Cassazione Civile, Sentenza n. 8717/2025 del 02/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Imposizione IRES per l'anno 2007 derivante da un'operazione di stock lending posta in essere dalla consolidata (prestito di azioni della società portoghese Mont Bazon tramite la società ceca DFD Czech s.r.o.), con corresponsione di una commissione variabile legata ai dividendi. L'Ufficio aveva contestato l'operazione ritenendola, alternativamente, simulata o nulla per carenza di alea/oggetto e/o conclusa in frode alla legge (abuso del diritto) finalizzata al risparmio d'imposta; da ciò la disconoscenza della deducibilità della commissione e la conseguente ripresa a tassazione (per la consolidata il costo; per la consolidante il credito d'imposta). Le società hanno impugnato gli avvisi e poi l'appello, entrambi respinti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso delle società. Ha ritenuto che la contestazione, pur avendo prospettato alternative (nullità del contratto per mancanza di alea e contestuale tesi di abuso del diritto), non fosse contraddittoria né idonea a determinare nullità degli avvisi perché i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche erano sufficientemente chiari da consentire il diritto di difesa. Sulla base della ricostruzione fattuale (controllo della mutuante sulla società portoghese, prevedibilità degli utili/dividendi e scarsità di alea) l'operazione è stata inquadrata, oltre che come possibile vizio negoziale, nell'ambito dell'art. 109, comma 8, TUIR: il contratto di stock lending si sostanzia economicamente in una operazione neutrale che realizza vantaggi fiscali e la commissione versata non trova deducibilità integrale. Pertanto la pretesa impositiva è confermata. Condanna delle ricorrenti alle spese e applicazione della maggiorazione (doppio del contributo unificato) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002 (come introdotto dalla L. n. 228/2012).
Norme richiamate
legge 22 luglio 2000, n. 212
Rilevata la necessità che l'avviso di accertamento indichi presupposti di fatto e ragioni giuridiche; qui gli atti rispettavano il requisito informativo richiesto e consentivano alle parti di difendersi.
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiesta di motivazione dell'avviso di accertamento; la Corte ha ritenuto che la motivazione fosse sufficientemente determinata e intellegibile nonostante la contestazione alternativa di nullità e abuso.
legge 7 agosto 1990, n. 241
Richiami alla trasparenza e motivazione degli atti amministrativi applicati alla fattispecie; conferma che il contribuente doveva poter comprendere e contestare le ragioni dell'accertamento.
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
L'operazione di stock lending è assimilata, sul piano economico, a fenomeni che rendono la commissione indeducibile: la Corte ha ritenuto applicabile l'art. 109, comma 8, con conseguente esclusione della deducibilità integrale della commissione versata.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
artt. 61 e 36, comma 2, n. 4
Richiamati nella censura di vizio di motivazione della sentenza d'appello; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze procedurali e motivazionali mosse dalle ricorrenti.
codice di procedura civile
art. 132, comma primo, n. 4; 118 disp. att.
Norme processuali richiamate dalle parti circa la teoria della motivazione e della sua congruità; la Corte ha ritenuto la motivazione della CTR comunque chiara e non irrimediabilmente contraddittoria.
Costituzione
Richiamato in relazione al diritto di motivazione delle decisioni e al diritto di difesa; la Corte ha ritenuto rispettati i parametri costituzionali del giusto processo.
codice civile
artt. 1325, 1418, comma 2, 1469
Richiamati nelle censure sulla validità del contratto (causa e alea); la Corte ha escluso che sussistesse nullità per mancanza di causa/alea nella misura tale da precludere l'esame fiscale, rimettendo la soluzione alla disciplina fiscale (art. 109 TUIR) e, comunque, valutando l'operazione come elusiva/abuso.
legge n. 212/2000
Norma richiamata nella discussione sulla prova e sulla presunzione; la Corte ha esaminato le inferenze probatorie operate dai giudici di merito ritenendole regolari.
codice civile
Norme sulla prova per presunzioni e sul ruolo del fatto noto; la Corte ha ritenuto legittime le inferenze tratte dal giudice di merito circa il controllo e la prevedibilità degli eventi economici.
d.P.R. n. 115/2002
art. 13, comma 1-quater (introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012)
Prevede la maggiorazione del contributo unificato; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della maggiorazione a carico delle ricorrenti.
Massime di principio
- La contestazione simultanea, nell'avviso di accertamento, di nullità civile del contratto e di abuso del diritto non determina automaticamente la nullità dell'atto se i fatti e le ragioni giuridiche sono esposti con sufficiente chiarezza tale da consentire l'esercizio del diritto di difesa.
- Le operazioni di stock lending, sul piano economico, possono essere assimilate a fenomeni (simili all'usufrutto) che comportano limiti fiscali: in particolare l'art. 109, comma 8, TUIR può portare a ritenere indeducibile la commissione se l'operazione realizza un vantaggio fiscale senza rischi significativi di mercato.
- Quando l'operazione è strutturata in modo che la predisponente possa prevedere con elevata accuratezza gli esiti economici (es. controllo al 100% della società emittente dividendi), ciò rafforza l'inferenza di assenza di alea e la qualificazione dell'operazione come finalizzata primariamente al risparmio d'imposta.
- Per resistere a una contestazione simile è necessario documentare solidamente le ragioni economiche e operative dell'operazione (rischio economico effettivo, autonomia decisionale, effettiva alea) e dimostrare la congruità della struttura negoziale oltre gli effetti fiscali.
- Sul piano procedurale, il requisito fondamentale è che l'avviso di accertamento contenga presupposti di fatto e ragioni giuridiche sufficientemente determinate e intellegibili: carenze astratte di coerenza tra più contestazioni non bastano se il contribuente può individuare e contestare i punti essenziali della pretesa.
- La soccombenza comporta rischi economici significativi (spese di giudizio e applicazione di maggiorazioni del contributo unificato) da considerare nella valutazione preventiva dell'impugnazione.
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