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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8687/2025 del 02/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La società resistente aveva chiesto il rimborso di €46.170,66 di IVA sostenuta in rivalsa sugli Oneri Generali afferenti il Sistema Elettrico (OGSE), lamentando che tali oneri erano stati indebitamente inclusi nella base imponibile dalle società fornitrici di energia. Dopo il rigetto in primo grado, la Corte regionale aveva accolto l'appello della società. L'Agenzia ha impugnato in cassazione deducendo che l'utente finale non è legittimato a chiedere direttamente all'Erario il rimborso dell'IVA versata in rivalsa, posto che il rapporto tributario diretto esiste tra l'amministrazione e il soggetto passivo (il fornitore), salvo che l'IVA indebitamente versata si rifletta sulla dichiarazione finale del cessionario o sussistano circostanze eccezionali che rendano impossibile o eccessivamente difficile ottenere il rimborso dal fornitore.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ritenendo fondato il motivo. Ha affermato che, in linea con la giurisprudenza nazionale e comunitaria, il cessionario che ha versato l'IVA in rivalsa non è normalmente legittimato a chiedere il rimborso direttamente all'amministrazione finanziaria, essendo titolare del rapporto tributario il fornitore soggetto passivo. Solo se l'IVA indebitamente versata incide sulla liquidazione finale (detrazione/credito esposto in dichiarazione) può emergere un rapporto diretto con l'amministrazione, oppure in casi eccezionali (ad es. insolvenza del fornitore) quando il rimborso dal fornitore risulti effettivamente impossibile o eccessivamente difficile. I giudici hanno ritenuto non ricorrere tali condizioni nella specie, hanno cassato la sentenza d'appello e, nel merito, rigettato l'originaria domanda di rimborso della resistente. Sono state compensate integralmente le spese.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 633/1972, art. 17

    Richiamato in relazione alla disciplina della detrazione dell'IVA e alla distinzione tra diritto di detrazione del cessionario e rimedio del soggetto che ha versato in rivalsa.

  • d.P.R. n. 633/1972, art. 18

    Richiamato insieme all'art. 17 nel motivo di ricorso; concerne aspetti della base imponibile e della disciplina IVA in generale.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Norma invocata in relazione ai vizi di motivazione e alla violazione e falsa applicazione delle norme tributarie dedotte in cassazione.

  • Cass. 12 luglio 2023, n. 19837

    Principio richiamato secondo cui il cessionario non è legittimato a chiedere il rimborso dell'IVA versata in rivalsa salvo che questa si rifletta sulla liquidazione finale dell'imposta.

  • Cass. 27 settembre 2018, n. 23288

    Pronuncia di sintesi che distingue il diritto alla detrazione (che consente azione diretta per rimborso) dalla situazione del cessionario che ha pagato in rivalsa, il quale deve normalmente agire contro il fornitore.

  • Corte di giustizia UE, causa C-35/05 (Reemtsma)

    Conferma che il sistema nazionale che riserva al prestatore la legittimazione al rimborso e al destinatario l'azione di ripetizione è compatibile con i principi di neutralità ed effettività dell'UE.

  • Corte di giustizia UE, causa C-564/15 (Farkas)

    Ricondotta tra i casi in cui il cessionario può ottenere il rimborso dall'amministrazione in presenza di insolvenza del fornitore (ipotesi di impossibilità di recupero).

  • Corte di giustizia UE, causa C-316/22 (Gabel)

    Richiamata per il principio secondo cui il destinatario può rivolgersi all'amministrazione solo in casi limitati; inoltre riconosce possibilità di azione diretta se imposta incompatibile deriva da direttiva chiara, precisa e incondizionata non attuata.

  • Corte di giustizia UE, causa C-189/2015 (IRCCS Santa Lucia)

    Esaminata in relazione alla natura giuridica degli oneri generali di sistema e al loro trattamento ai fini IVA, confermando compatibilità con il diritto UE.

  • Altra giurisprudenza nazionale citata (es. Cass. sez. un., n. 20752/2008)

    Decisioni richiamate a supporto dell'orientamento secondo cui il cessionario che sia al tempo stesso soggetto passivo può in talune condizioni ripristinare il rapporto con l'amministrazione mediante la detrazione o esposizione a credito.

Massime di principio

  • Il soggetto che ha pagato l'IVA in rivalsa di norma deve agire contro il fornitore per ottenere la restituzione; non è legittimato a chiedere direttamente all'amministrazione finanziaria il rimborso, salvo che l'IVA indebitamente versata incida sulla liquidazione finale (detrazione/credito) o sussistano circostanze eccezionali.
  • Solo se il rimborso dal fornitore è impossibile o eccessivamente difficile (ad es. insolvenza concreta e dimostrabile) può operare l'eccezione che legittima l'azione diretta verso l'Erario; il requisito va provato concretamente e non può essere fondato su mere ipotesi astratte.
  • Se il cessionario è soggetto passivo e l'IVA pagata in rivalsa si riflette nella sua dichiarazione (detrazione o eccedenza a credito contestata), allora può emergere un rapporto diretto con l'amministrazione e la questione può essere dedotta davanti al giudice tributario.
  • In presenza di una disposizione dell'Unione chiara, precisa e incondizionata non attuata che renda incompatibile l'imposta, il destinatario può in casi specifici rivolgersi direttamente all'amministrazione per il rimborso, poiché la direttiva non può essere efficacemente invocata in un'azione civile contro il fornitore.
  • La qualificazione degli oneri (es. OGSE) ai fini IVA deve seguire la giurisprudenza comunitaria e nazionale: non ogni contestazione sulla base imponibile legittima l'azione diretta del cessionario contro l'Erario.

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