Cassazione Civile, Sentenza n. 8718/2025 del 02/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di una cartella di pagamento (IRPEF 2007) emessa dal concessionario per il recupero crediti a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis DPR 600/1973. Questioni principali: 1) la Corte territoriale aveva dichiarato inefficace e aveva estromesso l'Agenzia delle Entrate per costituzione tardiva da parte del concessionario; 2) ammissibilità dell'intervento adesivo autonomo dell'ente impositore nel giudizio promosso contro il concessionario; 3) necessita o meno della comunicazione preventiva dell'esito del controllo automatizzato; 4) presunte carenze di motivazione e omesso esame di documentazione rilevante.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale proposto da Riscossione Sicilia S.p.A. e l'il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo errata la declaratoria di inammissibilità degli appelli e l'estromissione dell'Agenzia. Ha affermato il principio che, nel giudizio tributario promosso contro il concessionario per la riscossione, l'ente impositore può intervenire adesivamente in autonoma qualificazione (anche se la chiamata è stata tardiva), e che la Corte di merito avrebbe dovuto esaminare la documentazione prodotta dall'Agenzia (compresa la comunicazione dell'esito del controllo). Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata e rinviata alla CTR della Sicilia in diversa composizione per nuovo giudizio; il ricorso incidentale del contribuente è stato assorbito in ragione dell'accoglimento dei ricorsi delle parti pubbliche; regolazione delle spese rimessa al giudice di rinvio.
Norme richiamate
d.lgs. n. 546/1992, art. 14
L'art.14, comma 3 va interpretato estensivamente: nel processo tributario è ammissibile l'intervento adesivo autonomo dell'ente impositore anche nel giudizio promosso contro il concessionario per la riscossione; l'ente impositore è parte del rapporto tributario controverso e può dunque partecipare per far valere la propria posizione.
d.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis
Regola il controllo automatizzato e la correlata possibilità di comunicazione preventiva dell'esito. La Corte ha confermato che la comunicazione non è sempre obbligatoria nei casi di controllo automatizzato quando non vi siano rettifiche o incertezze sui dati dichiarati, ma la documentazione prodotta dall'ente impositore va comunque valutata in giudizio.
d.lgs. n. 112/1999, art. 39
La partecipazione in giudizio dell'ente impositore evita che il concessionario per la riscossione debba rispondere delle conseguenze della lite; la presenza dell'Ente è utile anche per tutelare la sfera giuridica dell'agente della riscossione.
c.p.c., art. 105
Norma processuale applicabile in via residuale al processo tributario per ricondurre alcune tipologie di intervento; utilizzata per sostenere l'ammissibilità dell'intervento adesivo in sede tributaria.
c.p.c., art. 360, comma 1 (motivi di cassazione)
Articolazione dei vizi dedotti in cassazione (violazione di norme processuali e di legge, carenza o contraddittorietà della motivazione, omesso esame di fatti decisivi) in relazione alla sentenza impugnata.
legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), art. 6
Invocato in relazione al diritto alla corretta motivazione e agli obblighi informativi; la Corte ha ritenuto necessario valutare la documentazione prodotta dall'ente impositore anche rispetto ai profili di trasparenza e comunicazione al contribuente.
Massime di principio
- Nel contenzioso promosso contro il concessionario per la riscossione, l'ente impositore è ammesso a intervenire adesivamente in autonoma qualificazione e la sua costituzione non può essere automaticamente disconosciuta per tardività della chiamata da parte del concessionario.
- La presenza dell'Agenzia delle Entrate nel giudizio è rilevante anche per evitare che il concessionario subisca le conseguenze negative del giudicato: l'ente può produrre documentazione decisiva (es. comunicazione dell'esito del controllo) che il giudice deve esaminare.
- Nei casi di controllo automatizzato ex art.36-bis DPR 600/1973 la comunicazione preventiva dell'esito non è sempre obbligatoria se non sono state operate rettifiche o sussistono incertezze sui dati dichiarati; tuttavia la comunicazione, se prodotta, deve essere valutata nel merito.
- Una declaratoria di inammissibilità basata su presunto 'giudicato interno' relativo all'estromissione dell'ente può essere riesaminata in sede di appello e cassazione: la corte di legittimità controlla la corretta interpretazione delle regole di intervento e dei presupposti di interesse.
- In situazioni analoghe è consigliabile che il concessionario chiami in causa l'ente impositore o che l'ente si costituisca per tutelare la propria posizione; il giudice deve valutare e motivare l'effetto della partecipazione dell'ente sulla fondatezza della pretesa e sulle conseguenze processuali.
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