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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8724/2025 del 02/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione di avvisi di accertamento IRES e IRAP per gli anni 2005 e 2006. L'Ufficio contestava: 1) la mancata assoggettamento ad IRAP delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori; 2) la non deducibilità, ai fini IRES e IRAP, dei costi sostenuti per i compensi ai procuratori sportivi (servizi di intermediazione).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo (riguardante la qualificazione delle plusvalenze), confermando che la cessione dei diritti alle prestazioni sportive è cessione di un bene immateriale strumentale e le plusvalenze concorrono alla base imponibile IRES e IRAP. Ha però accolto il secondo motivo con riferimento alla deducibilità dei compensi ai procuratori, rilevando carenza e insufficiente motivazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale sulla questione dell'inerenza e dei presupposti probatori; perciò ha cassato la sentenza limitatamente a tale punto e ha rimesso la causa alla CTR della Lombardia in diversa composizione per nuovo giudizio. I terzo e quarto motivo sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 5

    L'art. 5 è stato interpretato nel senso che le plusvalenze derivanti dalla cessione del diritto all'utilizzo esclusivo delle prestazioni sportive costituiscono componenti ordinari rilevanti ai fini IRAP, perché il diritto è un bene immateriale strumentale

  • d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 68, comma 2

    L'art. 68 è richiamato per qualificare il diritto all'utilizzo dell'atleta come bene immateriale strumentale ammortizzabile, suscettibile di produrre plusvalenze/minusvalenze

  • d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 56

    Richiamato come norma che disciplina la rilevanza fiscale delle plusvalenze ai fini delle imposte sui redditi (IRES)

  • d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11, comma 3

    Richiamato nel contesto della rilevanza ai fini IRAP di componenti di reddito derivanti da beni strumentali

  • d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 109, comma 5

    Richiama il principio che la deducibilità dei costi richiede prova della loro inerente natura e del collegamento con l'attività d'impresa; la Corte ha rilevato che la CTR non ha adeguatamente valutato gli elementi probatori richiesti

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 600, art. 39, comma 1, lett. c) e d)

    Citato nei motivi relativi alle presunzioni e alla legittimità dell'accertamento induttivo; il ricorrente contestava l'uso di presunzioni non adeguatamente fondate

  • Codice Civile, art. 1406

    Utilizzato per qualificare la cessione del contratto di prestazione sportiva come trasferimento della posizione contrattuale secondo lo schema del contratto d'opera/trasferimento contrattuale

  • Legge 23 marzo 1981, n. 91

    Richiamata per spiegare il contesto normativo storico (abolizione del vincolo sportivo) e la nozione di cessione del contratto nei trasferimenti dei calciatori

  • Legge 18 novembre 1996, n. 586

    Richiamata per il recepimento della sentenza Bosman e per spiegare effetti sui trasferimenti e sulla titolarità dei diritti economici

  • Codice Civile, artt. 2697 e 2729

    Richiamati nei motivi relativi all'onere della prova e alla critica delle deduzioni probatorie contenute nella sentenza impugnata

  • Codice Civile, art. 1988

    Citando la disciplina della responsabilità e oneri connessi nelle operazioni in contestazione (menzionato nel quarto motivo)

Massime di principio

  • La cessione di un calciatore nel corso del contratto è qualificabile come cessione di un bene immateriale strumentale (diritto all'utilizzo della prestazione) e le plusvalenze risultanti concorrono alla base imponibile IRES e IRAP
  • Per la deducibilità dei compensi corrisposti ai procuratori è necessario provare l'inerenza: va chiarito chi ha conferito il mandato, quale soggetto abbia tratto l'utilità e se il costo è sostenuto nell'interesse dell'impresa; la valutazione deve essere documentata e motivata dal giudice
  • L'Amministrazione finanziaria può formulare accertamenti anche sulla base di presunzioni, ma tali presunzioni devono essere fondate su elementi fattuali logicamente connessi; altrimenti la decisione può essere annullata per vizio di motivazione
  • Quando un giudice di merito rigetta la deducibilità per carenza probatoria, la sentenza deve esplicitare i criteri e gli elementi esaminati; la mancanza di una motivazione adeguata determina cassazione e rinvio per nuovo esame
  • In controversie analoghe, il contribuente dovrebbe produrre fin dalla fase pre-contenziosa e processuale tutta la documentazione che chiarisca il rapporto contrattuale con i procuratori (mandati, pagamenti, indicazione del soggetto conferente, finalità dell'incarico) per superare l'onere probatorio previsto dal TUIR

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