Cassazione Civile, Sentenza n. 8725/2025 del 02/04/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La società aveva chiesto il rimborso IRES per il 2014, sostenendo che le maggiori imposte derivassero dall'applicazione della disciplina sulle "società in perdita sistematica"; impugnava il silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso. In appello la CTR aveva ritenuto sussistente un giudicato sulla medesima questione richiamando una precedente sentenza della stessa Corte (n. 3409/21/2018) che aveva dichiarato l'improcedibilità dell'appello relativo all'interpello disapplicativo. La ricorrente denunciava che tale sentenza era mera pronuncia di rito, priva di efficacia di giudicato sostanziale, e che la CTR aveva errato ritenendo formatosi il giudicato senza la prova del passaggio in cosa giudicata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso; ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 3875/05/2019 e ha rinviato il fascicolo per nuovo giudizio alla CTR della Lombardia in diversa composizione. La Corte ha ritenuto che la sentenza regionale richiamata (n. 3409/21/2018) fosse una decisione meramente di rito (improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse) e, priva di attestazione di passaggio in giudicato, non poteva avere efficacia preclusiva in altro processo. La corte ha inoltre precisato che la parte che invoca il giudicato deve provare il passaggio in giudicato con la certificazione prevista dall'art. 124 disp. att. c.p.c.; le spese del giudizio di legittimità saranno regolate dalla Corte di rinvio.
Norme richiamate
Legge 23 dicembre 1994, n. 724
Richiamata come base normativa sulle disposizioni applicabili alle società di comodo e alle maggiori imposte contestate; la decisione non entra nel merito dell'applicazione sostanziale di questa norma nel presente giudizio.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Norma invocata quale fondamento dell'istanza di interpello per la disapplicazione delle disposizioni sulle società in perdita sistematica; l'ufficio aveva dato risposta negativa all'interpello.
Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, conv. Legge 14 settembre 2011, n. 148
art. 2, commi 36-decies a 36-duodecies
Riferimento alle disposizioni sulle società in perdita sistematica che avrebbero determinato l'aumento dell'imposta e la controversia sulla loro applicazione.
Codice civile
Richiamato per il principio del giudicato: la Corte ha affermato che il giudicato sostanziale non può essere formato da decisioni meramente di rito e che l'accertamento deve essere provato.
Codice di procedura civile
Citato in relazione ai mezzi di prova e alle conseguenze processuali: la Corte ha richiamato l'onere della parte di dimostrare il passaggio in giudicato tramite certificazione.
Disposizioni di attuazione del C.P.C.
art. 124 disp. att. c.p.c.
Indica la necessità della certificazione del passaggio in giudicato; la Corte ha precisato che la parte che eccepisce il giudicato deve produrre la sentenza con tale attestazione.
Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
Norma quadro sul processo tributario; citata come riferimento generale al rito e alle norme processuali tributarie applicabili.
Codice di procedura civile
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Fondamento delle censure di cassazione per violazione di norme processuali; la Corte ha ritenuto fondati i motivi relativi a errata applicazione del principio di efficacia del giudicato.
Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato nel motivo di ricorso; la Corte lo ha considerato nel quadro delle norme processuali tributarie relative all'efficacia delle decisioni.
Codice di procedura civile
Invocato in relazione alla sopravvenuta carenza di interesse; la Corte ha spiegato che la dichiarazione di improcedibilità per carenza di interesse è una pronuncia di rito con efficacia limitata al processo in cui è stata resa.
Massime di principio
- Una sentenza che si limita a dichiarare l'improcedibilità o la sopravvenuta carenza di interesse è una decisione meramente di rito e non costituisce giudicato sostanziale opponibile in altri procedimenti.
- La parte che invoca il passaggio in giudicato di una pronuncia ha l'onere di provarne l'effettivo perfezionamento producendo la copia certificata della sentenza con l'attestazione prevista dall'art. 124 disp. att. c.p.c.; l'assenza di tale certificazione impedisce di far valere il giudicato.
- Le pronunce processuali che non si pronunciano sul merito non possono precludere la riproposizione della stessa domanda in altro giudizio; le preclusioni derivanti da decisioni di rito restano confinate al processo originario.
- Nei contenziosi tributari distinti (es. interpello disapplicativo vs domanda di rimborso) va valutata la loro autonoma rilevanza: l'annullamento del diniego all'interpello non necessariamente soddisfa l'interesse al rimborso già perseguito in giudizio.
- In casi analoghi è opportuno: (a) produrre sempre la certificazione del passaggio in giudicato quando si invoca tale effetto; (b) distinguere chiaramente i profili processuali da quelli sostanziali; (c) proporre ricorso anche sul merito se si vuole evitare che questioni processuali ostacolino l'esame sostanziale della domanda di rimborso.
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