Sentenza n. 7413/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. 441 del 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sez. II, n. 441/2026, che aveva dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso per ottemperanza volto all’esecuzione della sentenza civile della Corte d’Appello di Napoli n. 834/2013
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria espropriata)
Prevale il privato
La controversia
La proprietaria, anche quale erede del comproprietario, aveva ottenuto dalla Corte d’Appello di Napoli una sentenza passata in giudicato che condannava il Consorzio a depositare presso il MEF le somme dovute per l’espropriazione parziale del fondo, l’occupazione, la perdita delle opere e il deprezzamento dell’area residua, oltre interessi e spese. Dopo avere promosso davanti al giudice ordinario l’esecuzione ai sensi dell’art. 612 c.p.c., il Consorzio aveva proposto opposizione ex art. 617 c.p.c., respinta dal Tribunale di Napoli nel 2023. La ricorrente aveva quindi chiesto al TAR l’ottemperanza del titolo civile. Con due motivi d’appello connessi ha contestato la declinatoria di giurisdizione: il deposito delle indennità, disposto secondo le regole proprie della procedura espropriativa, sarebbe un’attività pubblicistica affidata al Consorzio quale concessionario di poteri pubblici, non un mero adempimento privatistico; inoltre, il ricorso per ottemperanza era stato proposto anche in considerazione dell’indicazione del giudice amministrativo quale sede idonea all’esecuzione, e la pronuncia del TAR avrebbe compromesso l’effettività della tutela.
La decisione
Il Consiglio di Stato accoglie l’appello e annulla la sentenza del TAR. I due motivi, strettamente connessi, sono fondati: il Consorzio è concessionario di pubbliche funzioni nell’ambito della procedura espropriativa e gli sono stati trasferiti gli oneri, anche pubblicistici, relativi alle operazioni di espropriazione, offerta, pagamento e deposito delle indennità. I privati investiti dell’esercizio di funzioni pubbliche sono equiparabili alla pubblica amministrazione ai fini considerati dagli artt. 1, comma 1-ter, l. 241/1990 e 7, comma 2, c.p.a. La natura pecuniaria o civilistica dell’obbligazione non esclude di per sé l’ottemperanza: rilevano il titolo giudiziale passato in giudicato e la qualità del destinatario, concessionario di pubblici poteri, nonché la riconducibilità dell’attività dovuta all’esercizio di funzioni pubbliche. La causa è rimessa al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 105 c.p.a. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
La fattispecie, dunque, rientra nell’art. 112, comma 1, lett. c), del c.p.a. secondo cui l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione “delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”.
L’ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione di una sentenza civile passata in giudicato quando il destinatario dell’obbligo rientra nella nozione di pubblica amministrazione rilevante ai fini processuali.
art. 1, comma 1-ter, l. 241/1990
Tanto si desume anche dall’art. 1, comma 1 ter, legge n. 241/1990, che sancisce l’applicabilità ai privati preposti all’esercizio di attività amministrative dei principi e criteri fissati dalla medesima legge, dei principi dell’ordinamento comunitario, nonché delle altre disposizioni che ne disciplinano i singoli procedimenti, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pp.aa. in forza delle disposizioni di cui alla medesima legge.
I privati preposti all’esercizio di attività amministrative sono assoggettati ai principi e alle regole procedimentali applicabili alle pubbliche amministrazioni e, quando esercitano funzioni pubbliche, possono essere considerati pubblica amministrazione.
art. 7, comma 2, c.p.a.
Anche nel codice del processo amministrativo, all’art. 7, comma 2, sono ricompresi nella nozione di p.a. anche i soggetti ad essa equiparati o comunque tenuti al rispetto dei principi del procedimento amministrativo; nozione all’interno della quale è possibile ricomprendere l’esercizio privato di pubbliche funzioni.
La nozione processuale di pubblica amministrazione comprende anche i soggetti privati equiparati o tenuti al rispetto dei principi procedimentali, inclusi i concessionari che esercitano pubbliche funzioni.
art. 105 c.p.a.
L’appello va, pertanto, accolto con conseguente annullamento della sentenza del T.a.r. e, rimessione del presente giudizio, ai sensi dell’art. 105 c.p.a., innanzi al giudice di primo grado.
Accertato l’errore della pronuncia di primo grado sulla giurisdizione, il Consiglio di Stato annulla la sentenza e rimette la causa al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 105 c.p.a.
Massime di principio
- L’ottemperanza può essere proposta per dare esecuzione a una sentenza civile passata in giudicato anche nei confronti di un soggetto formalmente privato, quando questi sia concessionario di pubblici poteri e il comando giudiziale riguardi attività riconducibili alle funzioni pubbliche affidategli.
- Il privato preposto all’esercizio di pubbliche funzioni è equiparabile alla pubblica amministrazione, ai fini rilevanti, ed è tenuto al rispetto dei principi e delle disposizioni che disciplinano l’attività amministrativa.
- La natura pecuniaria o civilistica dell’obbligazione risultante dal titolo non preclude, da sola, il ricorso all’ottemperanza: occorre valutare la natura del destinatario dell’obbligo e la riconducibilità della prestazione all’esercizio di pubbliche funzioni.
- Quando il giudice d’appello accoglie l’impugnazione della declinatoria di giurisdizione del TAR, può annullare la sentenza e rimettere la causa al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 105 c.p.a.
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