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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8718/2025 del 02/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione di una cartella di pagamento (IRPEF 2007) emessa dal concessionario per il recupero crediti a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis DPR 600/1973. Questioni principali: 1) la Corte territoriale aveva dichiarato inefficace e aveva estromesso l'Agenzia delle Entrate per costituzione tardiva da parte del concessionario; 2) ammissibilità dell'intervento adesivo autonomo dell'ente impositore nel giudizio promosso contro il concessionario; 3) necessita o meno della comunicazione preventiva dell'esito del controllo automatizzato; 4) presunte carenze di motivazione e omesso esame di documentazione rilevante.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale proposto da Riscossione Sicilia S.p.A. e l'il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo errata la declaratoria di inammissibilità degli appelli e l'estromissione dell'Agenzia. Ha affermato il principio che, nel giudizio tributario promosso contro il concessionario per la riscossione, l'ente impositore può intervenire adesivamente in autonoma qualificazione (anche se la chiamata è stata tardiva), e che la Corte di merito avrebbe dovuto esaminare la documentazione prodotta dall'Agenzia (compresa la comunicazione dell'esito del controllo). Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata e rinviata alla CTR della Sicilia in diversa composizione per nuovo giudizio; il ricorso incidentale del contribuente è stato assorbito in ragione dell'accoglimento dei ricorsi delle parti pubbliche; regolazione delle spese rimessa al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 14

    L'art.14, comma 3 va interpretato estensivamente: nel processo tributario è ammissibile l'intervento adesivo autonomo dell'ente impositore anche nel giudizio promosso contro il concessionario per la riscossione; l'ente impositore è parte del rapporto tributario controverso e può dunque partecipare per far valere la propria posizione.

  • d.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis

    Regola il controllo automatizzato e la correlata possibilità di comunicazione preventiva dell'esito. La Corte ha confermato che la comunicazione non è sempre obbligatoria nei casi di controllo automatizzato quando non vi siano rettifiche o incertezze sui dati dichiarati, ma la documentazione prodotta dall'ente impositore va comunque valutata in giudizio.

  • d.lgs. n. 112/1999, art. 39

    La partecipazione in giudizio dell'ente impositore evita che il concessionario per la riscossione debba rispondere delle conseguenze della lite; la presenza dell'Ente è utile anche per tutelare la sfera giuridica dell'agente della riscossione.

  • c.p.c., art. 105

    Norma processuale applicabile in via residuale al processo tributario per ricondurre alcune tipologie di intervento; utilizzata per sostenere l'ammissibilità dell'intervento adesivo in sede tributaria.

  • c.p.c., art. 360, comma 1 (motivi di cassazione)

    Articolazione dei vizi dedotti in cassazione (violazione di norme processuali e di legge, carenza o contraddittorietà della motivazione, omesso esame di fatti decisivi) in relazione alla sentenza impugnata.

  • legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), art. 6

    Invocato in relazione al diritto alla corretta motivazione e agli obblighi informativi; la Corte ha ritenuto necessario valutare la documentazione prodotta dall'ente impositore anche rispetto ai profili di trasparenza e comunicazione al contribuente.

Massime di principio

  • Nel contenzioso promosso contro il concessionario per la riscossione, l'ente impositore è ammesso a intervenire adesivamente in autonoma qualificazione e la sua costituzione non può essere automaticamente disconosciuta per tardività della chiamata da parte del concessionario.
  • La presenza dell'Agenzia delle Entrate nel giudizio è rilevante anche per evitare che il concessionario subisca le conseguenze negative del giudicato: l'ente può produrre documentazione decisiva (es. comunicazione dell'esito del controllo) che il giudice deve esaminare.
  • Nei casi di controllo automatizzato ex art.36-bis DPR 600/1973 la comunicazione preventiva dell'esito non è sempre obbligatoria se non sono state operate rettifiche o sussistono incertezze sui dati dichiarati; tuttavia la comunicazione, se prodotta, deve essere valutata nel merito.
  • Una declaratoria di inammissibilità basata su presunto 'giudicato interno' relativo all'estromissione dell'ente può essere riesaminata in sede di appello e cassazione: la corte di legittimità controlla la corretta interpretazione delle regole di intervento e dei presupposti di interesse.
  • In situazioni analoghe è consigliabile che il concessionario chiami in causa l'ente impositore o che l'ente si costituisca per tutelare la propria posizione; il giudice deve valutare e motivare l'effetto della partecipazione dell'ente sulla fondatezza della pretesa e sulle conseguenze processuali.

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