perfeziona il condono e non permette di ottenere una riduzione proporzionale delle sanzioni.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis

    È la norma in base alla quale è stata emessa la cartella, a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione fiscale.

Massime di principio

  • Le discipline di condono e definizione agevolata sono eccezionali e devono essere interpretate in modo restrittivo, senza estensioni analogiche o integrazioni mediante principi previsti per altri condoni.
  • Quando una norma di condono richiede il pagamento rateale integrale e tempestivo, il mancato versamento anche di una sola rata impedisce il perfezionamento del beneficio.
  • Il pagamento parziale delle rate non dà diritto a una riduzione proporzionale delle sanzioni, salvo che la legge preveda espressamente tale effetto.
  • Nel processo tributario il giudice deve applicare la legge e non può sostituirla con una soluzione fondata sulla giustizia del caso concreto o sull'equità sostitutiva.
  • Il beneficio della rinuncia alle sanzioni da parte dell'amministrazione finanziaria è normalmente subordinato all'integrale pagamento del tributo entro i termini stabiliti.

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